Sentenza del 19/12/2023 n. 163 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
IVA - atto di recupero - crediti - compensazione - termine di decadenza - determinazione - crediti spettanti - crediti inesistenti - distinzione - irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero n. TL5CR0300001/2023 con cui l'Agenzia ha recuperato un credito IVA ritenuto indebitamente utilizzato (importo complessivo richiesto € 15.000,00 oltre sanzioni e interessi). Motivazioni del ricorso: (1) nullità per decadenza della pretesa tributaria; (2) nullità/annullabilità per difetto di motivazione; (3) questioni relative all'esercizio di attività agricola (anno 2016); (4) contestazione di possibile qualificazione come società di comodo. La notifica dell'atto impugnato è del 23/03/2023; la posizioni dell'Ufficio è che il recupero poteva essere esercitato fino al 31/12/2025 mentre la ricorrente sosteneva la decadenza al 31/12/2022.
La decisione
Il Tribunale tributario di Imperia ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza applicando l'art. 27, comma 16, D.L. n.185/2008 (termine di notifica entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo all'anno di utilizzo) e seguendo l'orientamento della Corte di Cassazione che non distingue tra credito inesistente e credito non spettante. Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto impugnato. In merito al merito il ricorso è stato respinto anche in considerazione di precedente decisione n. 149/2023 collegata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite pari a € 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 27, comma 16 del D.L. n. 185/2008
l'atto deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo
Il termine di decadenza per la notifica dell'atto di recupero si calcola con riferimento all'anno in cui il credito è stato effettivamente utilizzato in compensazione; la notifica entro tale termine è necessaria per evitare la decadenza dell'Amministrazione.
art. 1, comma 421, legge n. 311/2004
Norma abilitante all'emissione dell'atto di recupero per i crediti di imposta indebitamente utilizzati; l'atto deve essere motivato e indicare la pretesa impositiva.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 25436/2022
Cass. Ord. n. 25436 del 29.8.22
La Corte ha chiarito che ai fini del termine di decadenza non va operata distinzione tra credito 'inesistente' e credito 'non spettante': per entrambi il termine decorre con le modalità previste dall'art. 27, comma 16, D.L. n.185/2008.
Massime di principio
- Il termine di decadenza per notificare l'atto di recupero va calcolato sull'anno di effettivo utilizzo del credito in compensazione: la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quell'anno.
- Non rileva, ai fini del termine decadenziale, la distinzione tra credito 'inesistente' e 'non spettante': entrambe le ipotesi sono soggette allo stesso termine previsto dall'art. 27, comma 16, D.L. n.185/2008.
- Se un credito relativo a un certo anno viene utilizzato in più anni successivi, ciascun utilizzo può determinare il decorso del termine per l'esercizio dell'azione di recupero con riferimento all'anno di utilizzo considerato.
- L'atto di recupero deve contenere i necessari elementi di motivazione tali da permettere al contribuente di esercitare adeguata difesa; il difetto di motivazione è rilevante solo se impedisce di comprendere le ragioni della pretesa.
- In situazioni analoghe occorre verificare con attenzione le date di effettivo utilizzo in compensazione e la data di notifica dell'atto per valutare eventuali eccezioni di decadenza; inoltre è utile confrontare eventuale giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
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