Sentenza del 23/10/2018 n. 2432 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - cartelle di pagamento - rottamazione - cessazione della materia del contendere - rinuncia la processo - consegue. Processo tributario - rottamazione delle cartelle - spese processuali - compensazione - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio si è concluso per cessazione della materia del contendere, qualificata come rinuncia al processo. Le spese processuali sono state compensate integralmente tra le parti, anche a fronte dell'opposizione dell'Ufficio. Una condanna del contribuente alle spese sarebbe risultata in contrasto con la finalità della rottamazione, volta a favorire la definizione agevolata delle pendenze e il superamento del contenzioso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nel corso del giudizio il contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata, comunemente detta "rottamazione della cartella esattoriale", relativa alla pretesa oggetto di causa. L'adesione alla rottamazione ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del processo e ha determinato la cessazione della materia del contendere. Tale cessazione è stata interpretata come rinuncia al processo, poiché la definizione agevolata non produce effetti definitivi qualora il contribuente ometta successivamente il versamento degli importi dovuti.
Norme richiamate
Disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetta rottamazione delle cartelle)
L'adesione alla definizione agevolata relativa al credito controverso fa venir meno l'interesse alla decisione sul merito e determina la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, gli effetti della procedura restano subordinati al regolare pagamento delle somme dovute; in caso di omesso versamento, la definizione agevolata non produce i suoi effetti.
Principio processuale della cessazione della materia del contendere e della rinuncia al processo
Quando, per un fatto sopravvenuto come la definizione agevolata, non vi è più interesse a ottenere una decisione sul merito, il giudizio deve essere dichiarato cessato. In questo caso la cessazione viene ricondotta alla rinuncia al processo.
Principio di compensazione delle spese processuali
In presenza di rottamazione della cartella e di cessazione del giudizio, le spese devono essere compensate tra le parti, anche se l'Ufficio si oppone. La condanna del contribuente alle spese contrasterebbe con la ratio deflattiva e agevolativa della definizione.
Massime di principio
- Se una cartella oggetto di ricorso viene definita mediante rottamazione, il giudizio può perdere il proprio oggetto e concludersi senza una decisione sul merito.
- La cessazione del giudizio non equivale necessariamente a una vittoria nel merito del contribuente: deriva dal fatto sopravvenuto della definizione agevolata.
- Il contribuente deve rispettare integralmente il piano di pagamento, perché l'omesso o tardivo versamento può far venir meno gli effetti della rottamazione e riattivare la pretesa.
- In caso di cessazione del processo per rottamazione, la regola indicata è la compensazione delle spese, anche contro la volontà dell'Amministrazione finanziaria.
- La valutazione concreta dipende dalla disciplina della specifica rottamazione applicabile, dalle modalità di pagamento e dagli atti processuali depositati.
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