Cassazione Civile, Ordinanza n. 22651/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una lunga vicenda di trasferimenti aziendali e di accertamenti giudiziali relativi al rapporto di lavoro della dipendente. La lavoratrice, già dipendente di una società originaria e poi interessata da vicende circolatorie aziendali, aveva ottenuto in un precedente giudicato l'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del Gruppo Coin dal 1.1.1999. Successivamente chiedeva di essere riammessa in servizio; il Gruppo Coin le comunicava contestualmente la reintegra e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sostenendo di non avere più unità produttive cui adibirla. La lavoratrice, avendo appreso che due punti vendita presso cui aveva lavorato in passato erano stati ceduti nel luglio 2014 a OVS, impugnava il licenziamento e conveniva anche OVS quale cessionaria ex art. 2112 c.c., chiedendo l'accertamento della sussistenza, dall'1.8.2014, di un rapporto subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della cessionaria, con conseguenti effetti retributivi e ripristinatori. Il tribunale rigettava ritenendo decaduta la domanda ex art. 32 l. 183/2010; la corte d'appello riformava, escludendo la decadenza e dichiarando il rapporto in capo a OVS. In cassazione la società proponeva cinque motivi: 1) violazione dell'art. 6 l. 604/1966 e dell'art. 32 l. 183/2010 in relazione all'art. 2112 c.c., sostenendo l'applicabilità della decadenza anche alla domanda sul trasferimento d'azienda; 2) violazione delle stesse norme e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la lavoratrice fosse decaduta perché aveva impugnato il licenziamento solo nei confronti del datore formale; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 188 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre che omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla valutazione della non contestazione e all'accertamento del trasferimento dei rapporti; 4) violazione dell'art. 1206 c.c. in relazione all'art. 2112 c.c., contestando la decorrenza delle retribuzioni dal giorno del licenziamento anziché dalla messa a disposizione delle energie lavorative; 5) violazione dell'art. 2909 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando la mancata considerazione della quantificazione della retribuzione globale di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello sull'inapplicabilità della decadenza alla domanda del lavoratore diretta ad accertare la prosecuzione del rapporto con il cessionario ex art. 2112 c.c., richiamando la giurisprudenza secondo cui l'art. 32, comma 4, lett. c) l. 183/2010 riguarda i soli provvedimenti datoriali da impugnare e non l'azione di mero accertamento del trasferimento del rapporto; ha inoltre escluso che operasse la decadenza ex art. 6 l. 604/1966 per il licenziamento intimato dopo il trasferimento, qualificandolo come tam quam non esset, inidoneo a incidere sulla continuità ex lege del rapporto e privo di necessità di impugnazione nei termini di legge. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la valutazione della non contestazione è apprezzamento di merito e perché il ricorso non rispettava gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti; la Corte ha anche rilevato che la decisione impugnata si fondava non solo sulla non contestazione, ma su un precedente giudicato e su documenti societari. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché nella cessione d'azienda la prosecuzione del rapporto costituisce effetto legale automatico e non richiede una messa in mora ai fini della decorrenza delle retribuzioni. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova sulla quantificazione della retribuzione globale di fatto, oltre a richiamare un profilo già devoluto al giudice di merito sotto il tema della non contestazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
La cessione d'azienda determina ex lege la continuità del rapporto di lavoro con il cessionario; il licenziamento intimato dopo il passaggio del rapporto è privo di efficacia a interrompere tale continuità.
art. 32 l. n. 183/2010
comma 4, lett. c) e lett. d)
Il termine di decadenza si applica ai provvedimenti datoriali impugnabili; non si estende all'azione del lavoratore volta a far accertare il trasferimento del rapporto al cessionario, né la lettera di chiusura può essere usata per la fattispecie già contemplata dalla lettera precedente.
art. 6 l. n. 604/1966
La disciplina dell'impugnazione del licenziamento non opera quando il recesso sia stato intimato dopo il trasferimento del rapporto, poiché in tal caso il licenziamento è tam quam non esset.
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato quale base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione richiede una specifica allegazione e può essere censurato in cassazione solo nei limiti del sindacato sulla motivazione e con rigoroso rispetto degli oneri di specificazione del ricorso.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione del materiale probatorio, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 188 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle prove, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude che vi sia stato sovvertimento della regola di riparto dell'onere probatorio, osservando che la società, per vicinanza della prova, avrebbe dovuto produrre il contratto di cessione di ramo aziendale.
art. 1206 c.c.
Non impedisce la decorrenza delle retribuzioni dal momento del licenziamento nel caso di prosecuzione automatica del rapporto ex art. 2112 c.c., perché non è necessaria una costituzione in mora per far valere l'effetto legale del trasferimento.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel quinto motivo per dedurre il contrasto con un precedente giudicato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova nei suoi profili sostanziali.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il rito camerale della decisione.
art. 13 d.lgs. n. 115/2002
comma 1 quater e comma 1 bis
Fondamento per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di trasferimento d'azienda, l'azione del lavoratore diretta ad accertare la prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario non è soggetta al termine di decadenza previsto per l'impugnazione dei licenziamenti o dei provvedimenti datoriali, perché non mira a contestare la legittimità di un atto estintivo ma a far valere un effetto legale di continuità del rapporto.
- Il licenziamento intimato dopo il trasferimento del rapporto ex art. 2112 c.c. è giuridicamente inidoneo a produrre effetti estintivi e non richiede un'autonoma impugnazione nei termini di decadenza previsti dalla disciplina dei licenziamenti individuali.
- Nel giudizio di legittimità la censura fondata sulla non contestazione richiede specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti; inoltre, l'apprezzamento della condotta di non contestazione è normalmente rimesso al giudice di merito.
- La regola di riparto dell'onere della prova non è violata quando il giudice valorizza la prossimità della prova e ritiene che la parte che dispone del documento decisivo dovesse produrlo, specie in presenza di elementi documentali e di un precedente giudicato coerenti con l'accertamento del trasferimento.
- Quando la prosecuzione del rapporto deriva direttamente dalla legge per effetto della cessione d'azienda, la decorrenza delle conseguenze retributive non presuppone una formale costituzione in mora del lavoratore.
- Non possono essere introdotte in cassazione questioni nuove sulla quantificazione del credito se non risultano ritualmente devolute nei gradi di merito o se la censura si risolve in una diversa lettura di questioni già decise dal giudice di merito.
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