Cassazione Civile, Ordinanza n. 23652/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due istanze di rimborso per gli anni 2016 e 2017 presentate da un contribuente residente in uno dei Comuni del cd. cratere sismico colpito dal sisma del 2016. Il contribuente aveva chiesto la restituzione del 60% delle ritenute fiscali operate e versate nel 2017 e, per il 2016, del 60% delle ritenute operate e versate nel periodo 26 ottobre-31 dicembre 2016, ritenendo che la disciplina successiva introdotta dall'art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019 avesse trasformato la sospensione originariamente facoltativa in una riduzione definitiva dell'obbligo fiscale pari al 60%. La C.T.P. aveva accolto la domanda per il 2017 e dichiarato inammissibile quella relativa al 2016; la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, 48, commi 1-bis e 11, del d.l. n. 189 del 2016, dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 55 del 2018, e dell'art. 3 Cost., sostenendo che lo sconto del 60% spettasse solo a chi avesse richiesto la sospensione dei versamenti; chi aveva scelto di non sospendere e di pagare integralmente non avrebbe potuto ottenere il rimborso, perché la richiesta di sospensione costituirebbe il discrimine ragionevole per l'accesso al beneficio definitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la lettura restrittiva secondo cui il beneficio del 60% sarebbe riservato solo ai contribuenti che avevano chiesto la sospensione. Secondo la Corte, la richiesta di sospensione prevista dall'art. 48, comma 1-bis, del d.l. n. 189 del 2016 era solo una facoltà riconosciuta a tutti i residenti nei comuni del cratere sismico, non collegata alla dimostrazione di danni o di condizioni di difficoltà economica. Proprio perché la sospensione era una scelta libera e temporanea, chi aveva preferito continuare a versare integralmente non poteva essere penalizzato dal successivo ius superveniens, che ha previsto il pagamento del 40% degli importi dovuti. La Corte ha interpretato l'art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019 in senso costituzionalmente orientato, ritenendo che il beneficio definitivo spetti anche ai contribuenti che non avevano chiesto la sospensione, con diritto al rimborso di quanto versato oltre il 40%. Ha quindi condannato l'Agenzia alle spese e ha dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato come base delle domande di rimborso delle imposte indebitamente versate.
art. 48, comma 1-bis, d.l. n. 189 del 2016 conv. in L. n. 229 del 2016
"non si fa luogo a rimborso di quanto già versato"
La clausola preclude il rimborso di quanto legittimamente versato prima del periodo di sospensione; non impedisce il rimborso dell'eccedenza rispetto al 40% quando operi il successivo regime di riduzione definitiva.
art. 48, comma 11, d.l. n. 189 del 2016 conv. in L. n. 229 del 2016
È richiamato tra le disposizioni che individuano gli oneri fiscali e contributivi oggetto della disciplina di sospensione e successiva riduzione.
art. 48, comma 13, d.l. n. 189 del 2016 conv. in L. n. 229 del 2016
È richiamato tra le disposizioni concernenti i contributi e premi assicurativi interessati dalla disciplina del beneficio.
art. 8, comma 2, d.l. n. 123 del 2019 conv. in L. n. 156 del 2019
"nel limite del 40% degli importi dovuti"
Va interpretato nel senso che regola la posizione di tutti i contribuenti del cratere sismico, non solo di coloro che avevano chiesto la sospensione; il beneficio definitivo del 60% spetta anche a chi aveva continuato a pagare regolarmente.
art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 55 del 2018 conv. in L. n. 89 del 2018
È menzionato nel motivo di ricorso dell'Agenzia, ma non assume un ruolo decisivo nella ratio della decisione.
art. 3 Cost.
La Corte lo usa come parametro per escludere una lettura irragionevolmente discriminatoria tra contribuenti che avevano chiesto la sospensione e contribuenti che avevano scelto di pagare integralmente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il regime del contributo unificato in relazione all'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore importo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Richiamato per il deposito della memoria difensiva in vista dell'adunanza camerale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per la dedotta violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando una disciplina emergenziale riconosce ai contribuenti di un'area colpita da calamità una sospensione facoltativa dei versamenti, la scelta di non avvalersene non può essere utilizzata come criterio per negare in via definitiva il beneficio successivamente stabilito dal legislatore, se tale scelta non è correlata a presupposti selettivi espressamente previsti.
- Il riferimento normativo al fatto che "non si fa luogo a rimborso di quanto già versato" va interpretato restrittivamente: esso impedisce il rimborso delle somme legittimamente pagate prima dell'operatività della sospensione, ma non esclude il diritto a recuperare le somme versate in eccedenza rispetto alla quota che il sopravvenuto intervento legislativo lascia definitivamente dovuta.
- In presenza di contribuenti ugualmente appartenenti alla medesima platea agevolata, una lettura che riconosca il beneficio solo a chi abbia esercitato l'opzione per la sospensione, e lo neghi a chi abbia continuato a pagare regolarmente, può risultare irragionevole e costituzionalmente sospetta perché introduce una disparità non giustificata da elementi oggettivi rilevanti.
- L'interpretazione di una norma sopravvenuta che riduce in via definitiva il carico fiscale deve essere orientata a evitare effetti discriminatori tra soggetti che, in precedenza, avevano compiuto scelte diverse ma legittime rispetto a una mera facoltà sospensiva.
- La facoltà di sospendere il pagamento delle ritenute in un contesto emergenziale non implica, di per sé, che il beneficio sia riservato solo a chi dimostri una specifica condizione di danno o di difficoltà economica, quando il testo normativo lo estende a tutti i residenti nella zona individuata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23537/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23538/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23542/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23551/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23554/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23556/2024 del 03/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →