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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30530/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

L'investitore aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla nullità, dall'inadempimento o dalla risoluzione del contratto quadro di intermediazione mobiliare, ovvero dall'invalidità o dall'inadempimento del contratto di acquisto di obbligazioni argentine, deducendo la violazione degli obblighi informativi e del divieto di operazioni inadeguate previsti dall'art. 21 TUF e dagli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, proponeva ricorso per cassazione con un motivo unico e plurime censure, denunciando la violazione di varie norme del TUF, del regolamento Consob, dei canoni di correttezza e buona fede e dell'art. 132 c.p.c. per asserita motivazione apparente. In sostanza sosteneva che l'intermediario avrebbe dovuto segnalare l'inadeguatezza dell'operazione, fornire informazioni specifiche e complete per un consenso informato, provare di avere assolto gli obblighi informativi e dimostrare la corretta segnalazione delle operazioni inadeguate; contestava inoltre la valutazione della corte di merito sulla sua propensione al rischio, sulla rilevanza di successivi investimenti e sul nesso causale tra eventuale inadempimento e danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era costruito in modo promiscuo, cumulado censure eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale, in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso. Ha inoltre osservato che la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque preclusa dalla doppia conforme e che la motivazione della sentenza d'appello non era affatto apparente, poiché indicava chiaramente le ragioni del rigetto: richiesta espressa dell'investimento da parte del cliente, avvenuta informazione sui titoli e sui rischi, segnalazione di inadeguatezza e difetto di prova del nesso causale. Le ulteriori censure sono state ritenute non pertinenti o generiche, perché non confutavano tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso non possono essere formulati in modo promiscuo, cumulado censure di violazione di legge e vizio motivazionale; la censura motivazionale è inoltre soggetta ai limiti derivanti dalla doppia conforme.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, avendo esposto le ragioni del rigetto.

  • art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    richiamato come norma sugli obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario nei confronti dell'investitore.

  • art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    richiamato dal ricorrente a sostegno della ripartizione dell'onere probatorio sugli obblighi dell'intermediario.

  • artt. 26, 28, 29, 31 e 96, comma 3, regolamento Consob n. 11522 del 1998

    richiamati per gli obblighi informativi, per il divieto di operazioni inadeguate e per il profilo dell'investitore; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse accertato l'adempimento dell'intermediario e la segnalazione di inadeguatezza.

  • artt. 1175, 1337, 1338, 1374, 1375 e 1759 c.c.

    invocati dal ricorrente come canoni di correttezza, buona fede e informazione; la Corte non ha accolto tali censure perché non confutavano le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia decisione conforme, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione fondato sul vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può cumulativamente mescolare, in un unico motivo indistinto, censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, dovendo ciascuna doglianza essere specificamente riconducibile al corretto paradigma dell'art. 360 c.p.c.
  • In presenza di doppia conforme di merito fondata sulle stesse ragioni di fatto, il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso.
  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata esponga in modo comprensibile le ragioni della decisione, anche se la parte non le condivida.
  • Se la decisione di merito si fonda su plurime rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa o inidonea critica di una sola di esse rende inammissibili le censure sulle altre per difetto di interesse.
  • Le doglianze sugli obblighi informativi dell'intermediario devono confrontarsi con gli specifici accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito su richiesta dell'investimento, informazioni rese, segnalazione di inadeguatezza e nesso causale, senza risolversi in una mera rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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