Cassazione Civile, Sentenza n. 552/2021 del 14/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore contestava la legittimità del licenziamento intimato per soppressione della "divisione Industria" e della sua posizione, denunciando l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo e la violazione dell'obbligo di repechage, perché la società aveva pubblicato annunci di ricerca compatibili con il suo profilo. La società difendeva la scelta come strategia imprenditoriale legittima, affermava la soppressione del posto e di aver offerto al lavoratore un diverso incarico (di livello inferiore) mantenendo la retribuzione precedente. In cassazione la società deduceva vizi di valutazione probatoria e vizio di motivazione da parte della Corte d'appello, anche alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale in tema di onere della prova del repechage.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società e dichiarato assorbito il ricorso incidentale del lavoratore. Il Collegio ha ritenuto infondati i motivi di ricorso: ha confermato che la Corte d'appello correttamente ha valutato gli elementi fattuali (la rapida soppressione della divisione dopo la sua costituzione, la ricerca di personale compatibile e la mancata effettiva rioccupazione) e ha escluso l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo e l'adempimento dell'obbligo di repechage da parte della società. La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che il mutamento di giurisprudenza sulla ripartizione dell'onere della prova (cass. n.5592/16 e succ.) non implica automaticamente un "prospective overruling" che produca effetti processuali tali da rendere inapplicabili le regole sostanziali al caso concreto; si è dunque mantenuta la valutazione di merito. È stata anche respinta la censura relativa alla detrazione dall'aliunde perceptum delle indennità di disoccupazione, confermando che trattasi di somme di natura assistenziale non deducibili dal risarcimento del danno. Spese di lite a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Codice civile
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha valutato che non è stata alterata la regola sostanziale dell'onere probatorio applicabile al caso, fermo restando il ruolo del giudice di merito nella valutazione dei fatti.
Codice di procedura civile
art. 360, co.1, n.3 c.p.c.
Norma invocata per censurare la violazione di legge e la falsa applicazione nella motivazione della sentenza di merito; la Cassazione ha ritenuto i motivi infondati perché le contestazioni riguardavano valutazioni di fatto e interpretazioni sostanziali non viziate.
Codice di procedura civile
art. 360, co.1, n.5 c.p.c.
Richiamato rispetto al vizio per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto infondata la censura, perché gli elementi fattuali erano stati adeguatamente considerati dalla Corte territoriale.
Codice di procedura civile
Invocato in relazione all'apprezzamento dei fatti e dei mezzi di prova; la Cassazione ha respinto le critiche che attaccavano valutazioni probatorie proprie del giudice di merito.
Codice civile
Richiamato in relazione alla tutela delle mansioni e dell'inquadramento; la Corte ha escluso la legittimità di una dequalificazione non concordata, se non sussistono impossibilità di reimpiego comprovate e un accordo con il lavoratore.
Codice di procedura civile
Invocato in funzione della dedotta esposizione dei fatti; la Corte ha ritenuto che le contestazioni in punto di allegazione non fossero decisive e che non si fosse leso il diritto di difesa.
Costituzione
Richiamato in tema di diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione del diritto di difesa della società.
Codice civile
Richiamato in relazione alla detrazione degli 'aliunde perceptum'; la Corte ha confermato che le indennità di natura assistenziale (es. sussidi di disoccupazione) non sono deducibili dal risarcimento del danno.
d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato per la parte ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento ulteriore.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Citata come esemplare del mutato orientamento secondo il quale l'onere della prova del repechage ricadrebbe sul datore di lavoro; la Corte di legittimità qui ha precisato che tale mutamento riguarda interpretazioni sostanziali e non comporta automaticamente effetti processuali che favoriscano la parte che ha operato secondo l'orientamento precedente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Riferita per distinguere il 'prospective overruling' che tutela contro effetti processuali pregiudizievoli da mutamenti giurisprudenziali; la Corte ha ritenuto inapplicabile la protezione in questo caso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
ord. n.6360/2020; n.9724/2017; n.7794/2017; ord. sez. 6 n.14135/2018
Citazioni utilizzate per affermare il principio che le somme di natura assistenziale non si computano come 'aliunde perceptum' ai fini della deduzione dal risarcimento del danno.
Massime di principio
- In caso di licenziamento per soppressione di una posizione, il giudice valuta la genuinità della soppressione attraverso elementi di fatto (tempistica, atti aziendali, ricerche di personale) e può ritenere il licenziamento illegittimo se emerge l'intento di disfarsi del lavoratore.
- L'obbligo di repechage grava sul datore di lavoro: è sua responsabilità dimostrare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in posti compatibili; mutamenti giurisprudenziali su tale onere non annullano la valutazione di merito già operata se non configurano effetti processuali retroattivi protetti.
- L'offerta di mansioni inferiori, anche se accompagnata dal mantenimento della retribuzione, non è automaticamente sufficiente a legittimare la soppressione del posto: occorre comprovare l'impossibilità di reimpiego e/o un accordo con il lavoratore.
- Le questioni relative alla valutazione delle prove e dei fatti sono in massima parte riservate al giudice di merito e difficilmente ribaltabili in cassazione salvo vizi di diritto o omissioni manifeste.
- Le indennità di natura assistenziale (es. sussidi di disoccupazione) non si detraggono dal risarcimento del danno come 'aliunde perceptum'; eventuali recuperi di tali somme spettano all'ente previdenziale nei limiti di legge.
- Le parti devono curare l'allegazione delle posizioni aziendali compatibili e la documentazione probatoria: tuttavia la mancata indicazione puntuale da parte del lavoratore non esime il datore di lavoro dall'onere di dimostrare l'effettiva impossibilità di riassorbimento.
- Mutamenti di orientamento giurisprudenziale richiedono attenzione: se si tratta di interpretazioni sostanziali (non processuali) il giudice di legittimità potrà applicarle senza che ciò comporti automaticamente estensioni protettive per atti già compiuti in conformità del precedente orientamento.
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