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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23521/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ricusazione. Lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 37, comma 1 e 41, comma 1, cod. proc. pen., e difetto di motivazione. Sostiene che sussiste causa di incompatibilita del presidente del collegio giudicante perché lo stesso, in altro procedimento, si era gia espresso sull'appartenenza del ricorrente al sodalizio 'ndranghetistico denominato 'Locale di Petilia Policastro', che il ricorrente indica come presupposto e causa dell'omicidio per cui è imputato; in sostanza, il ricorrente deduce che la precedente valutazione del presidente avrebbe pregiudicato la terzietà in relazione al fatto omicidiario e alla posizione di colpevolezza dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non sussista incompatibilita del giudice ricusato perché la precedente attivita del presidente riguardava fatti diversi (delitto associativo) rispetto a quelli oggetto del presente procedimento (fatto omicidiario e reati connessi, anche se aggravati dall'art. 416-bis). La Corte ha richiamato il principio per cui la causa pregiudicante utile alla ricusazione richiede una valutazione di merito del medesimo fatto e della colpevolezza dell'imputato; la mera sovrapposizione o connessione probatoria tra procedimenti non basta a fondare la ricusazione. Per tali ragioni il motivo del ricorso è stato ritenuto manifestamente destituito di fondamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Gli articoli sono invocati come mezzi di impugnazione per censurare motivazione e violazioni di legge nell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto il motivo relativo manifestamente infondato perché la ricusazione non era giustificata.

  • art. 37, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di ricusazione: interpretata restrittivamente dalla Corte, che richiede una valutazione pregiudicante del giudice sul medesimo fatto e sulla colpevolezza dell'imputato per ritenere sussistente l'incompatibilità.

  • art. 41, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferimento alle modalita della ricusazione; la Corte osserva che le cause previste vanno interpretate in senso stretto e non possono estendersi alla mera partecipazione del giudice a valutazioni in procedimenti diversi e relativi a fatti diversi.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato come aggravante/contesto fattuale (associazione di tipo mafioso) presente nel procedimento; la Corte distingue tra reato associativo già giudicato e il diverso reato omicidiario oggetto del processo attuale, rilevando che la condanna in relazione all'associazione non equivale a una valutazione sul fatto omicidiario tale da giustificare la ricusazione.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale in relazione al rito di trattazione del ricorso (ricorso trattato ai sensi dell'art. 611); non incide sulla decisione di merito sulla ricusazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso manifestamente infondato, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000.

Massime di principio

  • La causa di ricusazione per pregiudizio del giudice richiede che il giudice abbia effettuato, in precedenza, una valutazione di merito sullo stesso fatto e sulla colpevolezza dell'imputato; valutazioni su fatti diversi non giustificano la ricusazione.
  • Le norme sulle cause di ricusazione vanno interpretate restrittivamente: la mera connessione probatoria o la partecipazione del giudice a procedimenti attinenti allo stesso 'ambiente' non sono, di per sé, motivo di incompatibilità.
  • Quando si impugna il diniego di ricusazione è fondamentale dimostrare specificamente quale valutazione di merito precedente abbia formato il pregiudizio, e non limitarsi ad argomentazioni di carattere generale o deduzioni su collegamenti fattuali.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato la Cassazione può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di colpa, a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616.
  • Nel proporre istanze di ricusazione è utile concentrare l'atto sulle dichiarazioni o decisioni concrete del giudice che dimostrino una valutazione sul medesimo fatto e sulla responsabilità dell'imputato, evitando di puntare esclusivamente su condanne o valutazioni relative a reati diversi ma collegati sul piano probatorio.

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