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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22573/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un preavviso di fermo di autoveicolo fondato su cinque cartelle esattoriali relative a IVA, TOSAP e TARSU, che il contribuente assumeva non ritualmente notificate. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente rilevando che l'agente della riscossione non aveva provato la notifica delle cartelle. In appello, invece, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'agente della riscossione ritenendo provata la notifica delle cartelle sulla base della documentazione prodotta, anche se depositata solo in appello, e aveva reputato inammissibili le eccezioni di prescrizione e i vizi degli atti presupposti non tempestivamente opposti. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che estratti di ruolo e copie dei referti/relate di notifica non bastassero a provare la regolarità della notifica senza produzione degli originali o di copie conformi delle relate e senza prova del contenuto del plico; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la prova del titolo esecutivo non fosse stata fornita; 3) violazione dell'art. 2934 c.c., lamentando che la mancata notifica delle cartelle avesse determinato la prescrizione delle pretese tributarie.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, affrontandoli congiuntamente. Ha ribadito che, in materia di riscossione delle imposte, per provare la notificazione della cartella è sufficiente la produzione della relata di notifica compilata secondo il modello ministeriale, senza necessità di produrre in giudizio la cartella in originale, poiché l'originale viene consegnato al contribuente e la relata identifica specificamente l'atto. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva specificamente disconosciuto la conformità delle copie agli originali nei modi e nei tempi richiesti dall'art. 2719 c.c.; pertanto le copie fotostatiche dovevano ritenersi riconosciute. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato assorbito e comunque infondato, perché la regolare notifica delle cartelle costituiva atto interruttivo della prescrizione e impediva il decorso del termine. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973

    ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione della cartella in originale; è sufficiente la relata di notifica, che consente di identificare l'atto, mentre il documento originale resta nella disponibilità del contribuente o è conservato secondo le modalità previste dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge, ma i motivi sono stati ritenuti infondati.

  • art. 2697 c.c.

    la parte che contesta la notifica deve confrontarsi con la prova documentale offerta dall'agente della riscossione; nel caso concreto la prova è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 2934 c.c.

    la prescrizione non matura se le cartelle risultano ritualmente notificate, poiché la notifica della cartella costituisce atto interruttivo.

  • art. 2719 c.c.

    la copia fotostatica non autenticata si presume riconosciuta se la parte non ne disconosce in modo specifico e tempestivo la conformità all'originale.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    richiamati per affermare che il disconoscimento della copia deve avvenire con le forme e nei termini propri del disconoscimento documentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la quantificazione del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di riscossione delle imposte, la prova della notifica della cartella esattoriale può essere fornita mediante la relata di notifica compilata secondo il modello previsto, senza che sia necessario produrre in giudizio l'originale della cartella.
  • Se il destinatario della cartella contesta solo di averla ricevuta o eccepisce vizi dell'atto presupposto senza averlo tempestivamente impugnato, la prova della regolare notifica preclude la deduzione tardiva di tali vizi.
  • La copia fotostatica non autenticata si considera riconosciuta, quanto alla conformità all'originale, se la parte interessata non formula un disconoscimento specifico e tempestivo.
  • Il giudice non può escludere automaticamente efficacia probatoria alle copie documentali contestate, ma deve valutare le difformità dedotte alla luce dell'intero quadro istruttorio; tuttavia, se non vi è un disconoscimento specifico, la contestazione è irrilevante.
  • La regolare notifica della cartella esattoriale costituisce atto interruttivo della prescrizione delle pretese tributarie ad essa sottese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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