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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22650/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, assunto formalmente da una cooperativa come operaio facchino dall'ottobre 1994, sosteneva di avere sempre svolto in via esclusiva la propria attività in favore di una banca, che sarebbe stata il reale utilizzatore delle prestazioni e il vero datore di lavoro. Chiedeva quindi l'accertamento di un'interposizione vietata di manodopera e/o di un appalto illecito e/o di una somministrazione irregolare, con conseguente declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la banca fin dal 1 ottobre 1994 o da altra data ritenuta di giustizia, oltre all'inquadramento nel livello contrattuale invocato e alla condanna al pagamento delle differenze retributive e di quanto dovuto anche a titolo risarcitorio. Il tribunale accolse la domanda e la corte d'appello confermò, ritenendo non operante la decadenza di cui all'art. 32 L. 183/2010 in mancanza di un atto scritto che negasse la titolarità del rapporto, insuscettibile di prescrizione l'accertamento del fatto interpositorio e non provata dalla banca l'esistenza di validi contratti di appalto idonei a giustificare l'utilizzo della prestazione lavorativa. La banca ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 32 L. 183/2010, sostenendo che la decadenza dovesse operare anche senza atto scritto di contestazione del rapporto; 2) violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., contestando l'esclusione della prescrizione; 3) violazione degli artt. 244 c.p.c. e 2724 c.c., censurando l'apprezzamento delle prove documentali e l'affermazione di inesistenza dei contratti di appalto prodotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che il termine di decadenza per l'azione di costituzione o accertamento del rapporto in capo al soggetto diverso dal titolare decorre, per esigenze di certezza, solo da un atto o provvedimento scritto da cui si evinca la cessazione della dissociazione tra datore formale e utilizzatore effettivo. Ha rigettato anche il secondo motivo, chiarendo che l'accertamento dell'effettivo datore di lavoro riguarda un fatto giuridico e non è soggetto a prescrizione; quanto ai diritti consequenziali, nessuna prescrizione risultava maturata perché la domanda aveva limitato espressamente la decorrenza delle pretese alla data del ricorso introduttivo. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la stabilità del rapporto, ai fini della prescrizione, va valutata in relazione al rapporto formalmente intercorso con il soggetto interposto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e dell'efficacia probatoria dei documenti esaminati dai giudici di merito. La banca è stata condannata al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Si applica ai fenomeni interpositori, ma la decadenza per proporre la domanda decorre solo da un atto o provvedimento scritto che renda percepibile la cessazione della dissociazione datoriale.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    Rileva come disciplina dell'appalto genuino e del rapporto tra appaltatore, committente e lavoratore; la mancanza di prova di un appalto valido impedisce di escludere l'interposizione illecita.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre solo quando il diritto può essere fatto valere; l'accertamento del datore effettivo è però un fatto, non un diritto, e quindi non è soggetto a prescrizione.

  • art. 2948 c.c.

    Le pretese economiche accessorie al rapporto possono essere soggette a prescrizione, ma nel caso concreto nessuna prescrizione era maturata per come era stata formulata la domanda.

  • art. 2094 c.c.

    La prestazione lavorativa resa stabilmente in favore del soggetto utilizzatore, in presenza di interposizione vietata, consente di imputare a quest'ultimo la qualità di datore di lavoro effettivo.

  • art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c.

    Sono i parametri formali dei motivi di ricorso dedotti, ma non consentono di devolvere alla Cassazione una rivalutazione del merito o del materiale probatorio.

  • art. 244 c.p.c.

    La censura invocata dalla ricorrente è stata reputata inammissibile perché attinente alla valutazione delle prove e non a un error in procedendo rilevante in sede di legittimità.

  • art. 2724 c.c.

    La doglianza sulla prova per presunzioni è stata respinta perché diretta a contestare l'apprezzamento di merito delle risultanze documentali e testimoniali.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di interposizione di manodopera o somministrazione irregolare, il termine di decadenza per chiedere la costituzione o l'accertamento del rapporto in capo all'utilizzatore decorre solo da un atto scritto o provvedimento equivalente che renda percepibile la cessazione della dissociazione tra datore formale e datore effettivo.
  • L'accertamento dell'effettivo datore di lavoro è un accertamento di fatto giuridicamente rilevante e non un diritto soggetto a prescrizione; la prescrizione riguarda soltanto i diritti economici che discendono da quell'accertamento.
  • Nei rapporti di lavoro asseritamente interposti, la stabilità del rapporto ai fini della decorrenza della prescrizione va valutata con riferimento al rapporto formalmente e concretamente intercorso con il soggetto interposto, non con un rapporto ipotetico costruito ex post con il datore effettivo.
  • La prova dell'esistenza di un appalto genuino idoneo a escludere l'interposizione non può essere surrogata da mere affermazioni difensive: occorre dimostrare i concreti contratti commerciali e il titolo in base al quale il committente si avvalga della prestazione resa tramite l'appaltatore.
  • In sede di legittimità non è ammessa una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o di norme sulla prova, miri soltanto a una nuova valutazione del merito e dell'efficacia probatoria dei documenti esaminati dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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