Cassazione Civile, Ordinanza n. 22647/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un ente locale, architetto e funzionario direttivo in categoria D, impugnava la scelta dell'amministrazione di conferire con deliberazione del 31 gennaio 2011 l'incarico di responsabile dell'Unità operativa Assetto del territorio a un soggetto esterno. Sosteneva di possedere i requisiti per ricoprire l'incarico e chiedeva il risarcimento del danno da perdita di chance, deducendo che l'amministrazione avesse illegittimamente omesso di procedimentalizzare la scelta, di effettuare una previa comparazione con il personale interno e di pubblicare un interpello tra i dipendenti. Nei due motivi di ricorso per cassazione denunciava, in sostanza, la violazione dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 110 TUEL, dell'art. 97 Cost., dell'art. 1 l. n. 241/1990 e dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dei principi di buona fede e correttezza, sostenendo che anche per gli enti locali fosse necessaria la previa ricerca di professionalità interne prima di attribuire un incarico esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che il rapporto tra art. 110 TUEL e disciplina generale del pubblico impiego contrattualizzato impone, anche per gli incarichi a tempo determinato conferiti in Comune privo di dirigenza, la previa verifica dell'insussistenza all'interno dell'ente di professionalità equivalenti. Ha quindi censurato la decisione d'appello per avere escluso tale vincolo e per aver letto l'art. 110, comma 1, come norma che consentirebbe il conferimento esterno senza ricerca interna. Ha inoltre chiarito che la previsione statutaria è condizione aggiuntiva per la copertura di posti in organico con contratto a termine, ma non deroga alla regola generale della previa verifica delle risorse interne. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
come riformulato dal d.lgs. n. 150/2009
la nomina di un soggetto esterno è condizionata alla previa verifica dell'insussistenza, nei ruoli dell'amministrazione, di professionalità equivalenti; la motivazione del provvedimento serve a rendere verificabile il rispetto di tale vincolo
art. 110 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
disciplina due fattispecie distinte di incarichi a contratto negli enti locali: il comma 1 riguarda posti in pianta organica e richiede previsione statutaria; il comma 2 riguarda incarichi al di fuori della dotazione organica e si collega all'assenza di professionalità interne
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno dei principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa
richiamato a sostegno dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa
richiamato insieme all'art. 1375 c.c. come espressione dei principi di correttezza e buona fede
richiamato insieme all'art. 1175 c.c. come espressione dei principi di correttezza e buona fede
art. 70, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
"Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267"
concorre a stabilire che i rapporti dei dipendenti degli enti locali sono regolati anche dal TUEL, oltre che dalla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato
"All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti e i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico"
richiamato per affermare l'applicabilità agli enti locali della disciplina statale sul lavoro pubblico, salvo le norme speciali del TUEL
Cass. n. 4621/2017
richiamata come precedente che individua nella previa ricerca di professionalità interne una regola immanente al sistema per il conferimento di incarichi esterni
Cass. n. 849/2015
ritenuta non correttamente richiamata dalla sentenza impugnata, perché riferita alla necessità di previsione statutaria per la copertura in organico dei posti con contratto a termine
Cass. n. 27634/2025
richiamata per il principio secondo cui la disciplina statale integra quella degli enti locali nelle parti non incompatibili
Cass. n. 12837/2024
richiamata per il medesimo principio sull'integrazione tra disciplina statale e disciplina degli enti locali
Cass. n. 27192/2025
richiamata per ribadire che la scelta esterna è giustificabile solo se la professionalità non è rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione
Massime di principio
- Negli enti locali, il conferimento di incarichi a tempo determinato a soggetti esterni è legittimo solo se l'amministrazione verifica previamente che non vi siano, nei ruoli interni, professionalità equivalenti idonee a coprire l'incarico.
- La motivazione del provvedimento di nomina esterna non è un mero adempimento formale, ma lo strumento che consente di controllare il rispetto del vincolo della previa ricerca interna e dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza.
- L'art. 110 TUEL va letto in coordinamento con la disciplina generale del pubblico impiego contrattualizzato: il comma 1 e il comma 2 regolano ipotesi diverse di incarico, e la previsione statutaria richiesta per i posti in organico non elimina l'obbligo di considerare prioritariamente le risorse interne.
- La scelta di attribuire un incarico a un esterno senza interpello o comparazione con il personale interno può integrare illegittimità dell'atto e fondare una domanda risarcitoria per perdita di chance, ove siano dedotti e provati gli ulteriori presupposti del danno.
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