Cassazione Penale, Sentenza n. 23520/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetuosa impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale n.137/2022 perché proposta da difensore privo di specifico mandato conferito dopo l'emissione del decreto. Il GIP aveva ritenuto applicabile la riforma del d.lgs. n.150/2022 e, per rinvio dall'art.461 cod. proc. pen. all'art.582, aveva esteso anche le forme previste dall'art.581 (commi 1-ter e 1-quater). Il ricorrente ha censurato l'ordinanza per violazione della norma transitoria (art.87, comma 4, d.lgs.150/2022) che posticipava l'entrata in vigore della novella e per errata interpretazione della differenza tra procedimento in assenza e procedimento per decreto, nonché per aver disatteso che al difensore era stato conferito mandato specifico post-decreto (mandato datato 16/2/2023).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina previgente per effetto dell'art.87, comma 4, d.lgs.150/2022 (i regolamenti ministeriali che hanno reso operativo il deposito telematico sono intervenuti successivamente) e ha affermato l'inapplicabilità delle disposizioni degli artt.581, commi 1-ter e 1-quater, all'opposizione a decreto penale di condanna disciplinata dall'art.461 cod. proc. pen. Ha motivato che l'opposizione è istituto diverso dall'impugnazione tecnica e dal procedimento in assenza, e che la novella richiamava solo l'art.582. Per questi motivi ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per la valutazione sul merito dell'opposizione.
Norme richiamate
d.lgs. n.150/2022, art.87 comma 4
Norma transitoria che ha posticipato l'entrata in vigore delle disposizioni sul deposito telematico; fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ministeriali continua ad applicarsi la disciplina previgente.
art.461 cod. proc. pen.
Disciplina dell'opposizione al decreto penale di condanna; la novella richiamava espressamente l'art.582, ma non l'art.581, pertanto non è corretto estendere automaticamente tutte le forme delle impugnazioni disciplinate dall'art.581.
art.582 cod. proc. pen.
Richiamato dall'art.461 per le modalità di formazione dell'atto di opposizione; non comporta di per sé l'applicazione delle specifiche forme previste dall'art.581 commi 1-ter e 1-quater.
art.581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater
Prevedono forme particolari di notificazione/mandato in ipotesi di impugnazioni più tecniche; la Corte ha affermato la loro inapplicabilità all'opposizione al decreto penale di condanna.
art.591 cod. proc. pen., comma 1-quater
Comma che limita l'obbligo di mandato specifico al caso dell'"imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza"; ciò non equivale alla tipica mancata conoscenza del procedimento nel rito del decreto penale.
art.464 cod. proc. pen.
Regola il seguito in caso di ammissibilità dell'opposizione (decreto di giudizio immediato o fissazione di udienza camerale), usata per argomentare che l'opposizione non è assimilabile alla citazione a giudizio disciplinata da art.581.
art.420-bis cod. proc. pen.
Richiamato nella disputa interpretativa sul concetto di procedimento in assenza; la Corte distingue l'assenza volontaria prevista da tale norma dalla mancata conoscenza nel procedimento per decreto.
Massime di principio
- Verificare sempre le norme transitorie (es. art.87 d.lgs.150/2022) e la data di entrata in vigore dei regolamenti prima di applicare le nuove procedure telematiche o forme previste dalle riforme.
- L'opposizione al decreto penale di condanna (art.461) non si equipara automaticamente alle impugnazioni tecniche regolate dagli artt.581 e seguenti; non si possono estendere meccanicamente tutte le forme previste per le impugnazioni.
- L'obbligo di un mandato "specifico ad impugnare" previsto in alcune norme trova applicazione limitata alle ipotesi espressamente previste (es. imputato proceduto in assenza), e non può essere imposto per analogia quando la legge non lo prevede tassativamente.
- Favor della oppositionis: in dubio, l'interpretazione che consente l'accesso al giudizio di opposizione e al contraddittorio postumo va preferita rispetto a quella che restringe ingiustificatamente la possibilità di opporsi.
- Accertare sempre la tempestività e la legittimazione del difensore (mandato, eventuale nomina d'ufficio, data di conferimento) e, se necessario, documentare che il mandato è stato conferito in relazione all'opposizione notificata.
- Distinguere tra "procedimento in assenza" (scelta volontaria dell'imputato di non comparire) e "mancata conoscenza" tipica del rito del decreto penale; la qualificazione incide su obblighi di forma e di mandato.
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