Cassazione Penale, Sentenza n. 23517/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di condanna per furto di pneumatici. Motivi principali: (1) violazione art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento materiale e alla ascrivibilità dei fatti: contestata la provenienza furtiva degli pneumatici (criticata l'attendibilità della persona offesa e il fatto che l'elenco degli pneumatici rubati sia stato consegnato solo dopo il sequestro), dedotte discrepanze tra verbali di sequestro e dichiarazioni rese in dibattimento e mancata prova del possesso esclusivo degli spazi in cui i beni furono rinvenuti; (2) violazione art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 99 c.p.: censurata l'applicazione della recidiva per carenza di motivazione sul nesso tra precedenti penali e aumentata pericolosità sociale; (3) violazione art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per carenza e illogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (legge n. 689/1981), con richiamo alla Riforma Cartabia e all'astrattezza della motivazione rispetto alle condizioni soggettive delle imputate.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Motivazione sintetica: (1) primo motivo è inammissibile perché si limita a riproporre doglianze di merito e a chiedere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie; essendo la sentenza di appello una 'doppia conforme' rispetto alla sentenza di primo grado il sindacato di legittimità è fortemente limitato e può rilevare travisamento della prova solo con specifiche deduzioni e indicazione puntuale di atti processuali che dimostrino l'assenza o la diversa consistenza della prova; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione di merito fosse congrua, analitica e abbia dato risposta punto per punto alle doglianze, valorizzando etichette degli pneumatici, l'elenco del materiale sottratto e la prossimità ai luoghi delle abitazioni e la disponibilità dei veicoli; (2) secondo motivo inammissibile per genericità: la doglianza non esplicitava criticamente le ragioni contro la decisione impugnata; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla recidiva, desumendo la maggiore pericolosità dalla pervicacia e dalla negativa personalità delle imputate; (3) terzo motivo manifestamente infondato: il rigetto della sostituzione della pena è stato motivato dalla mancanza di garanzie e dalla pervicacia delle imputate, con valutazione in concreto ritenuta congrua. Conseguenze: condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità sulle questioni di fatto e sulla valutazione delle prove: la Suprema Corte verifica la congruità, la non manifestabile illogicità e la coerenza della motivazione, non può sostituirsi al giudice di merito; in presenza di 'doppia conforme' il controllo è ancor più restrittivo e il travisamento della prova va specificamente dedotto e documentato.
legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
Ha ristretto la possibilità per la Corte di cassazione di rivedere la valutazione di merito, accentuando la necessità di deduzioni puntuali per far valere il vizio di travisamento della prova.
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva e l'aumento di pena; la Corte richiede che l'applicazione della recidiva sia motivata con riferimento alla maggiore pericolosità e alla personalità del reo, anche se la motivazione può emergere dalla ricostruzione complessiva che evidenzia pervicacia e refrattarietà agli effetti deterrenti delle precedenti condanne.
legge n. 689/1981 (sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria)
Consente la sostituzione in astratto ma il giudice di merito può negarla sulla base di una valutazione concreta delle garanzie di rispetto delle prescrizioni e delle esigenze di tutela della collettività; tale valutazione non è sindacabile in cassazione salvo vizio di manifesta illogicità.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese del procedimento e prevede la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende) se rilevati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è un ulteriore giudice del fatto: non può rileggere o rivalutare le prove per giungere a una diversa ricostruzione dei fatti; i motivi che si limitano a proporre una lettura alternativa delle prove sono inammissibili.
- In presenza di una 'doppia conforme' (sentenze di primo e secondo grado concordi), il sindacato di legittimità è particolarmente limitato; per ottenere l'esame della Cassazione occorre dimostrare specificamente il travisamento della prova, indicando atti processuali precisi e mostrando che una prova è inesistente o materiale diverso da quello accertato.
- Le censure generiche e prive di argomentazione puntuale (non spiegano come e perché la motivazione sarebbe illogica) sono dichiarate inammissibili; il ricorso di cassazione richiede confronto puntuale con la motivazione impugnata.
- L'applicazione della recidiva deve risultare da una motivazione che colleghi i precedenti alla maggiore pericolosità o alla pervicacia nell'illecito; se la motivazione complessiva evidenzia tale pervicacia, il vizio è difficile da sostenere in cassazione.
- La richiesta di sostituzione della pena con quella pecuniaria può essere rigettata per valutazione concreta sulla mancanza di garanzie e tutela della collettività; tale valutazione, se congrua e non manifestamente illogica, resiste al sindacato di legittimità.
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