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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 438/2021 del 13/01/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, lavoratori assunti da Telecom tra il 1970 e il 1993, hanno impugnato la cessione del ramo d'azienda "Manutenzioni" da Telecom a M.P. Facility chiedendone la declaratoria di nullità/inefficacia e la reintegrazione, sostenendo che l'operazione fosse in realtà una risoluzione illecita dei rapporti, con conseguente demansionamento e inoperosità dopo il trasferimento, e che si fosse trattato di mera esternalizzazione/cessione di manodopera o di interposizione vietata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato la prova e applicato i criteri di diritto: l'operazione configurava un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. perché la struttura "Manutenzioni" aveva autonomia funzionale e i beni erano individuati come compendio unitario; non è stata dimostrata l'interposizione o un appalto simulato; non si è verificata inversione dell'onere della prova e le contestazioni dei ricorrenti erano in larga parte critiche di merito non ammissibili in sede di legittimità. Inoltre la presenza del cessionario in giudizio non era necessaria (denuntiatio litis). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e nulla è stato statuuto circa le spese.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La norma sul trasferimento d'azienda si applica anche alla cessione di una "parte d'azienda" quando questa costituisce un'articolazione funzionalmente autonoma; l'autonomia funzionale e l'identità economica del ramo ceduto sono elementi costitutivi.

  • Direttive CE nn. 98/50 e 2001/23

    Richiamate per confermare che il trasferimento riguarda un'entità economica con propria identità (mezzi organizzati per un'attività economica) e per orientare l'interpretazione dell'art. 2112 c.c.

  • D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 32

    Modifica normativa richiamata "ratione temporis"; conferma i criteri applicativi in materia di trasferimento di parti d'azienda.

  • art. 2697 c.c.

    Sull'onere della prova: non è stata ravvisata inversione dell'onere probatorio; le risultanze istruttorie, qualunque sia la parte che le abbia ottenute, concorrono alla formazione del convincimento del giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per dire che in cassazione non è consentito il riesame meramente critico della valutazione probatoria di merito; le censure devono denunciare omissione di fatto decisivo o violazione di diritto.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma alternativa (presunta mera esternalizzazione), ma la Corte ha ritenuto inapplicabile il profilo della cessione di manodopera alla luce della valutazione della struttura organizzativa e del contratto di cessione.

  • art. 116 c.p.c.

    Sull'apprezzamento prudente della prova: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato le prove senza travisamenti tali da integrare vizio rilevabile in cassazione.

  • art. 161 e art. 132 c.p.c.

    Richiamati nelle censure relative alla presunta nullità per omissione della M.P. Facility; la Corte ha precisato che l'omessa chiamata del cessionario non annulla il procedimento poiché la sua citazione è denuntiatio litis.

  • art. 350, comma 2 c.p.c.

    La contestata contumacia della M.P. Facility non è stata ritenuta causa di nullità processuale, essendo la chiamata del cessionario in molte ipotesi non necessaria per la validità del contraddittorio.

  • D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1 quater

    Rilevata l'esistenza dei presupposti processuali per il versamento previsto dalla normativa (rilievo meramente formale nel dispositivo).

Massime di principio

  • Per valutare se una cessione è trasferimento di ramo d'azienda occorre accertare l'autonomia funzionale e l'identità economica dell'articolazione trasferita (organizzazione stabile di mezzi e/o persone che producono beni/servizi identificabili).
  • La prova relativa al trasferimento d'azienda e agli effetti sui rapporti di lavoro può essere desunta da qualsiasi atto o deposizione acquisita nel processo; l'onere principale grava sul datore, ma le risultanze istruttorie nel loro complesso compongono il convincimento del giudice.
  • La mera contestazione di demansionamento o inoperosità richiede specifica e puntuale prova delle mansioni svolte prima e dopo il trasferimento; affermazioni generiche o critiche del convincimento del giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
  • La presenza del cessionario in giudizio non è sempre necessaria: la sua citazione può configurarsi come denuntiatio litis e la sua mancata partecipazione non comporta automaticamente nullità del giudizio.
  • In cassazione non è sufficiente proporre una diversa interpretazione contrattuale senza indicare i canoni ermeneutici specifici ritenuti violati; le censure devono evidenziare errori di diritto o omissioni decisive.
  • La qualificazione dell'operazione come appalto simulato o interposizione vietata richiede la dimostrazione di assenza di reale organizzazione e autonomia produttiva da parte del cessionario; la presenza di un'organizzazione funzionale a risultato produttivo è indice di genuinità dell'appalto.

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