Sentenza del 23/10/2018 n. 4130 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
1. Cartella di pagamento - Obbligo di redigere la relata di notifica in calce all'originale - Esclusione. 2. Validazione telematica dei ruoli - Alternativita' rispetto alla sottoscrizione autentica - Sussiste. 3. Iscrizione a ruolo ex art. 36 bis d.p.r. n. 600 del 1973 - Obbligo di preventivo contraddittorio ex art. 6, comma, 5, legge n. 212 del 2000 - presupposti - Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione - Necessità. 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il ruolo e la cartella di pagamento n. 29820150000499518, relativa all'anno d'imposta 2011, deducendo: inesistenza o invalidità della notifica per mancanza della relata in calce; mancata sottoscrizione autografa del ruolo; omesso preventivo invio dell'avviso bonario e mancata instaurazione del contraddittorio; difetto di motivazione della cartella, degli interessi e dei compensi di riscossione; erronea indicazione del responsabile del procedimento; infondatezza della pretesa per assenza di una dichiarazione a debito e conseguente necessità di un previo avviso di accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica, osservando che la cartella è un atto amministrativo soggetto al modello ministeriale e non all'art. 148 c.p.c., sicché la relata non deve necessariamente essere collocata in calce. Ha considerato valida la formazione del ruolo mediante validazione telematica, alternativa alla sottoscrizione autografa. Ha escluso la necessità del preventivo contraddittorio, trattandosi di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 relativo a imposte dichiarate e non versate o versate tardivamente. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione della cartella, legittima l'indicazione del responsabile del procedimento e non provata l'asserita inesistenza del debito, poiché la contribuente non aveva prodotto la dichiarazione dei redditi. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 878, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
Decreto del Ministero delle Finanze 28 giugno 1999
La cartella di pagamento deve essere redatta secondo il modello ministeriale approvato; tale modello può collocare la relata di notifica nel frontespizio, senza necessità che essa sia apposta in calce.
Art. 148 codice di procedura civile
La disciplina sulla relata degli atti giudiziari non si applica direttamente alla cartella di pagamento, che è un atto amministrativo.
Art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
Il ruolo è formato dall'ufficio delle imposte ... ed è sottoscritto dal capo dell'ufficio medesimo o da chi lo sostituisce.
La sottoscrizione autografa del ruolo non costituisce l'unica modalità di formazione e rendicontazione del ruolo quando la legge consente sistemi meccanografici o telematici.
Art. 1, comma 5-ter, lettera e), d.l. n. 106/2005, convertito dalla legge n. 156/2005
I ruoli ... si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.
La norma, qualificata come interpretazione autentica, stabilisce l'alternatività tra sottoscrizione autografa e validazione telematica o centralizzata dei dati del ruolo.
Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato consente la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati, senza che la cartella abbia natura propriamente impositiva.
Art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il preventivo contraddittorio non è sempre necessario in caso di controllo automatizzato; secondo la sentenza, esso è richiesto quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non per il semplice mancato o tardivo versamento di imposte dichiarate.
Art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112/1999
I compensi di riscossione e la relativa base di calcolo sono determinati dalla legge; la cartella può quindi rinviare ai criteri normativi purché consenta il controllo dell'importo richiesto.
Art. 5, comma 1, legge n. 241/1990
L'indicazione del responsabile del procedimento è sufficiente se il nominativo è riportato nella cartella; la mera circostanza che lo stesso soggetto compaia in più cartelle non dimostra, da sola, l'illegittimità dell'atto.
Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e giurisprudenza Cass. n. 548/2016
La cartella emessa ex art. 36 bis ... deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente.
Quando la pretesa deriva da dati dichiarati e da un riscontro formale dei versamenti, spetta al contribuente dimostrare l'erroneità della dichiarazione o la tempestività dei pagamenti.
Massime di principio
- La relata di notifica della cartella non deve necessariamente essere redatta in calce all'atto: occorre verificare la conformità al modello ministeriale applicabile e l'effettiva conoscibilità della notifica.
- La mancanza della firma autografa sul ruolo non comporta automaticamente l'invalidità, poiché la validazione telematica o centralizzata può costituire modalità alternativa di formazione e esecutività.
- Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis, il preventivo contraddittorio non è normalmente necessario per imposte dichiarate ma non pagate o pagate tardivamente; può diventare necessario se emergono incertezze sostanziali o aspetti non immediatamente ricavabili dalla dichiarazione.
- Una contestazione generica della cartella non è sufficiente: il contribuente deve indicare concretamente gli errori e produrre la documentazione nella propria disponibilità, come dichiarazioni, ricevute e prove dei versamenti.
- La motivazione della cartella è normalmente adeguata se indica tributo, periodo d'imposta, causale, imposta, sanzioni, interessi e criteri di calcolo in modo da consentire il controllo della pretesa.
- L'indicazione dello stesso responsabile del procedimento in più atti non prova di per sé l'illegittimità; occorre dimostrare una concreta violazione delle garanzie del contribuente o l'impossibilità di individuare l'ufficio competente.
- Queste conclusioni dipendono dai fatti e dalla normativa vigente al momento dell'atto: in casi analoghi è necessario verificare il contenuto effettivo della cartella, la dichiarazione fiscale, i pagamenti e le modalità specifiche di notifica.
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