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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 555/2021 del 14/01/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava la sentenza d'appello per: (i) nullità del procedimento a causa della cancellazione dal Registro delle Imprese e chiusura del fallimento della precedente datrice di lavoro (S.I.L. Servizi Integrati Liguria), con conseguente presunta impossibilità giuridica delle fasi successive; (ii) errata interpretazione e applicazione del c.c.n.l. Attività Ferroviarie (Allegato A) e degli accordi collettivi (art. 1322 c.c., Accordo sul Costo del Lavoro 23.7.1993, Accordo di confluenza 19.11.2005), sostenendo che la "una tantum" dovesse essere riconosciuta integralmente anche per i periodi di lavoro prestati presso precedenti datori di lavoro che applicavano lo stesso CCNL; (iii) violazione di norme civili e processuali nella valutazione del presunto giudicato e dei presupposti della indennità; (iv) omissione di accertamento circa l'operatività dell'art. 1676 c.c. (responsabilità del committente ex art. 1676 c.c.) e della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Ferservizi, con ricorso incidentale, deduceva invece che all'appalto dovesse applicarsi il Codice dei contratti pubblici e non il regime di solidarietà dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Daniela Daneo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Ferservizi. Motivazioni principali: (a) il primo motivo (nullità per cancellazione dal registro/chiusura fallimento) è inammissibile per difetto di specificità e mancata indicazione degli atti/documenti ai sensi degli artt. 366 e 369 c.p.c.; (b) i motivi sostanziali relativi all'interpretazione del CCNL sono infondati: la Corte conferma che la locuzione "in forza" nel testo collettivo implica l'attualità del rapporto di lavoro al momento del rinnovo contrattuale, per cui la "una tantum" va corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento e, se del caso, soltanto con riferimento al periodo effettivamente svolto presso il datore che applicava il CCNL al momento del rinnovo; la successione dei contratti collettivi non estende retroattivamente l'obbligo di corresponsione ai precedenti datori di lavoro; (c) l'accertamento della responsabilità di Ferservizi ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 è divenuto privo di rilevanza sostanziale perché il credito è stato estinto per effetto del pagamento da parte di Coopservice dell'importo riproporzionato; (d) il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di soccombenza di Ferservizi, non avendo subito pregiudizio concreto in conseguenza della sentenza impugnata. Dispositivo: rigetto del ricorso principale; inammissibilità del ricorso incidentale; compensazione delle spese tra Daneo e Ferservizi; condanna di Daneo alla rifusione delle spese in favore di Coopservice (liquidate in € 1.000 per compensi, € 200 per esborsi più% forfettaria del 15% e accessori); nulla a carico di Alfonso Walter; comunicazione relativa al contributo unificato.

Norme richiamate

  • c.c.n.l. Attività Ferroviarie (Allegato A) 28/06/2012

    Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 alla data di stipula del presente CCNL, a copertura del periodo 1° gennaio 2009 - 31 agosto 2012, viene riconosciuto un importo pro-capite una tantum... Detti importi saranno corrisposti... in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

    La Corte ha interpretato la formula "in forza" come riferimento all'attualità del rapporto di lavoro alla data di stipula del rinnovo: la "una tantum" è riproporzionata ai mesi di servizio prestati nel periodo 1/1/2009-31/8/2012 e, quindi, deve essere calcolata con riferimento ai periodi effettivamente prestati presso il datore che applicava quel CCNL al momento del rinnovo.

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    Regola la responsabilità solidale del committente; la Corte ha ritenuto che, anche se la questione è stata trattata, l'eventuale accertamento della responsabilità di Ferservizi è assorbito dall'estinzione del credito in favore della lavoratrice e pertanto non ha comportato pregiudizio concreto a Ferservizi.

  • art. 1676 c.c.

    Norma sulla responsabilità del committente per il pagamento delle retribuzioni in presenza di appalto; la Corte ha ritenuto la censura assorbita dall'esito sostanziale (estinzione del credito) e non necessaria la sua autonoma disamina.

  • art. 1322 c.c.

    Rinvio al principio di autonomia pattizia; la Corte ha valutato che dall'interpretazione collettiva non discendeva obbligo di pagamento integrale della una tantum per periodi prestati presso precedenti datori di lavoro.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Norme sull'interpretazione dei contratti; la Corte le applica per confermare la lettura letterale e sistematica della clausola collettiva ("in forza" e riproporzionamento ai mesi di servizio).

  • art. 2909 c.c.

    Riferimento civile richiamato nella censura (presunta formazione di giudicato implicito); la Corte ritiene la tesi non sostenuta dai fatti e dagli atti di causa.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nella censura relativa all'applicazione del giudicato; la Corte non accoglie la ricostruzione prospettata dalla ricorrente.

  • art. 366 e art. 369 c.p.c.

    Norme processuali sull'ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità in violazione di tali prescrizioni (mancata indicazione di atti/documenti che provassero la cancellazione della società).

  • art. 360 c.p.c. (n.3)

    La Corte richiama la propria funzione di sindacato di legittimità (paranomofilattica) nella verifica dell'interpretazione delle norme collettive compiuta dal giudice di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Principio secondo cui l'interesse ad impugnare richiede una soccombenza sostanziale: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per mancanza di pregiudizio concreto subito da Ferservizi.

  • art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006; artt. 4,5,6 DPR n. 207/2010; art. 1 d.lgs. n. 165/2001

    Normativa sul Codice degli appalti pubblici evocata da Ferservizi per sostenere l'inapplicabilità dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003; la Corte non ha ritenuto la questione decisiva nel caso concreto e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per carenza di soccombenza.

  • Accordo sul Costo del Lavoro 23.7.1993; Accordo di Confluenza 19.11.2005

    Accordi collettivi citati dalla ricorrente: la Corte osserva che l'Accordo di confluenza non è stato prodotto nei gradi precedenti e la sua produzione in cassazione è inammissibile; inoltre, dalle clausole non emergeva obbligo di riconoscere la una tantum per intero anche per i periodi svolti presso precedenti datori di lavoro.

Massime di principio

  • La locuzione "in forza" in un CCNL va intesa come riferimento all'effettiva presenza del rapporto di lavoro alla data di stipula del rinnovo: benefici legati al rinnovo (es. una tantum) si riproporzionano ai mesi di servizio nel periodo indicato e, in assenza di diversa previsione, non spettano automaticamente per periodi svolti presso precedenti datori di lavoro.
  • La successione dei contratti collettivi non opera retroattivamente a carico di precedenti datori: il contratto collettivo posteriore sostituisce la regolamentazione per i rapporti in essere, ma non estende obblighi a rapporti già cessati o a datori diversi, salvo espressa previsione collettiva.
  • Il pagamento da parte del datore di lavoro estingue il credito della lavoratrice e può rendere inammissibili impugnazioni incidentali di terzi (es. committenti) per mancanza di concreto pregiudizio/soccombenza.
  • In cassazione le censure processuali sono sottoposte a rigore formale: bisogna indicare con precisione gli atti e i documenti che fondano la censura (artt. 366 e 369 c.p.c.), altrimenti i motivi di ricorso saranno inammissibili per difetto di specificità.
  • Quando si deduce responsabilità del committente (art. 29 d.lgs. 276/2003 o art. 1676 c.c.), è opportuno formulare chiaramente se le domande sono cumulative o alternative e provare la persistence del credito; altrimenti l'accertamento può risultare assorbito dall'estinzione del credito.
  • Se il CCNL prevede espressamente un riproporzionamento ("in proporzione ai mesi di servizio"), il calcolo deve essere effettuato con arrotondamenti e regole indicate dal contratto collettivo; prima di agire è utile verificare chi fosse il datore applicante al momento del rinnovo.

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