Cassazione Civile, Ordinanza n. 26474/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2013 su alcune aree di proprietà di una società semplice, istanza rimasta senza risposta e quindi coltivata in giudizio contro il silenzio-rifiuto. Il giudice tributario di appello aveva riconosciuto l'esenzione, ritenendo che la società, pur non avendo nello statuto i requisiti formali previsti per la qualifica di società agricola e pur avendo nell'oggetto sociale anche attività immobiliari, svolgesse in concreto esclusivamente attività agricola e avesse almeno un socio in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; aveva inoltre ritenuto irrilevante la mancata presentazione della dichiarazione fiscale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sulle società agricole e sull'imprenditore agricolo professionale, sostenendo che l'esenzione presuppone anche il requisito formale dell'esercizio esclusivo di attività agricole quale oggetto sociale; con il secondo ha censurato la ritenuta irrilevanza della mancata dichiarazione IMU per l'anno in contestazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la tesi del Comune secondo cui, per l'esenzione tributaria invocata, non basta l'effettivo svolgimento di attività agricola e la presenza di un socio IAP, ma occorre anche che lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. Poiché nella specie l'oggetto sociale comprendeva anche attività di acquisto, compravendita e permuta di immobili, il requisito non risultava integrato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società contribuente avverso il silenzio-rifiuto sul rimborso IMU. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma richiamata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
richiamato insieme all'art. 14 disp. prel. per la corretta interpretazione della disciplina agevolativa.
richiamato insieme all'art. 12 disp. prel. per la corretta interpretazione della disciplina agevolativa.
art. 16-ter d.l. n. 34 del 2019, conv. in L. n. 58 del 2019
menzionato nel primo motivo di ricorso.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004
norma sulla qualifica di imprenditore agricolo professionale per le società di persone, cooperative e di capitali.
richiamato nel motivo di ricorso e nella disciplina della società agricola.
definisce le attività agricole e rileva come parametro dell'oggetto sociale esclusivo richiesto per la qualifica.
richiamato nel primo motivo di ricorso.
richiamato nel primo motivo di ricorso.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992
norma sull'esenzione IMU/ICI per i terreni agricoli richiamata quale base del rimborso richiesto.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, conv. in L. n. 214 del 2011
richiamato nel secondo motivo in tema di dichiarazione IMU.
art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201 del 2011
richiamato nel secondo motivo in tema di dichiarazione IMU.
D.M. 30 ottobre 2012
richiamato nel secondo motivo in tema di adempimenti dichiarativi IMU.
art. 12 L. 9 maggio 1975 n. 153
"le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola"
la Corte valorizza la necessità del requisito formale dell'oggetto sociale esclusivo, oltre al requisito soggettivo del socio qualificato.
art. 10 d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228
ha modificato la nozione di imprenditore agricolo e la disciplina delle società agricole.
art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99
"le società di persone, cooperative e di capitali ... sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole ... e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale"
la Corte afferma che l'esenzione tributaria richiede cumulativamente oggetto sociale esclusivo agricolo e presenza del socio IAP.
Massime di principio
- Per le agevolazioni tributarie riconosciute alle società agricole, la qualifica non può essere desunta soltanto dall'effettivo svolgimento in concreto di attività agricole: è necessario che risultino integrati anche i requisiti formali previsti dalla disciplina speciale.
- Nelle società di persone l'accesso al regime agevolativo presuppone cumulativamente che lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole ex art. 2135 c.c. e che almeno un socio possieda la qualifica professionale richiesta dalla legge.
- Se l'oggetto sociale della società comprende anche attività diverse da quelle agricole, il requisito dell'esercizio esclusivo dell'attività agricola manca e non può essere riconosciuta l'esenzione fiscale correlata alla qualifica di società agricola o di imprenditore agricolo professionale.
- Quando il motivo di ricorso che investe il presupposto sostanziale dell'agevolazione è accolto, resta assorbita la censura relativa ad ulteriori adempimenti formali o dichiarativi, perché l'esito della lite dipende già dal difetto del requisito principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26412/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26413/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26414/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26415/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26417/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26426/2022 del 08/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →