Cassazione Civile, Sentenza n. 17179/2020 del 14/08/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (madre)
La controversia
La controversia originaria riguardava l’affidamento di una figlia minore: il Tribunale di Roma, con decreto del 18 luglio 2016, l’aveva affidata in via esclusiva alla madre, disciplinando gli incontri con il padre. Il reclamo del padre era stato respinto dalla Corte d’appello di Roma con decreto del 4 aprile 2017, n. 987. Il padre aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: lamentava, da un lato, la mancata nomina di un curatore speciale per la minore, in ragione dell’elevata conflittualità tra i genitori; dall’altro, l’omessa pronuncia sull’istanza ex art. 709-ter c.p.c., con cui aveva chiesto di poter avere contatti telefonici con la figlia e l’ammonimento della madre. Con ordinanza del 29 marzo 2018, n. 7875, la Cassazione aveva accolto il secondo motivo e assorbito il primo, senza considerare il controricorso della madre, tempestivamente depositato ma non inserito in tempo nel fascicolo per un disguido dell’amministrazione. La madre ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo tre errori di fatto: la sua erronea considerazione come mera intimata anziché come parte costituita; l’errata affermazione che la Corte d’appello non avesse deciso sull’istanza ex art. 709-ter c.p.c.; e l’errata qualificazione della decisione d’appello come pronunciata a sorpresa, senza attendere il contraddittorio definitivo. In sede rescissoria, il padre ha riproposto i due motivi originari di cassazione, relativi alla mancata nomina del curatore speciale e all’omessa pronuncia sull’istanza ex art. 709-ter c.p.c.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo di revocazione, revocando l’ordinanza del 29 marzo 2018, n. 7875: l’omessa considerazione del controricorso tempestivamente depositato dipendeva da un errore percettivo sulla realtà processuale, dovuto a un disguido dell’amministrazione, e non da una valutazione giuridica. Gli altri due motivi di revocazione sono rimasti assorbiti. Nella fase rescissoria la Corte ha esaminato il ricorso originario del padre e lo ha rigettato. Il motivo sulla mancata nomina del curatore speciale è stato ritenuto manifestamente infondato: la nomina non discende automaticamente dalla conflittualità tra i genitori, ma presuppone un conflitto concreto, diretto e attuale tra l’interesse del minore e quello del rappresentante; nel caso, la conflittualità risultava limitata ai genitori. Anche il motivo sull’omessa pronuncia ex art. 709-ter c.p.c. è stato rigettato, poiché la Corte d’appello aveva esaminato unitariamente la vicenda e respinto, anche implicitamente, le istanze paterne, definendo il subprocedimento e ammonendo il padre. Il padre è stato condannato a rifondere alla madre le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% e accessori di legge. È stata inoltre disposta l’omissione dei dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
Costituisce, invero, principio condiviso che la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., della sentenza o dell’ordinanza di cassazione sia consentita per i vizi del procedimento, di cui non si sia tenuto conto, in ragione di un errore percettivo riguardante anche l’esame degli atti dello stesso giudizio di legittimità.
La revocazione delle pronunce di cassazione è ammessa quando un errore percettivo abbia impedito di considerare un vizio processuale risultante dagli atti del giudizio di legittimità.
Ed invero, come risulta dallo stesso odierno ricorso, in una con la motivazione della decisione ora impugnata, sussiste un errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., al contrario non inquadrabile nell’ambito di una valutazione di diritto, quale tipicamente è l’interpretazione degli enunciati normativi.
L’errore revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c. è un errore di fatto percettivo, distinto dall’errore derivante da una valutazione giuridica o dall’interpretazione delle norme.
In generale, questa Corte ha chiarito come l’art. 78 c.p.c., norma, peraltro, neppure invocata dal ricorrente – è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi, non essendo mai affidata ad automatismi, ma dovendo disporsi in caso di conflitto del medesimo con l’uno o con l’altro genitore, e, dunque, soltanto quando il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione della fattispecie, lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi.
La nomina del curatore speciale del minore non è automatica: richiede una valutazione giudiziale concreta circa l’effettiva sussistenza di un conflitto d’interessi tra il minore e il suo rappresentante.
Questa norma ha previsto un procedimento incidentale per la risoluzione delle controversie tra i genitori, anche con la possibilità per il giudice di emettere specifiche misure, a fronte delle inadempienze e violazioni, nell’ambito delle controversie insorte in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità dell’affidamento dei figli minori.
L’art. 709-ter c.p.c. disciplina un procedimento incidentale per risolvere controversie tra genitori sull’esercizio della responsabilità genitoriale o sulle modalità di affidamento, consentendo l’adozione di misure adeguate alle inadempienze o violazioni.
Ed è pacifico che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte.
Non sussiste omessa pronuncia se la decisione, pur senza una statuizione espressa sulla domanda o eccezione, ne implica il rigetto.
Ma la doglianza del ricorrente, il quale lamenta, sotto il profilo dell’omessa pronuncia o del vizio totale di motivazione, che nessun provvedimento sia stato assunto dal giudice al riguardo, non tiene conto che la delibazione delle istanze proposte poteva ben essere unitaria, come è avvenuto nel caso di specie, posto che dalla corte del merito risulta ampiamente esaminata l’intera vicenda, ivi comprese le posizioni paterne, che sono state esplicitamente od implicitamente disattese.
La valutazione unitaria delle istanze, purché dalla decisione emerga il loro esame e il loro rigetto anche implicito, esclude che ricorrano omessa pronuncia o vizio totale di motivazione.
Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- La revocazione di una pronuncia della Cassazione per errore di fatto presuppone una falsa percezione della realtà processuale, ossia l’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che gli atti impongono di escludere o affermare; non è invece configurabile per contestare una valutazione delle risultanze processuali o un’interpretazione giuridica.
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. può essere utilizzata per denunciare un vizio del procedimento non rilevato a causa di un errore percettivo nell’esame degli atti del giudizio di legittimità.
- La nomina di un curatore speciale per il minore non consegue automaticamente alla conflittualità tra i genitori: occorre verificare in concreto un conflitto d’interessi diretto, attuale e incompatibile tra il minore e il suo rappresentante legale. La mera contrapposizione tra i genitori non dimostra, di per sé, un conflitto tra ciascuno di essi e il minore.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione assunta, anche attraverso l’esame unitario della vicenda, comporti il rigetto implicito delle domande o delle eccezioni proposte.
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