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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01555/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblici ufficiali)

La controversia

La controversia nasce da un episodio avvenuto il 17 settembre 2009 durante un controllo stradale con telelaser sulla strada Chieti-Bucchianico. Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, l’automobilista, dopo essere stato sanzionato per un modesto superamento del limite di velocità, avrebbe rivolto agli agenti frasi ingiuriose e minacciose, rifiutandosi poi di consegnare i documenti e di fornire i propri dati, e qualificandosi come sindaco e vicepresidente della Provincia, con ulteriori espressioni intimidatorie. I due agenti hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e il Tribunale, in riforma del primo grado, ha accolto la domanda e ha condannato il convenuto anche alla sanzione pecuniaria civile. Nel ricorso per cassazione il convenuto ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello, sostenendo che i motivi di gravame non fossero specifici; 2) e 3) violazione delle norme sul valore della prova e sull’onere probatorio, deducendo che non vi fosse alcuna prova delle frasi offensive e minacciose, e contestando l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli agenti nel processo penale e della sentenza penale poi annullata; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa; 5) violazione delle norme sulla prova presuntiva e sulla valutazione della lettera di scuse, che secondo il ricorrente sarebbe stata soltanto espressione di rincrescimento e non conferma dell’illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico, senza trascrivere in modo essenziale le parti rilevanti dell’atto di appello, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondati i motivi congiunti relativi alla prova, osservando che il giudice civile può fondare il proprio convincimento sugli elementi acquisiti in sede penale, purché li valuti autonomamente; inoltre, le dichiarazioni della persona offesa sentita nel processo penale non possono essere usate come testimonianza nel civile, ma possono essere liberamente valutate come argomenti di prova. Quanto alla motivazione, la Corte ha escluso qualunque anomalia motivazionale, rilevando che la sentenza impugnata era intelligibile e coerente. Ha poi dichiarato inammissibili le censure che, sotto le spoglie della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle inferenze tratte dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    specificità dei motivi di appello

    L’appello è ammissibile se consente di individuare con certezza le statuizioni impugnate e le ragioni della critica; nel ricorso per cassazione la censura sull’art. 342 c.p.c. deve essere formulata con specificità e trascrizione essenziale degli atti rilevanti.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico e chiaro i motivi e indicare/trascrivere gli atti e documenti rilevanti nella parte di interesse.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio da parte della Corte di cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Le dichiarazioni della persona offesa rese nel processo penale possono essere valutate dal giudice civile come argomenti di prova, pur non assumendo valore di testimonianza nel processo civile.

  • art. 117 c.p.c.

    Le dichiarazioni della persona offesa nel processo penale possono concorrere, come elementi valutativi, alla formazione del convincimento del giudice civile.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure sull’onere della prova non possono risolversi in una diversa ricostruzione del fatto o in una rivalutazione degli elementi istruttori.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione delle presunzioni non può essere denunciata limitandosi a proporre un diverso percorso inferenziale rispetto a quello accolto dal giudice di merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il vizio di motivazione rilevante in cassazione ricorre solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo in caso di mancanza o apparente motivazione, non per mera insufficienza o non condivisione dell’argomentazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve essere intellegibile e idonea a far comprendere il ragionamento decisorio.

  • art. 651 c.p.p.

    La Corte precisa che nel caso concreto il Tribunale non ha attribuito alla sentenza penale un’automatica efficacia vincolante ex art. 651 c.p.p., ma ha usato gli elementi penali come fonti di convincimento valutate autonomamente.

  • art. 246 c.p.c.

    Le persone che hanno interesse alla causa non possono essere assunte come testimoni; tuttavia le loro dichiarazioni rese altrove possono essere valutate come argomenti di prova.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata nel procedimento camerale di decisione in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. deve essere formulata con rigoroso rispetto del principio di specificità del ricorso, indicando in modo essenziale e puntuale gli atti e i passaggi rilevanti dell’atto di gravame.
  • Il giudice civile può utilizzare, come elementi di convincimento, le risultanze e le dichiarazioni acquisite in un procedimento penale, purché non attribuisca ad esse un valore probatorio automatico e proceda a una propria autonoma valutazione critica dei fatti.
  • Le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel processo penale non sono utilizzabili nel civile come prova testimoniale, ma possono essere apprezzate dal giudice come argomenti di prova ex artt. 116 e 117 c.p.c.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di rivalutazione del fatto, del materiale istruttorio o del percorso inferenziale seguito dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non già per una motivazione ritenuta insufficiente o non convincente dalla parte.
  • La critica alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si dimostra la violazione dei criteri legali della presunzione; non basta prospettare una diversa inferenza possibile.
  • La sentenza penale irrevocabile non è l’unico modo per valorizzare gli esiti del procedimento penale nel giudizio civile: gli elementi acquisiti in quella sede possono comunque concorrere alla formazione del convincimento del giudice civile, se valutati autonomamente.

Come è indicizzato

MaterieDanno da prodotto difettosoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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