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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01625/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario relativo ad un avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale aveva inizialmente deciso in senso favorevole al contribuente, ma su istanza dell'Ufficio era stato attivato il procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., in ragione del contrasto tra motivazione e dispositivo. Il giudice tributario di primo grado aveva quindi emesso un provvedimento correttivo che andava letto come rigetto del ricorso del contribuente. Il contribuente aveva impugnato tale provvedimento dinanzi alla Commissione tributaria regionale, sostenendo che non si trattasse di semplice errore materiale ma di nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, con conseguente impossibilità di riaprire i termini di impugnazione a favore dell'Ufficio e con ulteriore richiesta di travolgere la pretesa fiscale. L'Agenzia delle Entrate, invece, ha sostenuto che il contrasto era solo apparente e correggibile, e che la sentenza di correzione non era autonomamente impugnabile. In cassazione il contribuente ha affidato il ricorso a tre motivi: violazione delle norme sulla nullità della sentenza e sui termini di impugnazione, violazione dell'art. 153 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per l'asserita rimessione in termini dell'Ufficio, e violazione del giudicato sostanziale per il mancato annullamento della pretesa erariale. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale unico, denunciando violazione degli artt. 132, 156 e 287 c.p.c. per avere la CTR erroneamente qualificato come nullità un caso di errore materiale, nonostante la motivazione della sentenza originaria fosse chiaramente di rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del contribuente per sopravvenuta carenza di interesse, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal contribuente avverso il provvedimento di correzione della sentenza di primo grado. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e di legittimità. La Corte ha ritenuto che il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza originaria fosse solo un errore materiale correggibile, non una nullità insanabile, e che il provvedimento di correzione non fosse autonomamente impugnabile; pertanto il giudice d'appello aveva errato nel riaprire i termini e nel trattare come nulla una correzione legittima.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Consente la correzione degli errori materiali della sentenza; il procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide sul contenuto decisorio, salvo il caso in cui l'errore corretto ingeneri obiettivo dubbio sul decisum o si traduca in una surrettizia modifica del giudicato.

  • art. 288 c.p.c.

    L'ordinanza di correzione non è autonomamente impugnabile; la sentenza corretta è impugnabile nei soli termini decorrenti dalla notificazione del provvedimento correttivo, quando la correzione incida effettivamente sulla portata della decisione.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della sentenza può derivare dal contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; se il contrasto è solo apparente e la decisione resta comunque intelligibile, si tratta di errore materiale correggibile.

  • art. 161 c.p.c.

    Invocato in tema di nullità della sentenza e dei rimedi esperibili, ma la Corte ha ricondotto il caso all'errore materiale e non alla nullità del provvedimento.

  • art. 162 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla nullità della sentenza; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse una nullità non sanabile mediante correzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo del contribuente è stato respinto perché la CTR, pur errando nella qualificazione giuridica, non ha pronunciato oltre i limiti del chiesto nel modo utile a fondare l'accoglimento del ricorso principale, che è stato comunque dichiarato inammissibile.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone una decadenza non imputabile alla parte; la Corte ha escluso che l'Ufficio potesse beneficiare di una rimessione in termini, ma la questione è stata superata dalla qualificazione del provvedimento correttivo e dalla conseguente inammissibilità dell'appello contro di esso.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale si forma sulla sentenza valida e fa stato tra le parti; nel caso concreto la Corte ha escluso che la correzione avesse riaperto il giudicato in modo illegittimo.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    Termine per proporre appello nel processo tributario; il contribuente sosteneva che fosse decorso e che non potesse essere rimesso in termini l'Ufficio.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per l'applicazione al processo tributario delle norme processuali civili in tema di nullità e impugnazioni.

  • art. 325 c.p.c.

    Indica il termine di sessanta giorni per l'impugnazione delle sentenze dopo notificazione.

  • art. 326 c.p.c.

    Stabilisce la perentorietà dei termini di impugnazione decorrenti dalla notificazione della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    Prevede il termine lungo per impugnare indipendentemente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di decidere nel merito una volta cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo finale in tema di contributo unificato, ma il testo fornito è troncato e non consente ulteriori dettagli.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione degli errori materiali ha la funzione di rendere la formula della sentenza conforme al suo effettivo contenuto decisionale; non può essere usato per modificare il giudizio o incidere sul giudicato.
  • La nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo sussiste solo quando il contrasto sia insanabile e renda impossibile individuare la decisione effettivamente assunta; se la motivazione consente di comprendere chiaramente la volontà del giudice, il vizio è correggibile come errore materiale.
  • Il provvedimento che definisce il procedimento di correzione non ha autonoma natura decisoria ed è, di regola, non impugnabile; è invece impugnabile la sentenza corretta, nei termini decorrenti dalla notificazione del provvedimento correttivo, solo se la correzione abbia inciso sostanzialmente sulla decisione.
  • La mera erronea percezione della parte circa la necessità di impugnare il provvedimento correttivo non consente di riaprire i termini per impugnare la sentenza originaria quando la correzione non abbia generato un obiettivo dubbio sul contenuto del decisum.
  • Nel processo tributario, le regole del processo civile su nullità, correzione degli errori materiali e termini di impugnazione si applicano per il rinvio generale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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