Cassazione Civile, Sentenza n. 17172/2020 del 14/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tutrice)
La controversia
I genitori hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bari del 2 maggio 2019, che aveva rigettato il loro reclamo e confermato la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio. Il minore, che aveva cinque anni all’introduzione del giudizio, era stato collocato con la madre in una comunità educativa in condizioni igieniche pessime e con evidenti segni di trascuratezza; la madre aveva poi preferito tornare a vivere con il coniuge, lasciando il figlio. Il minore era stato esposto a un contesto familiare altamente conflittuale e a ripetute violenze tra i genitori e nei suoi confronti, con compromissione dello sviluppo cognitivo e relazionale; dopo il trasferimento in una comunità più adeguata aveva recuperato capacità relazionali compatibili con l’età. I giudici di merito avevano ritenuto entrambi i genitori inadeguati, per le loro limitazioni personali e psico-fisiche, l’assenza di un progetto credibile per il figlio e l’infruttuosità degli interventi di sostegno, nonché escluso la possibilità di affidamento a parenti. Con il primo motivo i ricorrenti hanno contestato la mancata nomina di un rappresentante del minore distinto dalla tutrice e dal difensore, deducendo un conflitto di interessi tra tutrice e minore. Con il secondo hanno denunciato l’illegittima e sproporzionata ingerenza nella vita familiare e l’omessa valutazione delle possibilità di recupero delle capacità genitoriali, richiamando le condizioni di salute dei genitori. Con il terzo hanno censurato la mancata audizione del minore infradodicenne. Hanno inoltre prospettato vizi di motivazione e violazioni di norme interne e convenzionali.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato quanto alla necessità di una rappresentanza distinta in via automatica: il tutore, se avvocato, può rappresentare e difendere personalmente il minore; un curatore speciale è necessario solo quando il conflitto di interessi sia accertato in concreto. Sotto quest’ultimo profilo, la censura è stata anche ritenuta inammissibile per difetto di specificità, non avendo i ricorrenti indicato elementi concreti del conflitto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava specificamente la motivazione sulla necessità della rescissione del legame familiare e mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, già adeguatamente apprezzati dai giudici di merito; questi avevano rilevato l’inutilità del sostegno e l’impossibilità di prevedere un recupero genitoriale in tempi compatibili con le esigenze del minore. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte d’appello aveva escluso la capacità di discernimento del bambino, in ragione della tenera età di cinque anni. Le spese sono state compensate per la dimensione sostanziale della controversia. La Corte ha precisato che, trattandosi di processo esente, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 8, ultimo comma, L. n. 184/1983
il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi, fin dalla sua apertura, con l’assistenza legale del minore, il quale ne è parte e sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale, al quale compete la nomina di un avvocato per la difesa tecnica
Nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità il minore è parte e deve essere assistito legalmente sin dall’apertura del procedimento; la rappresentanza processuale spetta al rappresentante legale, cui compete nominare il difensore tecnico.
art. 10, comma 2, L. n. 184/1983
il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi, fin dalla sua apertura, con l’assistenza legale del minore, il quale ne è parte e sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale, al quale compete la nomina di un avvocato per la difesa tecnica
La disposizione, letta con l’art. 8, ultimo comma, assicura l’assistenza legale del minore quale parte del procedimento e attribuisce al rappresentante legale la nomina del difensore.
il motivo non coglie nè censura specificamente la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata, la quale ha diffusamente argomentato in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere che la rescissione del legame con la famiglia di origine fosse inevitabile, una volta dimostrata la inutilità del sostegno offerto ai genitori e la loro incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per il figlio, non essendo possibile prevedere un adeguato recupero delle loro capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza impellente di assicurare al minore una equilibrata crescita psico-fisica.
Il richiamo alla norma non conduce a una diversa decisione: la censura sulla limitazione dei rapporti familiari deve confrontarsi con la valutazione concreta e motivata dell’inadeguatezza genitoriale e con l’esigenza di tutelare la crescita del minore.
il motivo non coglie nè censura specificamente la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata, la quale ha diffusamente argomentato in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere che la rescissione del legame con la famiglia di origine fosse inevitabile, una volta dimostrata la inutilità del sostegno offerto ai genitori e la loro incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per il figlio, non essendo possibile prevedere un adeguato recupero delle loro capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza impellente di assicurare al minore una equilibrata crescita psico-fisica.
La valutazione delle misure di tutela e dell’idoneità genitoriale resta ancorata alle circostanze concrete; in cassazione non è sufficiente riproporre una diversa lettura dei fatti senza censurare specificamente la motivazione decisiva.
il motivo non coglie nè censura specificamente la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata, la quale ha diffusamente argomentato in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere che la rescissione del legame con la famiglia di origine fosse inevitabile, una volta dimostrata la inutilità del sostegno offerto ai genitori e la loro incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per il figlio, non essendo possibile prevedere un adeguato recupero delle loro capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza impellente di assicurare al minore una equilibrata crescita psico-fisica.
Il richiamo ai doveri genitoriali non supera la valutazione di merito, adeguatamente motivata, secondo cui le capacità genitoriali non potevano essere recuperate in tempi compatibili con l’interesse del minore.
il motivo non coglie nè censura specificamente la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata, la quale ha diffusamente argomentato in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere che la rescissione del legame con la famiglia di origine fosse inevitabile, una volta dimostrata la inutilità del sostegno offerto ai genitori e la loro incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per il figlio, non essendo possibile prevedere un adeguato recupero delle loro capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza impellente di assicurare al minore una equilibrata crescita psico-fisica.
Il richiamo ai diritti del figlio non impone una diversa valutazione quando i giudici di merito abbiano motivatamente ritenuto necessario assicurargli un ambiente idoneo e una crescita equilibrata.
il motivo non coglie nè censura specificamente la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata, la quale ha diffusamente argomentato in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere che la rescissione del legame con la famiglia di origine fosse inevitabile, una volta dimostrata la inutilità del sostegno offerto ai genitori e la loro incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per il figlio, non essendo possibile prevedere un adeguato recupero delle loro capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza impellente di assicurare al minore una equilibrata crescita psico-fisica.
La censura relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale non giustifica una nuova valutazione del merito in cassazione in assenza di una critica specifica alla ratio decidendi.
nulla i ricorrenti argomentano in concreto sull’esistenza di un conflitto di interessi tra la tutrice e il minore, risultando il motivo inammissibile sotto questo profilo per difetto di specificità.
La Corte richiede che il conflitto d’interessi sia dedotto con elementi concreti: la sua mera allegazione astratta non è sufficiente a fondare la censura.
Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61,113,115,117 c.p.c., artt. 337 ter e quater e art. 2697 c.c., artt. 6, 8 e 14 Cedu, per la mancata audizione del minore infradodicenne, è infondato, avendo la Corte distrettuale escluso la capacità di discernimento del minore, in considerazione della sua tenera età (cinque anni).
La Corte richiama la norma nel rigettare la censura relativa alla mancata audizione, sulla base dell’accertamento di merito circa l’assenza di capacità di discernimento del bambino.
Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61,113,115,117 c.p.c., artt. 337 ter e quater e art. 2697 c.c., artt. 6, 8 e 14 Cedu, per la mancata audizione del minore infradodicenne, è infondato, avendo la Corte distrettuale escluso la capacità di discernimento del minore, in considerazione della sua tenera età (cinque anni).
La censura processuale sulla mancata audizione è rigettata in considerazione dell’accertata tenera età e della conseguente esclusione della capacità di discernimento.
Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61,113,115,117 c.p.c., artt. 337 ter e quater e art. 2697 c.c., artt. 6, 8 e 14 Cedu, per la mancata audizione del minore infradodicenne, è infondato, avendo la Corte distrettuale escluso la capacità di discernimento del minore, in considerazione della sua tenera età (cinque anni).
La disposizione è menzionata tra quelle invocate per la mancata audizione; il rigetto si fonda sull’accertamento che il minore, per la sua età, non aveva capacità di discernimento.
Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61,113,115,117 c.p.c., artt. 337 ter e quater e art. 2697 c.c., artt. 6, 8 e 14 Cedu, per la mancata audizione del minore infradodicenne, è infondato, avendo la Corte distrettuale escluso la capacità di discernimento del minore, in considerazione della sua tenera età (cinque anni).
La Corte respinge la censura concernente l’audizione, facendo riferimento all’accertamento della mancanza di capacità di discernimento del minore.
Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61,113,115,117 c.p.c., artt. 337 ter e quater e art. 2697 c.c., artt. 6, 8 e 14 Cedu, per la mancata audizione del minore infradodicenne, è infondato, avendo la Corte distrettuale escluso la capacità di discernimento del minore, in considerazione della sua tenera età (cinque anni).
La norma è richiamata tra quelle invocate dai ricorrenti, ma la Corte rigetta il motivo sulla base della valutazione che il bambino di cinque anni non avesse capacità di discernimento.
Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61,113,115,117 c.p.c., artt. 337 ter e quater e art. 2697 c.c., artt. 6, 8 e 14 Cedu, per la mancata audizione del minore infradodicenne, è infondato, avendo la Corte distrettuale escluso la capacità di discernimento del minore, in considerazione della sua tenera età (cinque anni).
La norma è menzionata tra quelle invocate per la censura sull’audizione; la ragione del rigetto è l’accertata assenza di capacità di discernimento del minore.
art. 6 CEDU
Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61,113,115,117 c.p.c., artt. 337 ter e quater e art. 2697 c.c., artt. 6, 8 e 14 Cedu, per la mancata audizione del minore infradodicenne, è infondato, avendo la Corte distrettuale escluso la capacità di discernimento del minore, in considerazione della sua tenera età (cinque anni).
La disposizione è richiamata tra le norme invocate dai ricorrenti, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione; rigetta la censura in ragione della tenera età e dell’assenza di capacità di discernimento.
art. 8 CEDU
il motivo non coglie nè censura specificamente la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata, la quale ha diffusamente argomentato in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere che la rescissione del legame con la famiglia di origine fosse inevitabile, una volta dimostrata la inutilità del sostegno offerto ai genitori e la loro incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per il figlio, non essendo possibile prevedere un adeguato recupero delle loro capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza impellente di assicurare al minore una equilibrata crescita psico-fisica.
La censura di ingerenza nella vita familiare non può essere accolta se non si confronta specificamente con l’accertamento motivato della necessità di tutelare il minore e dell’impossibilità di un recupero genitoriale tempestivo.
art. 14 CEDU
Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61,113,115,117 c.p.c., artt. 337 ter e quater e art. 2697 c.c., artt. 6, 8 e 14 Cedu, per la mancata audizione del minore infradodicenne, è infondato, avendo la Corte distrettuale escluso la capacità di discernimento del minore, in considerazione della sua tenera età (cinque anni).
La disposizione è richiamata tra quelle invocate dai ricorrenti senza una distinta interpretazione della Corte; il motivo è respinto in base alla valutazione della capacità di discernimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Trattandosi di processo esente, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Poiché il processo è esente, non si applica la disciplina del contributo unificato aggiuntivo prevista dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità il minore è parte in senso sostanziale e processuale e deve ricevere assistenza legale sin dall’apertura; il tutore, se abilitato all’esercizio della professione forense, può rappresentarlo e stare in giudizio personalmente, senza nominare un diverso difensore.
- La nomina di un curatore speciale per il minore non è richiesta per la sola ipotesi astratta o preventiva di conflitto con il rappresentante legale: il conflitto deve essere accertato in concreto, considerando gli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa. La relativa censura deve indicare specifici elementi del conflitto, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
- La valutazione dell’inadeguatezza genitoriale e della necessità di dichiarare l’adottabilità può fondarsi sull’infruttuosità degli interventi di sostegno e sull’impossibilità di prevedere il recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza del minore di una crescita equilibrata; in cassazione non è ammissibile ottenere una nuova valutazione dei fatti mediante una censura che non si confronti specificamente con la motivazione decisiva.
- La mancata audizione del minore non determina l’accoglimento della censura quando il giudice di merito abbia escluso, in considerazione della sua tenera età, la capacità di discernimento.
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