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Sentenza

Sentenza del 19/12/2023 n. 35518 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il silenzio-rifiuto e un successivo diniego parziale del rimborso di una eccedenza IVA (originaria Euro 21.240.776,00, poi parzialmente negata per Euro 10.984.615,56). L'eccedenza si era formata nel periodo d'imposta 2005, dichiarata nel 2006 e riportata a nuovo, poi chiesta a rimborso dal fallimento nel 2012. L'Ufficio ha dedotto l'esistenza di un minor credito a motivo dell'emissione da parte dell'originario fornitore di quattro note di rettifica conseguenti alla rinuncia al credito da parte del creditore del fallimento. BENTEN contestava (i) la possibilità di emettere note di rettifica basate su una rinuncia unilaterale al credito, (ii) la mancata cristallizzazione dell'eccedenza IVA e l'impossibilità per l'Amministrazione di contestare il credito dopo i termini di accertamento, e (iii) che il curatore del fallimento non doveva registrare tali note non essendo vincolato da rinunce del creditore cedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di BENTEN Srl. Ha confermato che l'Amministrazione può contestare la sussistenza del credito richiesto a rimborso anche oltre i termini decadenziali dell'accertamento (seguendo la giurisprudenza di Sezioni Unite). Ha inoltre affermato che la rinuncia unilaterale al credito da parte del creditore nella procedura concorsuale costituisce presupposto valido per l'emissione di note di rettifica ai fini IVA; detta rinuncia rientra tra i casi 'simili' previsti dall'art. 26 DPR 633/1972 e dalla disciplina UE e determina l'obbligo per il cessionario/curatore di registrare la variazione riducendo la detrazione. Pertanto la sentenza impugnata è corretta e il ricorso è rigettato; BENTEN condannata alle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26

    L'art. 26 va interpretato in senso non tassativo: la norma ammette la emissione di note di rettifica non solo per i casi espressamente elencati ma anche per situazioni 'simili', inclusa la rinuncia unilaterale al credito che altera gli elementi rilevanti per la detrazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    La decadenza prevista per l'accertamento non impedisce all'Amministrazione di contestare la sussistenza di un credito esposto a rimborso; l'art. 57 non estende i termini di decadenza alla contestazione dell'origine dell'eccedenza di imposta.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 3

    Riferimento alla normativa sui limiti temporali per il riconoscimento del minor credito dell'ultimo triennio; contestualizzato dalla Corte ma non ostativo alla rettifica per rinuncia al credito.

  • Direttiva UE 2006/112/CE, artt. 90 e 185

    La disciplina armonizzata impone la riduzione della base imponibile e la rettifica della detrazione quando, dopo l'operazione, mutano gli elementi che hanno determinato la detrazione (in particolare per mancato pagamento, annullamento, riduzione). La Corte di Giustizia autorizza un'interpretazione estensiva che comprende fatti economici non limitati a specifiche fattispecie contrattuali.

  • Direttiva 77/388/CEE (art. 11 lett. C e art. 20 par.1 lett. b)

    Disciplina applicabile al periodo di imposta considerato (2005) con principi analoghi a quelli della Direttiva 2006/112/CE in tema di rettifiche e neutralità IVA.

  • L. 27 settembre 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 6 e art. 8

    Le norme sul diritto del contribuente e sui termini di conservazione non ostano alla possibilità per l'Amministrazione di contestare la sussistenza del credito a rimborso oltre i termini tipici dell'accertamento; l'obbligo di conservazione non equivale all'onere probatorio in giudizio.

  • Codice Civile, artt. 1442, 2220 e 2758

    Art. 1442 (risoluzione) e altri istituti civili non impediscono applicazione estensiva delle rettifiche IVA; art. 2220 (termine conservazione scritture) non impedisce al contribuente l'onere di conservare documentazione utile per far valere crediti ultradecennali; art. 2758 (privilegio speciale) evidenzia che se il credito non è ammesso al passivo non potrà concorrere ai riparti e ciò influenza l'esigibilità e la detrazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis

    Norma citata nel contesto delle questioni processuali e dell'azione dell'Amministrazione; non ostativa alle conclusioni della Corte sulla rettifica per rinuncia al credito.

Massime di principio

  • La rinuncia unilaterale al credito da parte di un creditore nella procedura concorsuale è idonea a giustificare l'emissione di una nota di rettifica IVA da parte del cedente e obbliga il cessionario/curatore ad annotarla riducendo la detrazione: la rinuncia altera gli elementi che hanno determinato la detrazione e priva il cedente della rivalsa.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare la sussistenza del credito richiesto a rimborso anche oltre i termini decadenziali dell'accertamento relativi ai crediti erariali; i termini di accertamento non cristallizzano automaticamente i crediti a favore del contribuente.
  • Il contribuente (o il curatore/cessionario che agisce in sua posizione) ha l'onere della prova circa l'esistenza e l'ammontare del credito IVA: per crediti riferiti a periodi antecedenti è prudente conservare la documentazione anche oltre i termini ordinari di conservazione per poter adempiere all'onere probatorio in giudizio.
  • La disciplina UE sulla rettifica della base imponibile e della detrazione va interpretata in senso funzionale alla neutralità dell'IVA: eventi economici successivi che rendono inesigibile o irrecuperabile la rivalsa giustificano la rettifica e la perdita della detrazione a valle.
  • L'emissione della nota di rettifica non deve essere subordinata all'esaurimento del piano di riparto o all'infruttuosità definitiva della procedura concorsuale: la rinuncia esplicita al credito produce effetti immediati con riguardo alla perdita della rivalsa e alla conseguente rettifica della detrazione.
  • In situazioni analoghe, il curatore non può limitarsi a richiamare la presenza dell'eccedenza nella dichiarazione antecedente al fallimento: deve verificare e registrare le eventuali note di rettifica e conservare idonea documentazione per sostenere in giudizio il diritto al rimborso.

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