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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34127/2025 del 25/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, della comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dall'agente della riscossione su un debito iscritto a ruolo pari a euro 29.539,05. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo che l'ipoteca non fosse iscritta quando l'espropriazione forzata fosse preclusa dall'art. 76 d.P.R. n. 602/1973, e quindi sia nel caso di immobile adibito ad abitazione principale del debitore sia nel caso di credito inferiore a euro 120.000. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 77 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che l'art. 77, comma 1-bis, consente l'iscrizione ipotecaria anche in assenza delle condizioni per procedere all'espropriazione immobiliare, purché il credito complessivo non sia inferiore a euro 20.000.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR aveva erroneamente subordinato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria ai presupposti dell'espropriazione forzata immobiliare. La Corte ha ribadito che l'ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 è misura cautelare e di garanzia, distinta dall'espropriazione, e può essere iscritta anche quando non ricorrano le condizioni di cui all'art. 76, se il credito è almeno pari a euro 20.000. Ha quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per l'esame dei motivi assorbiti e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata proposta una censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 76 d.P.R. n. 602/1973

    disciplina i presupposti e i limiti dell'espropriazione forzata immobiliare, non dell'iscrizione ipotecaria

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    consente l'iscrizione dell'ipoteca esattoriale quale misura di tutela del credito, distinta dall'espropriazione, anche in assenza dei presupposti di cui all'art. 76, purché il credito sia almeno pari a euro 20.000

  • art. 77, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973

    «L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria ... anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76 commi 1 e 2, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro»

    norma decisiva che autonomizza il presupposto dell'ipoteca rispetto a quello dell'espropriazione

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel motivo per contestare la lettura combinata delle norme effettuata dal giudice di merito

  • art. 50, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come termine la cui inutile decorrenza condiziona l'iscrizione ipotecaria secondo la disciplina speciale

  • d.l. n. 69/2013, art. 52, comma 1, lett. h), conv. in l. n. 98/2013

    ha modificato l'art. 77, comma 1-bis, rendendo applicabile la disciplina che consente l'ipoteca anche senza i presupposti dell'espropriazione

  • Cass., Sez. U., 18/09/2014, n. 19967

    afferma che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 non è atto dell'espropriazione forzata, ma è riferita a una procedura alternativa

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 ha natura cautelare e di garanzia, ed è distinta dall'espropriazione immobiliare; non può essere automaticamente assoggettata ai medesimi presupposti sostanziali dell'art. 76.
  • Dopo la modifica introdotta dal d.l. n. 69/2013, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca anche quando non siano ancora maturate le condizioni per procedere all'espropriazione, purché il credito complessivo sia almeno pari a euro 20.000.
  • Il limite di euro 120.000 e la regola relativa all'unico immobile adibito ad abitazione principale rilevano per l'espropriazione immobiliare, non per la legittimità dell'ipoteca esattoriale.
  • Quando il giudice di merito fonda l'illegittimità dell'ipoteca sul solo mancato rispetto dei presupposti dell'espropriazione, applica erroneamente la disciplina dell'espropriazione a un atto cautelare autonomo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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