Cassazione Civile, Ordinanza n. 31715/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio due banche, l'autorità di vigilanza e altri soggetti, chiedendo di accertare la nullità o, in subordine, l'inefficacia per risoluzione degli atti compiuti con il loro denaro dal consulente finanziario cui avevano affidato i risparmi, nonché la condanna solidale alla restituzione di euro 17.735.000, oltre accessori e danni. In via ulteriore domandavano il risarcimento anche nei confronti dell'autorità di vigilanza per omessa vigilanza sull'attività del consulente e degli intermediari. La tesi era che il consulente avesse compiuto operazioni speculative, avventate e spregiudicate usando conti correnti a sé intestati e alla moglie presso le banche convenute, che avrebbero omesso controlli e informazioni dovute. La Corte d'appello aveva però escluso responsabilità delle banche, ritenendo che le operazioni fossero riconducibili all'iniziativa autonoma dei ricorrenti, tramite il mandatario, e che l'autorità di vigilanza non avesse poteri di intervento diretto all'epoca dei fatti, avendo comunque effettuato segnalazioni all'autorità giudiziaria. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di norme processuali e dell'onere della prova per il rigetto delle istanze istruttorie; 2) omesso esame di un fatto decisivo sulla causazione del danno; 3-4) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame per il mancato accoglimento delle domande di nullità/risoluzione; 5) violazione del codice del consumo; 6) omesso esame ex art. 2043 c.c.; 7) erronea condanna alle spese. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o comunque infondati, rilevando in sostanza che i ricorrenti miravano a una nuova valutazione del merito e non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità delle banche e della Banca d'Italia e aveva respinto le domande risarcitorie e restitutorie dei ricorrenti. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare le spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 183, 187, 188, 189 c.p.c.
richiamati come norme processuali invocate contro il rigetto delle istanze istruttorie, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito istruttorio.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione dei mezzi istruttori appartengono al giudice di merito.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in tema di istruzione probatoria.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in tema di prova testimoniale.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la ricostruzione del fatto o la valutazione del materiale probatorio.
art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993
invocato in relazione alla richiesta di acquisizione di documentazione/identificativi; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di confronto con la ratio della decisione.
utilizzato per veicolare censure di violazione di legge; la Corte ha ritenuto che alcuni motivi fossero in realtà diretti a una rivalutazione del merito.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che non è ammissibile per censurare la mera valutazione delle prove o, in presenza di doppia conforme, per riesaminare il merito.
richiamato quale presupposto della c.d. doppia conforme che limita il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.
richiamato per l'inammissibilità del vizio di omesso esame in presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado.
invocato per sostenere la violazione delle norme del codice del consumo; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi che escludeva la riferibilità delle operazioni alle banche e la loro consapevolezza.
richiamato per fondare la domanda risarcitoria extracontrattuale; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché veicolava un nuovo esame del fatto e delle prove.
artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c.
invocati contro la liquidazione delle spese; la doglianza è stata dichiarata inammissibile poiché dipendente dall'eventuale accoglimento degli altri motivi, rimasto escluso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto: il ricorso deve colpire specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice di merito distribuisce l'onere della prova in modo errato; non quando la parte contesta, in sostanza, la lettura delle prove o la ricostruzione dei fatti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in esame dal giudice.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul fatto è ulteriormente ristretto e non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre tesi già respinte senza indicare l'errore specifico della decisione.
- La scelta dei mezzi istruttori e la valutazione della loro rilevanza appartengono al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non come riesame delle valutazioni discrezionali.
- La condanna alle spese segue la soccombenza e, se i motivi principali vengono respinti o dichiarati inammissibili, la censura sulle spese fondata sul loro eventuale accoglimento non può trovare ingresso.
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