Sentenza del 23/10/2018 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Tributi locali - Cartella di pagamento - Violazione al codice della strada - Competenza esclusiva del giudice di Pace - Difetto di giurisdizione del giudice tributario - Illegittimità del ricorso - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso davanti al giudice tributario è stato dichiarato illegittimo per difetto di giurisdizione. La controversia avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice di pace, competente anche per l'opposizione alla cartella di pagamento relativa a sanzioni del codice della strada quando l'esecuzione non è ancora iniziata, analogamente a quanto avviene per l'opposizione al verbale di accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato una cartella di pagamento relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada. Poiché l'opposizione riguardava un'esecuzione non ancora iniziata, la controversia non rientrava nella giurisdizione del giudice tributario, ma nella competenza esclusiva del giudice di pace, secondo i criteri di competenza per materia previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Norme richiamate
Art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011
Attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni relative alle sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti da violazioni del codice della strada. Tale competenza si estende all'opposizione alla cartella di pagamento quando l'esecuzione non è ancora iniziata.
Massime di principio
- Le controversie riguardanti cartelle di pagamento per sanzioni del codice della strada non appartengono, in via ordinaria, alla giurisdizione del giudice tributario.
- Quando l'esecuzione forzata non è ancora iniziata, l'opposizione alla cartella deve essere proposta davanti al giudice di pace, che ha competenza esclusiva per materia.
- La competenza del giudice di pace comprende sia l'opposizione al verbale di accertamento sia quella contro la successiva cartella di pagamento, se la contestazione riguarda la sanzione stradale.
- Prima di depositare il ricorso è essenziale distinguere tra natura tributaria del credito e natura amministrativa della sanzione: le sanzioni del codice della strada restano soggette al rito e alla competenza del giudice di pace.
- La proposizione del ricorso davanti al giudice sbagliato può comportare una pronuncia di difetto di giurisdizione o di incompetenza, con possibile necessità di riassumere la causa davanti al giudice competente e rischio di decadenza dai termini.
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