Sentenza del 23/10/2018 n. 2429 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accise - rimborso - azione - consumatore finale - spetta. Rimborso accise - azione del consumatore finale - competenza del giudice tributario - presupposto - durata irragionevole del processo civile- sussiste - giurisdizione tributaria - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che anche il consumatore finale può chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso della maggiore accisa indebitamente pagata. La controversia rientra nella giurisdizione tributaria, poiché riguarda il rimborso di un tributo e l'effettività della tutela sarebbe compromessa dalla necessità di promuovere un giudizio civile di ripetizione dell'indebito caratterizzato da particolare complessità e incertezza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto alla restituzione della maggiore accisa applicata, in quanto l'ammontare dell'imposta era stato ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La questione riguardava anche l'individuazione del giudice competente: secondo la ricostruzione accolta, imporre al consumatore finale di agire esclusivamente in sede civile contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito avrebbe comportato una difficoltà straordinaria e un'incertezza incompatibile con i principi di effettività e tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione.
Norme richiamate
Diritto dell'Unione europea e principi di effettività e tutela giurisdizionale
Quando un prelievo è incompatibile con il diritto dell'Unione, gli Stati devono assicurare procedure effettive per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate. Se l'azione civile contro il fornitore rende tale tutela eccessivamente difficile o incerta, può essere riconosciuta una tutela diretta nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Norme sulla giurisdizione tributaria in materia di tributi e rimborsi
Le controversie relative alla debenza, applicazione e restituzione di tributi, comprese le accise, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, anche quando la richiesta di rimborso è proposta dal consumatore finale.
Principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di rimborso di tributi contrari al diritto UE
Il soggetto che ha sopportato economicamente il tributo può ottenere tutela quando il sistema ordinario di restituzione non garantisce un rimedio effettivo; la qualificazione formale del consumatore finale non può impedire il rimborso se egli ha subito concretamente l'onere fiscale.
Massime di principio
- Il consumatore finale può essere legittimato a chiedere il rimborso di un'accisa o di altro tributo indiretto incompatibile con il diritto dell'Unione quando dimostra di averne sopportato economicamente l'onere.
- La competenza del giudice tributario sussiste quando la domanda riguarda direttamente la debenza o il rimborso del tributo nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- L'azione civile contro il fornitore non costituisce necessariamente l'unico rimedio: se essa è straordinariamente difficile, incerta o inidonea a garantire una tutela effettiva, può essere ammessa la domanda diretta verso l'amministrazione.
- La restituzione di un tributo contrario al diritto UE deve essere organizzata secondo procedure realmente accessibili ed effettive, senza ostacoli procedurali sproporzionati.
- Il riconoscimento del diritto al rimborso non elimina la necessità di rispettare i termini di decadenza, gli oneri probatori e le regole processuali applicabili alla domanda tributaria.
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