Sentenza del 23/10/2018 n. 1151 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - Responsabilità tributaria dell'amministratore di fatto - Onere della prova - Ripartizione -A carico dell'Amministrazione - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2004, 2005 e 2006, contestando maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre a interessi e sanzioni. La responsabilità era stata attribuita a R.G. sul presupposto che fosse amministratore di fatto della H.H.S. s.r.l., sebbene non risultasse formalmente investito della carica. L'Ufficio fondava tale ricostruzione su alcuni elementi indiziari, tra cui il ruolo ricoperto da R.G. nella società partecipante F. s.a., alcuni rapporti contrattuali e corrispondenza successiva alla sua uscita formale dalla società. Il contribuente contestava la propria legittimazione passiva e l'insufficienza della prova della gestione di fatto.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Verona aveva accolto i ricorsi, ritenendo non provato che R.G. fosse amministratore di fatto, amministratore o liquidatore della H.H.S. s.r.l. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, ma la Commissione Tributaria Regionale lo ha rigettato e ha confermato integralmente la decisione di primo grado. Il giudice ha affermato che l'Amministrazione deve dimostrare l'esercizio sistematico della gestione societaria da parte dell'amministratore di fatto e che gli elementi raccolti erano esigui, temporalmente distanti dai fatti contestati e privi di un collegamento concreto con l'attività gestionale della società. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 62, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'Amministrazione deve provare l'esercizio sistematico della gestione della società da parte della persona fisica formalmente non investita della carica di amministratore.
La norma consente di attribuire rilevanza tributaria all'amministratore di fatto, ma solo quando l'Amministrazione dimostri concretamente e con elementi sufficienti l'esercizio effettivo, sistematico e non occasionale della gestione societaria.
Art. 36, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La responsabilità tributaria del soggetto che abbia ricoperto ruoli gestori nella società non può essere attribuita in assenza della prova del presupposto, ossia della qualità effettiva di amministratore o liquidatore e del relativo coinvolgimento nella gestione.
Art. 2495, codice civile
La disposizione è stata richiamata dall'Amministrazione nell'appello in relazione agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, ma il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione fondata sull'assenza di prova della qualifica di amministratore di fatto.
Art. 7, comma 1, D.L. n. 269/2003
Il contribuente aveva sostenuto che la norma impedisse di estendere automaticamente alla persona fisica che agisce per conto della società le sanzioni riferibili alla persona giuridica. Il profilo è rimasto assorbito dal rigetto dell'appello per insufficienza della prova della gestione di fatto.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto non può essere desunta dalla mera partecipazione, dal collegamento societario, da rapporti contrattuali o da singoli scambi di corrispondenza: occorre provare un'attività concreta, continuativa e sistematica di gestione.
- L'onere della prova della responsabilità dell'amministratore di fatto grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve collegare gli elementi indiziari al periodo d'imposta e ai fatti generatori delle maggiori imposte.
- Il ruolo ricoperto in una società partecipante o collegata non comporta automaticamente la responsabilità per i debiti tributari dell'altra società.
- Gli indizi devono essere attuali, convergenti e riferibili alle effettive decisioni gestionali; elementi lontani nel tempo o privi di un chiaro collegamento operativo possono non essere sufficienti.
- Prima di imputare imposte, interessi e sanzioni a una persona fisica, è necessario distinguere la responsabilità della società da quella personale dell'amministratore formale o di fatto e dimostrare specificamente il titolo giuridico della responsabilità.
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