Cassazione Civile, Ordinanza n. 22623/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia traeva origine da una decisione della Corte d'appello che, in riforma del primo grado, aveva condannato il titolare di un'impresa individuale a pagare a un ex lavoratore somme per differenze retributive e trattamento di fine rapporto in relazione a un rapporto di lavoro subordinato svolto in determinati periodi e orari, oltre al risarcimento del danno da omessa contribuzione e al versamento all'INPS dei contributi non prescritti. Il soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, ma nelle more depositava, con adesione della controparte, atto di rinunzia al ricorso a seguito di accordo transattivo. L'INPS aveva solo depositato procura e non svolto attività difensiva ulteriore.
La decisione
La Corte ha dato atto della rituale rinunzia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente e dal controricorrente con adesione dei rispettivi difensori, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese tra ricorrente e controricorrente per effetto dell'adesione alla rinuncia; ha escluso la liquidazione delle spese anche nei confronti dell'INPS, che aveva soltanto depositato procura. Ha inoltre precisato che l'estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
rituale rinunzia al ricorso proposto
La rinuncia al ricorso, se sottoscritta dall'impugnante e con adesione della controparte, produce la cessazione dell'impugnazione.
va pertanto dichiarata ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. la estinzione del giudizio
La rinuncia validamente proposta determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
proposta di definizione accelerata
È stato utilizzato il rito camerale accelerato, ma la causa si è chiusa per rinuncia prima della decisione sul merito.
ha chiesto la decisione ai sensi del relativo comma 4 c.p.c.
Il ricorrente aveva richiesto la decisione nonostante la proposta accelerata, ma ciò è divenuto irrilevante per la successiva rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio impedisce l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente sottoscritta dall'impugnante e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude la pronuncia sulle spese nei rapporti tra le parti che hanno aderito alla rinuncia, salvo diverse circostanze non emergenti nel caso concreto.
- La mera costituzione dell'ente intimato con deposito della sola procura, senza svolgimento di attività difensiva sostanziale, può giustificare la mancata liquidazione delle spese in suo favore.
- La declaratoria di estinzione del processo per rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Quando il ricorso viene definito per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e non si pronuncia sul merito della controversia originaria.
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