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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23580/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna di Grattacaso per il reato di falso materiale in atto pubblico (artt. 110, 482 c.p., in relazione all'art. 476, comma 2 c.p.). L'accusa: Grattacaso, quale patrocinatore di Veneri Maria in un giudizio civile, avrebbe alterato l'indice del fascicolo di parte e inserito telematicamente diffide non prodotte nei termini, per eludere le preclusioni istruttorie e prevenire il decorso della prescrizione dell'azione civile. In cassazione l'imputato deduceva, in sintesi: l'indice vistato dal cancelliere non sarebbe atto pubblico di fede privilegiata; i documenti sarebbero irrilevanti o non genuini; violazione del diritto di difesa perché l'aggravante ex art. 476, comma 2, non sarebbe stata adeguatamente contestata; il fatto sarebbe un "reato impossibile" o di lieve offensività; e chiede l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (lo ha dichiarato infondato), confermando la decisione della Corte d'appello e quindi la condanna di Grattacaso (pena sospesa di 5 mesi e 10 giorni di reclusione) nonché le statuizioni sulle spese e sull'assegnazione di una somma a favore della cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che: l'indice vistato dal cancelliere costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso; la falsificazione dell'indice era rilevante e non "innocua" in relazione alla funzione processuale (prevenzione della prescrizione e possibile incidenza sulle spese); le doglianze che riproponevano in sostanza un diverso apprezzamento del materiale probatorio erano inammissibili in Cassazione; il riferimento all'art. 476, comma 2, nel capo d'imputazione era sufficiente per contestare l'aggravante; e l'istanza per beneficiare dell'art. 131-bis è stata correttamente rigettata alla luce della gravità oggettiva della condotta e dei doveri deontologici violati.

Norme richiamate

  • artt. 110, 482 c.p.

    Art. 482 (falso materiale) e art.110 (concorso) indicano che la falsificazione materiale dell'indice del fascicolo, operata in concorso, integra responsabilità penale; la Cassazione ha confermato che il falso materiale in atto pubblico è integrato dalla alterazione dell'indice vistato dal cancelliere.

  • art. 476, comma 2, c.p.

    Circostanza aggravante per falsità in atto pubblico; la Corte ha ritenuto corretta la contestazione dell'aggravante poiché il capo d'imputazione richiamava espressamente tale norma, e ha confermato la sua operatività nella fattispecie.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del ritiro della produzione di parte: il ricorso indica che la parte aveva ritirato il fascicolo e poi sarebbe intervenuta la modifica dell'indice; la Corte ha valutato la rilevanza processuale della tempistica e del deposito telematico.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiami all'art. 183 (preclusioni istruttorie): la falsificazione era finalizzata ad eludere le preclusioni istruttorie maturate nel giudizio civile, con possibile effetto sulla tempestività della prova e sulla prescrizione.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    "cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento"

    La Corte ha interpretato questa norma come conferma che il cancelliere verifica la presenza dei documenti nel fascicolo e che la sua sottoscrizione sull'indice ha valore fidefacente fino a querela di falso.

  • art. 2700 c.c.

    "L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti."

    Usata per affermare che la verifica e la sottoscrizione del cancelliere costituiscono atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato rispetto alla querela di falso: la Corte osserva che l'assenza della querela di falso non preclude l'accertamento penale del falso, trattandosi di rimedio civilistico che la parte lesa potrebbe non avere esercitato.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla necessità di specifica contestazione degli elementi che aggravano il fatto; la Corte ha ritenuto però che l'indicazione dell'art. 476, comma 2, fosse sufficiente.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla sospensione condizionale o altre misure di favore: la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta e la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione, osservando che la presenza di anche un elemento negativo rilevante è sufficiente a precludere il beneficio.

  • art. 2, comma 4, c.p. e art. 129 c.p.p.

    Richiamati per il principio di retroattività della norma penale più favorevole: le modifiche sostanziali dell'art. 131-bis sono operative se più favorevoli, ma ciò non ha mutato l'esito favorevole al ricorrente nella specie.

Massime di principio

  • L'indice del fascicolo vistato e sottoscritto dal cancelliere ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso: la sua alterazione può integrare il reato di falso materiale anche se i documenti inseriti non sono stati utilizzati dal giudice civile nella decisione.
  • La rilevanza penale del falso va valutata sulla funzione documentale dell'atto e sull'uso potenziale che ne avrebbe potuto derivare (es. impedimento di preclusioni o maturazione della prescrizione), non solo sull'effettivo impatto sull'esito del processo civile.
  • In Cassazione sono ammissibili solo censure di diritto o di motivazione che riguardino vizio di logica, contraddittorietà o mancanza della motivazione: la mera richiesta di una diversa valutazione dei fatti è inammissibile.
  • L'indicazione espressa dell'articolo che costituisce l'aggravante nel capo di imputazione è, di regola, sufficiente a far valere l'aggravante stessa in giudizio; la contestazione formale della natura fidefacente dell'atto non è sempre necessaria se la norma è richiamata.
  • Per ottenere benefici ex art. 131-bis è sufficiente che emerga anche un solo elemento significativo in senso negativo che faccia ritenere la condotta sufficientemente grave; l'incensuratezza e l'occasionalità possono non essere determinanti.
  • Se si sospetta una manipolazione del fascicolo di parte, è opportuno agire tempestivamente (es. querela di falso o raccolta immediata delle copie degli indici): la prova documentale anteriore alla modifica è fondamentale per dimostrare l'alterazione.

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