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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22624/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part time verticale misto di una dipendente addetta mensa. La lavoratrice aveva chiesto, tra l'altro, il versamento del contributo al Fondo EST per dodici mensilità, l'indennità prevista dal c.c.n.l. per l'omesso versamento in alcune mensilità, nonché ulteriori differenze retributive connesse agli scatti di anzianità e al TFR; era stata invece respinta la domanda di determinazione del periodo verticale annuale della prestazione. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado, deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. per falsa applicazione dell'art. 186 del c.c.n.l. applicabile, sostenendo che il contributo al Fondo EST fosse dovuto, per i lavoratori con part time misto, solo nei mesi di effettiva prestazione lavorativa e non anche nei mesi di non lavoro connessi alla distribuzione dell'orario. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il contributo fosse collegato alla concreta prestazione lavorativa e che dovesse operare un riproporzionamento ex d.lgs. n. 81/2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 186 c.c.n.l. effettuata dai giudici di merito: il testo collettivo riconosce ai lavoratori a tempo indeterminato, inclusi quelli part time, il diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e pone a carico del datore un contributo di finanziamento articolato su dodici mensilità, senza distinguere tra part time orizzontale, verticale o misto e senza prevedere una sospensione del contributo nei mesi non lavorati. La Corte ha escluso che la natura sostitutiva di parte del trattamento economico o il richiamo al riproporzionamento del part time potessero condurre a una riduzione dell'obbligo datoriale, in assenza di una previsione collettiva espressa e considerata l'irrinunciabilità del diritto all'assistenza sanitaria integrativa. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione dei contratti collettivi, applicato direttamente anche in sede di legittimità

  • art. 1363 c.c.

    richiamato quale canone ermeneutico per la lettura coordinata delle clausole collettive

  • art. 1366 c.c.

    richiamato quale criterio di interpretazione secondo buona fede della clausola collettiva

  • art. 1367 c.c.

    invocato dalla ricorrente; la Corte ne esclude l'utilizzo per ridurre l'obbligo di contribuzione in mancanza di elementi testuali contrari

  • art. 186 c.c.n.l. per i dipendenti di aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e commerciale e Turismo

    la norma, letta nel suo complesso, impone al datore di lavoro il versamento del contributo al Fondo EST per i lavoratori a tempo indeterminato anche part time, senza distinguere tra part time orizzontale, verticale o misto e con obbligo articolato su dodici mensilità

  • art. 7 d.lgs. n. 81/2015

    il riproporzionamento del trattamento nel part time non si applica al contributo al Fondo EST, perché manca una stretta corrispettività con la prestazione lavorativa

  • art. 375, u.c., c.p.c.

    richiamato per negare la trattazione in pubblica udienza, rimessa alla discrezionalità del collegio

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per escludere l'ammissibilità della produzione documentale depositata con memoria, perché estranea alle ipotesi consentite

  • artt. 75 e 127 c.p.c.

    richiamati nel passaggio sul rispetto della ragionevole durata del processo e sull'esigenza di evitare comportamenti processuali dilatori

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base del motivo di ricorso per dedurre violazione di norme di diritto e dei criteri ermeneutici contrattuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo si denuncia come violazione di legge e impone alla Corte l'interpretazione della clausola secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c.
  • Quando il testo collettivo riconosce un diritto a favore di tutti i lavoratori a tempo indeterminato e disciplina il finanziamento del relativo fondo su base mensile per dodici mensilità, non è consentito introdurre distinzioni ulteriori tra part time orizzontale, verticale o misto se la clausola non le prevede espressamente.
  • L'assenza di retribuzione nei mesi non lavorati del part time verticale non comporta, di per sé, la riduzione di un contributo datoriale destinato a un fondo di assistenza sanitaria integrativa, se tale contributo non è strutturato come corrispettivo diretto della singola prestazione lavorativa.
  • La qualificazione negoziale di un contributo come sostitutivo di un aumento salariale non basta a renderlo proporzionato alle ore effettivamente lavorate, ove dal contratto collettivo emerga una finalità diversa e un obbligo di finanziamento del fondo a carico del datore riferito all'intero anno.
  • Il riproporzionamento previsto per il lavoro a tempo parziale non si applica automaticamente a tutti gli emolumenti o oneri datoriali, ma solo a quelli che presentino una stretta corrispettività con la prestazione lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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