Cassazione Civile, Sentenza n. 553/2021 del 14/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato alla ricorrente per frasi offensive e minacciose rivolte all'amministratore giudiziario. La ricorrente deduceva, con più motivi, la violazione delle norme probatorie e processuali per avere la Corte territoriale attribuito piena fede e valore probatorio privilegiato alla relazione redatta dall'amministratore giudiziario (contestando la sua qualifica di pubblico ufficiale), nonché la contraddittorietà e carenza di motivazione nella valutazione della prova testimoniale e la mancata considerazione di circostanze esimenti (tra cui l'illegittimo collocamento forzoso in ferie da parte dell'amministratore giudiziario).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Cassano. Pur richiamando i motivi di censura relativi al valore probatorio della relazione dell'amministratore giudiziario, la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata non si fondasse unicamente su tale relazione, ma sul complessivo esito dell'istruttoria orale che confermava i fatti nella loro essenzialità e la gravità della condotta. Perciò il ricorso non ha efficacemente contrastato la ratio decidendi della Corte d'Appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è dato atto dell'eventuale contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Invocata dalla ricorrente in relazione al valore probatorio degli atti, la questione non è risultata decisiva per la Corte di Cassazione, che ha ritenuto fondato il giudizio di merito anche sulla base dell'istruttoria testimoniale; dunque la Corte non ha attribuito esclusivo rilievo alla qualificazione di fede privilegiata
Richiamato con riferimento al principio di libera valutazione della prova e della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata e coerente con la valutazione complessiva degli elementi probatori
art. 35 e 36 d.lgs. n. 159/2011
Citate dalla ricorrente per contestare la qualifica e le funzioni dell'amministratore giudiziario (e quindi la possibile qualificazione come pubblico ufficiale); la Corte di Cassazione non ha ritenuto necessario risolvere definitivamente la questione, avendo il giudice di merito fondato la decisione anche su prove testimoniali
Richiamato esclusivamente per gli effetti pratici sul contributo unificato in caso di soccombenza; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento
Massime di principio
- Se il giudice di merito assegna valore decisivo a più elementi probatori, un ricorso che attacca soltanto uno di essi (es. un verbale o una relazione) rischia di essere inammissibile se non dimostra che l'errore ha inciso sulla ratio decidendi nel suo complesso
- La qualifica dell'autore di una relazione (ad es. amministratore giudiziario) come pubblico ufficiale e l'attribuzione di fede privilegiata ai suoi atti possono essere contestate, ma il giudice di legittimità può ritenere irrilevante la questione se la decisione di merito è sorretta da altri elementi probatori concordanti
- Per una efficace censura sulla valutazione della prova testimoniale è necessario indicare con precisione le contraddizioni rilevanti e spiegare perché la valutazione fatta dal giudice di merito sarebbe manifestamente illogica o carente
- Nelle controversie disciplinari e di licenziamento la proporzionalità della sanzione e la valutazione dell'idoneità della condotta a rendere impossibile la prosecuzione del rapporto sono valutazioni di merito difficilmente sindacabili in cassazione, salvo vizi motivazionali o violazioni di legge ben specificate
- Chi impugna deve mirare a dimostrare che il vizio dedotto ha determinato il risultato decisivo (collegamento tra vizio e decisività), non limitarsi a contestare singoli elementi senza ricostruire l'impatto sul complessivo giudizio di merito
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