Cassazione Civile, Ordinanza n. 10875/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino, sbarcato a Lampedusa il 28 agosto 2022 insieme ad altri connazionali, è stato destinatario di un decreto di respingimento del Questore di Agrigento e successivamente trattenuto presso il CPR di Torino. Il Giudice di pace di Torino ha convalidato il trattenimento, ritenendo che lo straniero fosse venuto in Italia per lavoro e che non avesse chiesto protezione internazionale; in seguito, dopo la presentazione di una domanda di asilo, il Questore di Torino ha disposto un ulteriore trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015, convalidato dal Tribunale di Torino. Il ricorrente ha proposto due ricorsi per cassazione: nel primo ha denunciato la violazione degli artt. 10, comma 4, e 10-ter d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 della direttiva 2013/32/UE, lamentando la mancata informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale e quindi l'illegittimità del decreto di respingimento e del conseguente trattenimento; nel secondo ha dedotto anche la violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 4 CEDU, sostenendo che il respingimento fosse seriale/collettivo, privo di un effettivo esame individuale della sua situazione personale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso n. 1156/2023, ritenendo fondata la censura sulla mancata informazione circa la possibilità di richiedere protezione internazionale. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso. Ha quindi cassato senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace, rilevando che, per effetto della nullità del provvedimento presupposto e della scadenza del termine perentorio per la convalida, il processo non poteva proseguire. Per conseguenza, ha cassato senza rinvio anche l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva convalidato il successivo trattenimento ex art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. 142/2015. Non è stata disposta regolazione delle spese, in ragione del patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 8 Direttiva 2013/32/UE
"qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo"
impone alle autorità un dovere di informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, dovere funzionale all'accesso effettivo alla procedura di asilo.
art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998
è richiamato quale base normativa del respingimento e del collegato dovere informativo verso lo straniero.
la scelta dello straniero di non presentare domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata.
art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. 142/2015
il trattenimento disposto in funzione della procedura di asilo è condizionato dalla legittimità del quadro presupposto e dalla possibilità di convalida nei termini di legge.
art. 5, par. 1, CEDU
la detenzione a fini di espulsione è consentita solo se la procedura è regolare.
art. 4 Protocollo n. 4 CEDU
richiamato dal ricorrente per denunciare l'asserita natura collettiva del respingimento.
il sindacato del giudice della convalida investe incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento.
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito, come nel caso di scadenza del termine perentorio di convalida.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.
disciplinano la trattazione camerale dei ricorsi.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
i compensi e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati secondo questa norma.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
nel giudizio di cassazione la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, nei casi indicati dalla Corte.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica alla soccombenza di un'amministrazione statale.
Massime di principio
- L'obbligo di informare lo straniero trattenuto o presente alla frontiera sulla possibilità di chiedere protezione internazionale è un adempimento essenziale e preliminare: la mancata prova del suo assolvimento può rendere illegittimo il respingimento e, per derivazione, il trattenimento conseguente.
- La scelta dello straniero di non presentare domanda di asilo non può considerarsi validamente acquisita se non risulta che l'amministrazione lo abbia previamente informato in modo effettivo e comprensibile della possibilità di richiedere protezione internazionale.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice può verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento o espulsione presupposto; se tale illegittimità emerge, essa si riflette sulla misura restrittiva successiva.
- Quando viene meno una condizione imprescindibile per la convalida del trattenimento e il termine perentorio per provvedere è spirato, la Corte può cassare senza rinvio perché il processo non può essere proseguito.
- La tutela del diritto di asilo e l'effettività dell'accesso alla relativa procedura prevalgono su una lettura meramente formale dei dati desumibili dal foglio notizie, se non dimostrano un'informazione realmente resa all'interessato.
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