Cassazione Penale, Sentenza n. 23519/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti, terze cessionarie di crediti d'imposta derivanti dal cosiddetto Superbonus 110%, hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva rigettato i loro ricorsi avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip. Il sequestro riguarda crediti attribuiti al Consorzio Casa Zero e ceduti a banche, nell'ambito di indagini per truffa e autoriciclaggio con false asseverazioni e fatturazioni e mancata esecuzione delle opere. Le banche hanno dedotto: carenza assoluta di motivazione e mancata valutazione del periculum in mora per terzi estranei al reato; nullità del decreto per sequestro per equivalente a danno di terzi; errata applicazione della tipologia di sequestro (il Gip avrebbe disposto un sequestro impeditivo ma il Tribunale avrebbe applicato una misura con finalità di confisca); impossibilità di identificare i singoli crediti nei cassetti fiscali e quindi fungibilità/indistinta natura dei crediti che impedirebbe di estendere il vincolo patrimoniale oltre la sfera degli indagati; rischio di duplicazione delle poste sequestrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato l'orientamento secondo il quale i crediti d'imposta derivanti dal Superbonus 110% sono cose pertinenti al reato e dunque assoggettabili a sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., anche se si trovano nella disponibilità di terzi cessionari. La Corte ha escluso che la cessione renda il credito "purificato" da eventuali vizi di origine: la disciplina del Superbonus non deroga alla normativa processualpenalistica ordinaria. L'assenza di un codice identificativo all'epoca dei fatti non trasforma i crediti in bene fungibile equiparabile a somma di denaro e non giustifica l'annullamento del vincolo, essendo il decreto genetico sufficientemente specifico nell'individuare i crediti oggetto del provvedimento. Le questioni relative alle modalità concrete di esecuzione del sequestro (possibili difficoltà pratiche di identificazione) devono essere sollevate mediante incidente di esecuzione e non in sede di ricorso per cassazione. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo impeditivo richiede il collegamento pertinenziale tra la cosa e il reato; tale collegamento può riguardare anche beni in proprietà di terzi estranei al reato se la loro libera disponibilità è idonea a costituire periculum in mora.
art. 121, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
Disciplinando le opzioni di sconto in fattura e di cessione del credito, la norma consente la circolazione dei crediti d'imposta derivanti dal Superbonus; tuttavia tale disciplina non esclude l'applicazione delle norme processuali penali ordinarie e non immunizza i crediti da eventuali vizi che ne derivino dall'origine illecita.
articoli 119-121, D.L. n. 34/2020 (cd. Superbonus) richiamati nel provvedimento
Il meccanismo del Superbonus prevede opzioni alternative (utilizzo diretto della detrazione, sconto in fattura, cessione del credito); la cessione è un'evoluzione del diritto alla detrazione e non comporta necessariamente la nascita di un nuovo credito intangibile e immune da punti di illegittimità dell'origine.
Massime di principio
- I crediti d'imposta riconducibili al Superbonus 110% possono essere considerati 'cosa pertinente' al reato e pertanto assoggettati a sequestro preventivo impeditivo ex art. 321 c.p.p., anche se si trovano nella disponibilità di terzi cessionari.
- La cessione del credito non 'purifica' automaticamente il credito da eventuali vizi o condotte illecite che ne hanno determinato la formazione: la disciplina del Superbonus non deroga alle norme processualpenalistiche.
- Per il sequestro impeditivo è sufficiente il legame pertinenziale tra la cosa e il reato; non è necessario dimostrare il collegamento diretto tra la cosa e l'autore del reato.
- L'assenza di un codice identificativo dei crediti all'epoca dei fatti non trasforma i crediti in bene fungibile assimilabile a denaro e non impedisce in sé l'emissione del provvedimento di sequestro, purché il decreto indichi in modo specifico e sufficientemente dettagliato l'oggetto del vincolo.
- Le contestazioni relative alle modalità concrete di esecuzione del sequestro (difficoltà di individuazione pratica dei crediti, rischio di esecuzione su poste non corrispondenti) devono essere dedotte tramite incidente di esecuzione e non tramite ricorso per cassazione.
- Una misura ablativa disposta nei confronti di terzi può essere legittima se l'ordinanza di sequestro indica chiaramente l'oggetto e il nesso pertinenziale: l'eventuale timore di una 'duplicazione' delle poste deve essere affrontato in sede esecutiva.
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