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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23518/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per il reato previsto dagli artt. 633 e 636 c.p.: primo motivo di ricorso deduce la mancata legittimazione attiva del querelante (Alessi) perché non sarebbe provata la proprietà del fondo; contesta che il giudice abbia ritenuto sufficiente la sola dichiarazione del querelante e testimonianze senza un atto scritto e sostiene che non si possa dare per fatto notorio l'appartenenza del fondo ad Alessi. Con il secondo motivo chiede la rinnovazione dell'istruttoria in appello per dimostrare che il bestiame era affidato a un dipendente e deduce l'assenza del dolo richiesto per il pascolo abusivo, prospettando al massimo una responsabilità colposa; contesta inoltre la mancata escussione di specifici testi e invoca vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte conferma che la legittimazione dell'Alessi è stata adeguatamente motivata: il giudice ha ritenuto provato almeno il possesso del fondo da parte di Alessi e richiamato il principio consolidato secondo cui l'art. 636 c.p. tutela anche il possesso (non solo la proprietà), per cui non è necessario un titolo scritto quando risulta il possesso. Sul secondo motivo la Corte ricorda che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e il Tribunale ha valutato che gli elementi acquisiti erano sufficienti; inoltre la doglianza relativa all'art. 606 lett. e) non è proponibile in cassazione per i reati di competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 39-bis D.Lgs. 274/2000. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte afferma che il reato di cui all'art. 636 c.p. può realizzarsi anche per dolo eventuale tramite abbandono o mancata custodia degli animali, e che le circostanze procedurali non hanno confermato l'esistenza di recinzioni efficaci o di un custode idoneo. Conseguentemente la condanna è confermata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore della parte civile di euro 2.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Norma richiamata come parte della fattispecie contestata; non ulteriormente sviluppata nella motivazione rispetto all'art. 636 c.p.

  • art. 636 cod. pen.

    Interpretata dalla Corte come norma a tutela non solo della proprietà ma anche del possesso; il reato può ritenersi consumato sia per introduzione diretta degli animali sia per abbandono/mancata custodia quando sussista dolo eventuale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato come paradigma di motivi di cassazione dedotti dal ricorrente: lett. b) riguarda vizi di motivazione e valutazione delle prove; lett. e) attiene a vizi di motivazione su circostanze di fatto. La Corte osserva che la lett. e) non è deducibile in cassazione per le sentenze di appello su reati di competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 39-bis D.Lgs. 274/2000.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte sottolinea che la rinnovazione in appello è eccezionale e subordinata alla convinzione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma citata quale disciplina che ha ammesso il contraddittorio scritto nel procedimento (richiamo procedurale sull'istruttoria tramite contraddittorio scritto).

  • art. 8 D.L. 198/2022

    Ulteriore richiamo normativo relativo alle modifiche procedurali che consentono il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto.

  • art. 39-bis D. Lgs. n. 274/2000

    Norma che limita le censure proponibili in cassazione per le sentenze di appello che hanno giudicato reati di competenza del Giudice di Pace; la Corte la invoca per escludere la deducibilità di talune doglianze (es. art. 606 lett. e)).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per i reati di pascolo abusivo (art. 636 c.p.) non è sempre necessario provare la titolarità formale della proprietà: il possesso del fondo è sufficiente a legittimare la querela, e il possesso può risultare da elementi probatori anche non scritti quando ritenuti attendibili dal giudice.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: il giudice d'appello può rifiutarla se ritiene di poter decidere con gli atti già in produzione; la parte deve motivare perché gli elementi del primo grado siano insufficienti.
  • In tema di pascolo abusivo l'elemento soggettivo può assumere la forma del dolo eventuale quando gli animali sono lasciati incustoditi o abbandonati in modo da rendere prevedibile l'invasione del fondo altrui; la prova di misure cautelari (recinzioni, custodi) grava sulla difesa.
  • Alcune censure di motivazione/discrepanze fattuali (art. 606 lett. e)) possono essere inammissibili in cassazione per le cause di competenza del Giudice di Pace, per effetto dell'art. 39-bis D.Lgs. 274/2000.
  • Chi impugna per far valere la mancanza della legittimazione del querelante deve fornire elementi idonei a sovvertire la valutazione del possesso già ritenuta credibile in primo e secondo grado; mere contestazioni formali del mancato titolo scritto spesso non prevalgono se il possesso è dimostrato.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e può essere tenuto a rimborsare le spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidate dal giudice.

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