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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22653/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, assunto con contratto subordinato part time dal 31/10/2013 al 31/12/2017 come muratore e manovale, ha dedotto di avere in realtà lavorato a tempo pieno, con orario dalle 7:00 alle 18:00 per sei giorni a settimana, svolgendo anche lavoro in festività senza riposi compensativi e senza permessi, e di non avere ricevuto integralmente quanto indicato nelle buste paga. Ha quindi chiesto al Tribunale l’accertamento della natura full time del rapporto e la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive per retribuzione ordinaria, straordinario, TFR, cassa edile e permessi non goduti. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che la società avesse provato, tramite ricevute di bonifici e buste paga, il pagamento di somme complessive superiori ai crediti rivendicati; che, se il lavoratore sosteneva una diversa imputazione soggettiva di tali somme ad altri dipendenti, gravava su di lui l’onere di provarla; e che, quanto alla cassa edile, la domanda era genericamente allegata e comunque risultava un DURC attestante la regolarità contributiva. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, per i crediti di lavoro, spettasse al datore dimostrare la specifica imputazione dei pagamenti ai singoli titoli vantati; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazione alla cassa edile, contestando sia la pretesa genericità delle allegazioni sia la valenza del DURC, e richiamando anche l’art. 18 CCNL edilizia industria per il trattamento ferie e gratifica natalizia. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, osservando che non vi era violazione dell’art. 2697 c.c. perché la Corte territoriale non aveva invertito l’onere della prova, ma aveva correttamente applicato il principio secondo cui, provato dal debitore il pagamento di una somma idonea all’estinzione del debito, spetta al creditore allegare e provare una diversa imputazione; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la decisione sulla cassa edile era sorretta da una prima ratio autonoma, non validamente censurata, relativa alla genericità delle allegazioni e, per di più, la questione dell’art. 18 CCNL era nuova e non autosufficientemente introdotta. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e alle conseguenze economiche ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di merito sfavorevole al lavoratore, rigettando il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi è stata errata applicazione dell’art. 2697 c.c.: il giudice d’appello aveva accertato che la società aveva provato pagamenti complessivi idonei a soddisfare i crediti azionati, sicché spettava al lavoratore dimostrare una diversa imputazione delle somme a rapporti o soggetti diversi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e novità della questione contrattuale: la censura non colpiva efficacemente la prima ratio decidendi, basata sulla genericità della domanda relativa alla cassa edile, e comunque la deduzione dell’art. 18 CCNL edilizia industria non risultava trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente introdotta nei gradi di merito. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite e le ulteriori somme previste dalla disciplina sanzionatoria e del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice applichi correttamente la regola secondo cui chi allega una diversa imputazione del pagamento deve provarla.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava in modo autosufficiente con la ratio della decisione e introduceva questioni nuove.

  • art. 360, co. 1, c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere ricondotti a uno specifico vizio tra quelli a critica vincolata; la mancanza di tale sussunzione è stata stigmatizzata.

  • art. 1362 ss. c.c.

    Gli atti processuali delle parti vanno interpretati secondo i criteri ermeneutici degli atti negoziali; chi contesta l’interpretazione dell’atto introduttivo deve indicare e trascrivere i passaggi rilevanti.

  • art. 12 ss. disp. prel. c.c.

    Richiamati per l’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, assimilati agli atti normativi.

  • art. 18 CCNL edilizia industria

    È stato evocato dal ricorrente come disciplina del trattamento ferie e gratifica natalizia, ma la questione è stata ritenuta nuova perché non risultante dalla sentenza impugnata.

  • art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.

    Applicate le conseguenze economiche della soccombenza in conformità alla sostanziale adesione alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice di merito abbia realmente invertito l’onere della prova; non basta dissentire dalla valutazione delle prove o dall’esito dell’accertamento sul pagamento.
  • Quando il debitore dimostri di avere eseguito pagamenti idonei a estinguere il debito, spetta al creditore che invochi una diversa imputazione delle somme allegare e provare in modo specifico il titolo diverso e le condizioni della pretesa imputazione alternativa.
  • Nel ricorso per cassazione la censura contro la motivazione che si fonda su una ratio decidendi autonoma deve colpire tutte le rationes idonee a sorreggere la decisione; se una resta intatta, il ricorso è inammissibile o comunque privo di interesse.
  • Chi deduce il difetto di interpretazione di un atto processuale deve rispettare l’onere di autosufficienza, trascrivendo almeno i passaggi rilevanti dell’atto e indicando il corretto canone ermeneutico applicabile.
  • La proposizione in cassazione di una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, richiede una specifica dimostrazione della sua introduzione nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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