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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 549/2021 del 14/01/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

i ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto a partecipare alla procedura di selezione interna bandita dall'INPS nel 2008 per la progressione alla posizione B2; deducevano che la previsione del CCNI INPS 2006 (art.2, comma 1) che richiedeva il rapporto a tempo indeterminato "inserito nei ruoli dell'Istituto alla data del 31.12.2006" escludeva ingiustamente chi era stato assunto con contratto di formazione e lavoro e la cui trasformazione a tempo indeterminato era avvenuta successivamente (12.12.2007). Hanno invocato l'art.3, comma 5, D.L. 726/1984 (conv. L.863/1984) sul computo del periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio e i principi di non discriminazione (direttiva 1999/70/CE e d.lgs. attuativo), nonché la disciplina del DPR 487/1994 e del DPR 487/1994 art.2, comma 7 e, con altro motivo, la nullità/illegittimità dei contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'art.3, comma 9, L.863/1984 e art.36 D.Lgs.165/2001.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che l'art.3, comma 5, D.L. 726/1984 impone il computo del periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio e che, pertanto, una clausola contrattuale (il CCNI INPS 2006 art.2, comma 1) che escludeva dalla selezione interna i lavoratori assunti in formazione alla data indicata e trasformati successivamente è incompatibile con quella disposizione imperativa. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello in relazione a questo motivo e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per adeguare la decisione al principio di diritto indicato. Il secondo motivo (riguardante la nullità/illegittimità dei contratti di formazione e lavoro e l'applicabilità dell'art.3, comma 9) è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità; tale censura non è stata esaminata nel merito.

Norme richiamate

  • D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (conv. L. 15 dicembre 1984, n.863), art.3, comma 5

    "il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato"

    la Corte ha ritenuto tale norma inderogabile: il periodo in formazione va equiparato alla normale anzianità di servizio e non può essere reso 'invalido' da clausole collettive che escludano i lavoratori trasformati dopo una certa data; limita quindi l'autonomia della contrattazione collettiva

  • Legge 15 dicembre 1984, n.863 (conversione D.L. 726/1984), art.3, comma 9

    richiamata dai ricorrenti in relazione a presunte illegittimità dei contratti di formazione e lavoro, ma la Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile per mancata specificità; la Corte d'appello non ha ritenuto sussistente alcuna violazione amministrativa che rendesse applicabile la norma nel modo prospettato

  • CCNI INPS 2006, art.2, comma 1

    "alle procedure di cui al presente articolo partecipano i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inseriti nei ruoli dell'Istituto alla data del 31.12.2006"

    la disposizione contrattuale è stata ritenuta incompatibile con l'art.3, comma 5 D.L. 726/1984 nella parte in cui esclude i lavoratori la cui trasformazione in tempo indeterminato è avvenuta dopo la data indicata

  • D.P.R. 10 dicembre 1994, n.487, art.2, comma 7

    richiamato dai ricorrenti in punto requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che attribuisce ampio spazio alla contrattazione collettiva per le selezioni interne nel pubblico impiego privatizzato, ma ha precisato che tale autonomia non può derogare alle norme imperative come l'art.3, comma 5 del D.L. 726/1984

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art.36 e art.2, comma 2

    art.36 è stato richiamato in relazione alla disciplina del rapporto di formazione nel pubblico impiego privatizzato; art.2 comma 2 (autonomia collettiva) consente deroghe ma non rispetto a norme imperative del diritto del lavoro, quindi non è possibile derogare alla tutela prevista dall'art.3, comma 5 del D.L. 726/1984

  • Direttiva 1999/70/CE e D.Lgs. 25 luglio 2003, n.368 (att. direttiva), art.6

    richiamate per il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato; la Corte ha considerato il principio ma ha deciso la questione principalmente in base alla norma imperativa nazionale (art.3, comma 5 DL 726/1984)

Massime di principio

  • Il periodo svolto con contratto di formazione e lavoro, se il rapporto si trasforma in tempo indeterminato, deve essere computato nell'anzianità di servizio e non può essere escluso dalla contrattazione collettiva ai fini che dipendono dall'anzianità stessa
  • Una clausola contrattuale che fissi una data anteriore per essere "in ruolo" e che escluda chi era in formazione a quella data ma è poi diventato a tempo indeterminato è incompatibile con la disposizione imperativa dell'art.3, comma 5 D.L. 726/1984
  • L'autonomia della contrattazione collettiva nel pubblico impiego privatizzato può derogare a talune norme regolamentari sulle selezioni interne, ma non può derogare a disposizioni di legge imperative che prevedono tutela/equiparazione per i lavoratori in formazione
  • Nelle impugnazioni è necessario formulare censure specifiche e riportare le allegazioni probatorie; questioni generiche o non adeguatamente documentate possono essere dichiarate inammissibili
  • Quando la selezione interna richiede il possesso di un requisito 'alla data' indicata dal bando, va verificato se quella data abbia effetto discriminatorio rispetto a chi ha visto il rapporto trasformato: se la trasformazione comporta effetti retroattivi di anzianità per legge, l'esclusione è illegittima
  • Distinguere i casi di trasferimento/continuità di rapporto (art.31 D.Lgs.165/2001 richiamando art.2112 c.c.) da quelli di trasformazione del rapporto di formazione: la tutela e gli effetti dell'anzianità possono avere portata diversa a seconda della fattispecie

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