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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23516/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per ricettazione di 12 pneumatici provento di truffa. L'imputato deduceva: nullità per violazione del diritto di difesa per mancata ammissione dei testi indicati in lista (lista depositata 31/05/2018), errata qualificazione del fatto come ricettazione invece che incauto acquisto, illegittima revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 cod. pen., e revoca disposta senza richiesta del pubblico ministero in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: (1) la non ammissione dei testi è legittima perché la lista difensiva risultava eccessivamente generica e non indicava ruolo e rapporto dei testi con i fatti, impedendo la valutazione della pertinenza; (2) la qualificazione come ricettazione è corretta poiché l'imputato non ha fornito spiegazioni attendibili sulla provenienza dei pneumatici e sui beni erano presenti etichette del legittimo proprietario, dimostrando che l'imputato aveva accettato il rischio della illiceità; (3) la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen. è ammissibile e di natura dichiarativa anche in sede d'appello, pertanto non contrasta con il divieto di reformatio in peius e non è impeditiva l'assenza di specifica istanza del P.M.; (4) l'eccezione relativa all'art. 597 cod. proc. pen. è infondata perché tale divieto riguarda benefici concessi con la sentenza impugnata e non quelli già revocabili in base a sentenze irrevocabili pregresse. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Disciplina il deposito della lista testi; nella situazione di mutamento del giudice la lista va depositata tempestivamente (almeno sette giorni prima dell'udienza dinanzi al nuovo giudice) e deve indicare nominativi e circostanze dell'esame per consentire la valutazione della pertinenza

  • art. 493 cod. proc. pen.

    Attribuisce alla parte la facoltà, in caso di mutamento dell'organo giudicante, di chiedere nuove prove; tale facoltà è però esercitabile nel rispetto dei termini e dei requisiti di cui all'art. 468, e la richiesta va valutata ai sensi degli artt. 495 e 190

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri di ammissibilità della prova testimoniale; la Corte l'ha invocata per valutare la genericità della lista e la pertinenza dei testi

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Principio di necessità e pertinenza delle prove; in sede di valutazione dell'ammissione dei testi la Corte deve accertare l'attinenza al thema decidendum

  • art. 168 cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale prevista dal comma 1 ha carattere dichiarativo rispetto alla perdita del beneficio, per cui il giudice d'appello può pronunciarne la revoca anche in mancanza di impugnazione della parte pubblica

  • art. 712 cod. pen.

    Norma sulla contravvenzione dell'incauto acquisto citata nella censura difensiva; la Corte ha ritenuto comunque applicabile la fattispecie più grave della ricettazione in assenza di spiegazioni attendibili

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Il divieto di miglioramento del trattamento processuale riguarda i benefici concessi con la sentenza impugnata; non si applica ai benefici già concessi con sentenze irrevocabili che possono essere revocati secondo le regole dell'esecuzione

Massime di principio

  • In caso di mutamento del giudice la difesa può chiedere l'ammissione di nuovi testi ma la lista deve essere depositata tempestivamente (di regola almeno 7 giorni prima dell'udienza) e contenere nominativi, ruolo e le circostanze specifiche su cui i testi devono deporre, non semplici elenchi generici.
  • La formula generica "fatti del processo" è ammessa solo per contestazioni singole, semplici e chiare; in procedimenti complessi o con più capi di imputazione è indispensabile una specificazione delle circostanze per consentire la valutazione di pertinenza da parte del giudice.
  • Per la qualificazione tra ricettazione e incauto acquisto conta la prova della conoscenza o accettazione del rischio della provenienza illecita: il possesso di etichette del legittimo proprietario e la mancanza di una spiegazione credibile possono far ritenere integra la ricettazione.
  • La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, ha natura dichiarativa e può essere disposta anche in appello indipendentemente dall'impugnazione del P.M.; non si tratta di una valutazione discrezionale soggetta al divieto di reformatio in peius.
  • Nelle difese penali è strategico depositare per tempo liste testimoniali dettagliate (nominativi, ruolo, collegamento ai fatti) e, quando cambia il giudice, chiedere eventualmente un breve termine per integrare le richieste probatorie in modo conforme agli artt. 468 e 493 cod. proc. pen.

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