Sentenza del 19/12/2023 n. 859 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Abuso del diritto - La prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati e sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'annullamento parziale dell'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2015. L'Amministrazione contestava (i) l'indeducibilità degli interessi passivi per € 1.563.604 corrisposti da T. a seguito di un finanziamento "ascendente" ricevuto dalla controllata L. (società irlandese), sostenendo che si trattava di un'operazione elusiva mascherante il rimborso del capitale sociale; (ii) l'indeducibilità dell'utilizzo di accantonamenti a fondo rischi per sopravvenienze passive, ritenuti dall'A.F. riferibili a imposte e sanzioni.
La decisione
Il giudice d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado favorevole a T. s.p.a. Con riferimento agli interessi passivi, è stato ritenuto che il finanziamento ascendente fosse sorretto da valide ragioni economiche (gestione finanziaria infragruppo, costo inferiore rispetto al credito bancario), conforme alle logiche di mercato e non dimostrato dall'Amministrazione lo scopo elusivo richiesto dall'art. 10-bis L. n. 212/2000; gli eventi successivi (dismissioni e riduzione del capitale nel 2015) non provano il fine abusivo al momento dell'erogazione (2013). Quanto alla sopravvenienza/passività, il pagamento a C. è stato qualificato come indennizzo contrattuale derivante da clausola di garanzia nella cessione di partecipazioni e non come pagamento di imposte dovute da T. all'Erario; pertanto la deduzione operata dalla cedente è stata ritenuta legittima. L'appellante è condannata alle spese del giudizio.
Norme richiamate
Art. 53 Costituzione
Principio di capacità contributiva e progressività alla base della disciplina anti-abuso: fondamento costituzionale per la disciplina dell'abuso del diritto tributario.
Art. 10-bis, L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
La norma anti-abuso richiede che l'Amministrazione dimostri che l'operazione è una costruzione di puro artificio posta in essere con fine elusivo; la prova deve concentrarsi su manipolazione funzionale degli strumenti giuridici e mancata conformità alla logica di mercato.
Cassazione, sent. n. 27158/2021
Principio richiamato: l'abuso del diritto ricorre quando operazioni prive di sostanza economica e realizzate con artifici negoziali perseguono l'elusione fiscale; la valutazione deve considerare le ragioni economiche oggettive e la normale prassi di mercato.
Art. 107, comma 4, TUIR
Norma richiamata dall'A.F. in tema di deducibilità degli accantonamenti; il giudice ha ritenuto tuttavia che l'elemento centrale fosse la natura contrattuale dell'obbligazione di indennizzo, diversificandola da un debito d'imposta.
Art. 88, comma 3, lett. a) DPR 917/1986 (TUIR)
art. 88, c.3, lett. a) DPR 917/1986
La Corte ha richiamato che le indennità ricevute a titolo di risarcimento o assicurative costituiscono sopravvenienze attive imponibili per il beneficiario; ciò rafforza la qualificazione come indennizzo tra cedente e cessionario.
Art. 101, comma 4, TUIR
Secondo il giudice, l'indennizzo corrisposto dalla cedente è fiscalmente deducibile per quest'ultima in base a questa disposizione, trattandosi di componente negativo correlato all'obbligazione contrattuale di indennizzo.
Cassazione, sent. n. 17011/2020
Interpretazione della clausola di garanzia/indennizzo nella cessione: si tratta di obbligazione autonoma del cedente finalizzata a reintegrare passività sopravvenute, con natura assicurativa/indennitaria; l'indennizzo ha rilevanza fiscale come sopravvenienza attiva per il beneficiario.
Massime di principio
- Onere probatorio: l'Amministrazione finanziaria deve provare l'elusione dimostrando la manipolazione funzionale degli strumenti giuridici e la mancata conformità alla normale logica di mercato; mere correlazioni temporali o fatti sopravvenuti non sono sufficienti.
- Finanziamenti infragruppo ascensionali: sono fiscalmente validi e gli interessi sono deducibili se sussistono valide ragioni economiche estranee al mero risparmio fiscale (es. gestione finanziaria del gruppo, costo effettivo inferiore rispetto al mercato).
- Eventi successivi non provano automaticamente abuso: fatti negativi sopravvenuti dopo l'operazione (dismissioni, riduzioni di capitale) possono spiegare comportamenti successivi ma non dimostrano l'intento elusivo al momento della stipula se non collegati fattualmente e documentalmente.
- Qualificazione delle somme correlate a cessioni: pagamenti dovuti per clausole contrattuali di garanzia/indennizzo tra cedente e cessionario non devono essere confusi con imposte dovute all'Erario; la natura contrattuale può legittimare la deduzione da parte del cedente e l'imposizione per il beneficiario come sopravvenienza attiva.
- Valutazione della sostanza economica: il giudice deve sempre esaminare le 'ragioni economiche' oggettive dell'operazione (prassi commerciale, condizioni di mercato, documentazione contrattuale e bancaria) prima di ravvisare abuso del diritto.
- Documentazione e comparazioni di mercato: per il contribuente è utile documentare il confronto con condizioni di mercato (offerte bancarie, tassi), le ragioni gestionali infragruppo e le deliberazioni societarie per comprovare la sostanza economica dell'operazione.
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