Cassazione Civile, Sentenza n. 439/2021 del 13/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia circa il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) reclamato da Riccardo Coladarci per prestazioni rese come vigile del fuoco volontario richiamato in servizio mediante contratti a termine (2006-2010). Il Ministero sosteneva che il personale volontario non instaura rapporto di impiego subordinato con l'Amministrazione e quindi non può vantare il TFR; il ricorrente impugnava la decisione di merito che aveva invece riconosciuto la natura subordinata del rapporto e l'avvenuta equiparazione, ai fini di taluni trattamenti economici, al personale di ruolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Roma. Ha ritenuto che, alla luce della normativa (art. 6 d.lgs. 139/2006 e sue successive interpretazioni e modifiche) e della giurisprudenza e costituzionale richiamata, il rapporto instaurato con i vigili del fuoco volontari è di natura funzionale/di servizio e non costituisce rapporto di impiego subordinato; pertanto il TFR non è dovuto. Di conseguenza la Cassazione ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettato la domanda di Coladarci. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 6, art. 8, art. 10 (comma 1)
Il personale volontario è qualificato come non legato da rapporto di impiego; l'art.10 commisura alcuni emolumenti al trattamento iniziale del personale permanente ma elenca specifiche voci (trattamento di missione, compensi per straordinario), non comprendendo il TFR
Testo normativo che dichiara espressamente che il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'Amministrazione, elemento centrale per escludere il riconoscimento del TFR
Ha integrato le esclusioni dall'applicazione della disciplina sui rapporti a termine richiamando espressamente i richiami in servizio dei volontari come non costituenti rapporti di impiego
riformulazione art. 6 d.lgs. 139/2006
Pur avendo modificato il testo è rimasta ribadita la natura funzionale/di servizio del rapporto dei volontari, escludendo l'automatica qualificazione come rapporto di impiego
art. 29, comma 1, lett. c)
Richiama l'esclusione dell'applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato per i richiami in servizio del personale volontario, utilizzando un lessico che rafforza la natura di 'richiamo' e di servizio
Norma che collega il diritto al TFR alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato; la Corte ha ritenuto che, mancando il rapporto subordinato, l'art. 2120 non è applicabile
Sentenza Corte Costituzionale
Ha escluso che i richiami in servizio dei volontari costituiscano violazione della disciplina europea sul contratto a termine e ha contribuito alla qualificazione normativa dei richiami come rapporto non riconducibile all'impiego
art. 360 n. 3; art. 384 comma 2; art. 118 disp. att.
Art.360 n.3 è base per ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; art.384 c.2 consente decidere nel merito senza rinvio quando non occorrono accertamenti di fatto; richiamo dei precedenti tramite art.118 disp. att. per motivare adozione dell'orientamento giurisprudenziale
Massime di principio
- Il richiamo in servizio dei vigili del fuoco volontari configura un rapporto di servizio/funzionale e non un rapporto di impiego subordinato, salvo diversa specifica trasformazione contrattuale disposta dall'Amministrazione.
- Le prestazioni economiche spettanti ai volontari vanno interpretate limitativamente rispetto alle voci espressamente previste dalla normativa (es. compensi di missione, straordinari); non si estendono automaticamente agli istituti connessi al rapporto di lavoro subordinato, come il TFR.
- Per valutare diritti retributivi dei volontari occorre prioritariamente esaminare il testo normativo vigente e la giurisprudenza di legittimità e costituzionale: modifiche successive alla prestazione contestata possono essere non rilevanti ratione temporis.
- La trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego (ad es. mediante assunzione in deroga) è la condizione che può aprire la spettanza degli istituti tipici dell'impiego, compreso il TFR.
- In controversie analoghe, se la parte resistente è la Pubblica Amministrazione, valutare anche gli aspetti procedurali e la possibilità che la Corte di Cassazione risolva la questione in via nomofilattica (art.360 n.3) senza necessità di nuovi accertamenti di fatto.
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