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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 554/2021 del 14/01/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La lavoratrice Fatma Jelassi aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Ferservizi S.p.A. per il pagamento di una indennità "una tantum" prevista dal CCNL Attività Ferroviarie (28.6.2012). In seguito ad opposizione e integrazione del contraddittorio con Coopservice (subentrata nell'appalto) e con la fallita S.I.L., il giudice di primo grado revocò il decreto. La Corte d'appello confermò la revoca, accertò che l'importo dovuto (riproporzionato al periodo lavorato con Coopservice) era stato pagato da Coopservice e esclusa ogni somma a carico di Ferservizi; ripartì le spese tra le parti. In Cassazione Jelassi dedusse nullità del procedimento per la cancellazione della fallita, errata interpretazione del CCNL e di altri accordi (accuse di violazione di norme civilistiche e processuali) e mancato accertamento della responsabilità solidale ex art.1676 c.c.; Ferservizi propose ricorso incidentale sostenendo che la solidarietà ex art.29 d.lgs.276/2003 non fosse applicabile perché la materia era regolata dal Codice dei contratti pubblici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Jelassi e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Ferservizi. Motivazioni principali: il primo motivo (nullità per cancellazione della fallita) è inammissibile per difetto di specificità e mancata indicazione puntuale degli atti/documenti; gli altri motivi sono infondati poiché la Corte d'appello ha correttamente interpretato il CCNL: l'espressione "in forza" significa che l'una tantum spettava in relazione al rapporto di lavoro in essere con il datore al momento del rinnovo contrattuale e l'importo va riproporzionato ai mesi effettivamente prestati per quel datore. L'Accordo di confluenza non era prodotto nei gradi di merito quindi non poteva essere valorizzato in Cassazione. L'ulteriore domanda di responsabilità di Ferservizi (art.1676 c.c. e art.29 d.lgs.276/2003) è stata assorbita dall'estinzione del credito per effetto del pagamento da parte di Coopservice. Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di soccombenza di Ferservizi (nessun pregiudizio concreto residuo). In definitiva: rigetto del ricorso di Jelassi, inammissibilità del ricorso incidentale; condanna di Jelassi alle spese di giudizio in favore di Coopservice e compensazione delle spese tra Jelassi e Ferservizi.

Norme richiamate

  • CCNL Attività Ferroviarie (28.6.2012) - Allegato A

    Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 alla data di stipula del presente CCNL, a copertura del periodo 1° gennaio 2009 - 31 agosto 2012, viene riconosciuto un importo pro-capite una tantum ... Gli importi dell'una tantum di cui sopra non avranno riflessi su nessun istituto contrattuale o di legge. Detti importi saranno corrisposti ... in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

    La Corte ha ritenuto che "in forza" implichi l'attualità del rapporto di lavoro con il datore al momento del rinnovo; l'una tantum va riproporzionata ai mesi di servizio prestati nel periodo 1.1.2009-31.8.2012 presso il medesimo datore e non copre automaticamente periodi lavorati per precedenti datori salvo diversa e chiara previsione collettiva.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    L'eventuale accertamento di responsabilità solidale del committente è stato ritenuto irrilevante in Cassazione poiché il credito risultava estinto per pagamento; la Corte non ha deciso definitivamente la questione di applicabilità al caso concreto essendo assorbita.

  • art. 1676 cod. civ.

    La domanda alternativa fondata su responsabilità ai sensi dell'art.1676 c.c. è stata assorbita dall'estinzione del credito in sede di merito; Cassazione ha ritenuto inutile l'esame di quella censura.

  • art. 1322 cod. civ.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la volontà delle parti collettive di attribuire l'una tantum indipendentemente dal datore: la Corte ha ritenuto che, in assenza di chiara previsione collettiva, la libertà contrattuale non giustifica la estensione a periodi presso altri datori.

  • artt. 1362 e 1363 cod. civ.

    Richiamati in relazione all'interpretazione dei patti collettivi; la Corte ha confermato la lettura data dalla Corte d'appello sul significato della clausola contrattuale.

  • art. 2909 cod. civ.

    Censurato come riferimento alla pretesa formazione di giudicato implicito; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione alla luce dell'interpretazione contrattuale e del pagamento intervenuto.

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e dei provvedimenti; la Cassazione non ha riscontrato errori tali da modificare la decisione di merito.

  • art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (comma 1)

    La Corte ha esercitato la funzione di controllo di legittimità (cd. paramonofilattica) e ha condiviso l'interpretazione di merito, richiamando la limitazione di sindacato in Cassazione prevista da tale norma.

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Richiesto per il ricorso incidentale: la Corte ha confermato che l'interesse all'impugnazione necessita di soccombenza effettiva; Ferservizi non ha dimostrato un pregiudizio concreto.

  • art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 e artt. 4,5,6 DPR n. 207/2010

    Invocati da Ferservizi per sostenere la prevalenza del Codice dei contratti pubblici sulla disciplina di responsabilità del lavoro: la Corte non ha esaminato nel merito tale profilo, poiché la questione risultava priva di incidenza dato l'estinzione del credito.

  • Accordo sul Costo del Lavoro (23.7.1993) e Accordi di Confluenza/Armonizzazione (19.11.2005 e altri)

    Riferiti dalla ricorrente per sostenere la piena decorrenza dell'una tantum anche per periodi presso datori precedenti; la Corte ha ritenuto che quegli accordi non fossero stati prodotti nei gradi di merito in modo utile e quindi non potevano modificare l'interpretazione del CCNL assunta dalla Corte d'appello.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Riferito in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • Una indennità contrattuale "una tantum" prevista a copertura di un periodo di vacanza contrattuale va interpretata rispetto all'effettivo rapporto di lavoro "in forza" al momento del rinnovo: il diritto spetta proporzionalmente per i mesi prestati presso il datore che al momento del rinnovo applicava il CCNL.
  • La responsabilità del committente (solidarietà o altra forma di responsabilità) può diventare irrilevante se il credito del lavoratore si estingue per pagamento da parte del datore di lavoro subentrato; in tal caso le impugnazioni incidentali possono risultare prive di interesse e quindi inammissibili.
  • In Cassazione le denunzie di error in procedendo o di nullità processuale richiedono specificità e puntuale esposizione dei fatti e dei documenti acquisiti in sede di merito; la mancanza di tali elementi comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Gli accordi collettivi o accordi di confluenza che si intendono far valere devono essere prodotti nei gradi di merito; la produzione ex novo in Cassazione è in genere inammissibile e non può essere utilizzata per riformare la interpretazione dei giudici di merito.
  • Per avere interesse ad impugnare (e quindi legittimazione a proporre ricorso incidentale) è necessario dimostrare una reale soccombenza o pregiudizio derivante dalla decisione impugnata; opinioni o pronunce non sfavorevoli non bastano a creare interesse all'impugnazione.

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