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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22647/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di un ente locale, architetto e funzionario direttivo in categoria D, impugnava la scelta dell'amministrazione di conferire con deliberazione del 31 gennaio 2011 l'incarico di responsabile dell'Unità operativa Assetto del territorio a un soggetto esterno. Sosteneva di possedere i requisiti per ricoprire l'incarico e chiedeva il risarcimento del danno da perdita di chance, deducendo che l'amministrazione avesse illegittimamente omesso di procedimentalizzare la scelta, di effettuare una previa comparazione con il personale interno e di pubblicare un interpello tra i dipendenti. Nei due motivi di ricorso per cassazione denunciava, in sostanza, la violazione dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 110 TUEL, dell'art. 97 Cost., dell'art. 1 l. n. 241/1990 e dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dei principi di buona fede e correttezza, sostenendo che anche per gli enti locali fosse necessaria la previa ricerca di professionalità interne prima di attribuire un incarico esterno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che il rapporto tra art. 110 TUEL e disciplina generale del pubblico impiego contrattualizzato impone, anche per gli incarichi a tempo determinato conferiti in Comune privo di dirigenza, la previa verifica dell'insussistenza all'interno dell'ente di professionalità equivalenti. Ha quindi censurato la decisione d'appello per avere escluso tale vincolo e per aver letto l'art. 110, comma 1, come norma che consentirebbe il conferimento esterno senza ricerca interna. Ha inoltre chiarito che la previsione statutaria è condizione aggiuntiva per la copertura di posti in organico con contratto a termine, ma non deroga alla regola generale della previa verifica delle risorse interne. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    come riformulato dal d.lgs. n. 150/2009

    la nomina di un soggetto esterno è condizionata alla previa verifica dell'insussistenza, nei ruoli dell'amministrazione, di professionalità equivalenti; la motivazione del provvedimento serve a rendere verificabile il rispetto di tale vincolo

  • art. 110 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    disciplina due fattispecie distinte di incarichi a contratto negli enti locali: il comma 1 riguarda posti in pianta organica e richiede previsione statutaria; il comma 2 riguarda incarichi al di fuori della dotazione organica e si collega all'assenza di professionalità interne

  • art. 97 Cost.

    richiamato a sostegno dei principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa

  • art. 1 l. n. 241/1990

    richiamato a sostegno dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa

  • art. 1175 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1375 c.c. come espressione dei principi di correttezza e buona fede

  • art. 1375 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1175 c.c. come espressione dei principi di correttezza e buona fede

  • art. 70, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    "Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267"

    concorre a stabilire che i rapporti dei dipendenti degli enti locali sono regolati anche dal TUEL, oltre che dalla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 88 d.lgs. n. 267/2000

    "All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti e i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico"

    richiamato per affermare l'applicabilità agli enti locali della disciplina statale sul lavoro pubblico, salvo le norme speciali del TUEL

  • Cass. n. 4621/2017

    richiamata come precedente che individua nella previa ricerca di professionalità interne una regola immanente al sistema per il conferimento di incarichi esterni

  • Cass. n. 849/2015

    ritenuta non correttamente richiamata dalla sentenza impugnata, perché riferita alla necessità di previsione statutaria per la copertura in organico dei posti con contratto a termine

  • Cass. n. 27634/2025

    richiamata per il principio secondo cui la disciplina statale integra quella degli enti locali nelle parti non incompatibili

  • Cass. n. 12837/2024

    richiamata per il medesimo principio sull'integrazione tra disciplina statale e disciplina degli enti locali

  • Cass. n. 27192/2025

    richiamata per ribadire che la scelta esterna è giustificabile solo se la professionalità non è rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione

Massime di principio

  • Negli enti locali, il conferimento di incarichi a tempo determinato a soggetti esterni è legittimo solo se l'amministrazione verifica previamente che non vi siano, nei ruoli interni, professionalità equivalenti idonee a coprire l'incarico.
  • La motivazione del provvedimento di nomina esterna non è un mero adempimento formale, ma lo strumento che consente di controllare il rispetto del vincolo della previa ricerca interna e dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza.
  • L'art. 110 TUEL va letto in coordinamento con la disciplina generale del pubblico impiego contrattualizzato: il comma 1 e il comma 2 regolano ipotesi diverse di incarico, e la previsione statutaria richiesta per i posti in organico non elimina l'obbligo di considerare prioritariamente le risorse interne.
  • La scelta di attribuire un incarico a un esterno senza interpello o comparazione con il personale interno può integrare illegittimità dell'atto e fondare una domanda risarcitoria per perdita di chance, ove siano dedotti e provati gli ulteriori presupposti del danno.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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