Sentenza del 23/10/2018 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Irpef - Avviso di accertamento - Immobili detenuti in comodato - Spese sostenute per ristrutturazione - Costi indeducibili per mancata inerenza - Bene strumentali all'attività della società - Illegittimità dell'atto impositivo - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’atto impositivo è stato dichiarato illegittimo. Le spese di ristrutturazione sono state ritenute deducibili perché gli immobili erano strumentali all’attività della società e sussisteva un rapporto di inerenza con la produzione dei ricavi. La deducibilità non è esclusa dal fatto che gli immobili fossero detenuti in comodato, purché il contribuente dimostri l’effettività dei costi e il loro collegamento con l’attività d’impresa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione aveva considerato indeducibili i costi sostenuti dalla società per la ristrutturazione di immobili detenuti in comodato, ritenendo assente il requisito dell’inerenza. La controversia riguardava, in particolare, se tali spese potessero essere dedotte pur riferendosi a beni non di proprietà della società. È stato ritenuto rilevante il nesso di strumentalità tra gli immobili e l’attività produttiva di ricavi, anche quando le spese siano state sostenute dal comodatario.
Norme richiamate
Art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
La norma è stata interpretata nel senso che la deducibilità richiede un nesso di inerenza e strumentalità tra il costo sostenuto e l’attività produttiva di ricavi. Tale requisito può sussistere anche per spese relative a immobili detenuti in comodato, se gli immobili sono concretamente utilizzati nell’attività d’impresa.
Massime di principio
- Le spese di ristrutturazione sostenute su immobili non di proprietà possono essere deducibili se il contribuente dimostra che gli immobili sono strumentali all’attività d’impresa e funzionali alla produzione di ricavi.
- La titolarità del diritto di proprietà sul bene non è, da sola, una condizione necessaria per la deducibilità del costo: è decisivo il rapporto concreto tra il bene, l’attività esercitata e i ricavi prodotti.
- L’inerenza deve essere provata con documentazione idonea, come contratto di comodato, fatture, pagamenti tracciabili, autorizzazioni ai lavori e dimostrazione dell’utilizzo dell’immobile nell’attività aziendale.
- L’Amministrazione finanziaria non può negare automaticamente la deduzione solo perché le spese riguardano beni di terzi; deve valutare l’effettiva strumentalità e il collegamento economico con l’attività del contribuente.
- La deducibilità non è automatica: in assenza di prova dell’effettività, della sostenibilità e dell’inerenza dei costi, la contestazione fiscale può risultare fondata.
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