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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20311/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Le contribuenti avevano impugnato un avviso di liquidazione dell'imposta di successione relativo alla successione di un de cuius, sostenendo che l'imposta fosse stata calcolata solo sulle attività ereditarie e non anche sulle passività, in particolare sulle fideiussioni rilasciate dal defunto. Dopo un primo contenzioso terminato con annullamento dell'avviso e successive vicende processuali, l'Ufficio aveva emesso un nuovo avviso di liquidazione. Nel giudizio poi definito dalla sentenza impugnata, le contribuenti avevano sostenuto che la pretesa fosse preclusa da giudicato e, comunque, che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di richiedere il tributo ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per l'esistenza di un giudicato derivante da altra sentenza della CTR che sarebbe coincisa per oggetto con la lite odierna; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul giudicato asseritamente vincolante; 3) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 27 d.lgs. n. 346 del 1990, per erronea interpretazione della precedente decisione di merito, che avrebbe annullato integralmente l'avviso anziché limitarlo alla sola rettifica della base imponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su un giudicato diverso da quello rilevante nel presente giudizio e privo di autosufficienza, essendo il relativo avviso di liquidazione non trascritto né specificamente indicato. Di conseguenza ha dichiarato assorbito il secondo motivo, che riproponeva la questione del giudicato diverso. Ha invece giudicato infondato il terzo motivo, affermando che la precedente decisione di annullamento dell'avviso riguardava solo la parte relativa al mancato riconoscimento delle passività ereditarie e non travolgeva integralmente l'atto; pertanto la CTR aveva correttamente interpretato il giudicato limitandone gli effetti alla questione della deducibilità delle passività. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti solo con riguardo al rapporto e all'oggetto effettivamente decisi; non può essere invocato un giudicato relativo a un diverso avviso di liquidazione rispetto a quello oggetto del giudizio.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990

    È richiamato come disposizione che prevede un termine triennale di decadenza per la pretesa dell'imposta di successione, ma la Corte non accoglie la censura dedotta sul punto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata assorbita perché riferita a un giudicato diverso da quello pertinente alla controversia.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per contestare l'interpretazione della precedente sentenza, ma la Corte reputa infondato il motivo.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente e consentire la comprensione dell'oggetto della pretesa e del contenuto della decisione impugnata; la mancata trascrizione/indicazione dell'atto rilevante determina inammissibilità.

Massime di principio

  • L'efficacia del giudicato va verificata con riferimento al конкретto rapporto dedotto in causa: un giudicato formatosi su un atto diverso non può spiegare effetti preclusivi nel giudizio successivo.
  • Chi deduce in cassazione l'esistenza di un giudicato deve indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti e il contenuto della decisione invocata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando una precedente decisione ha annullato un atto impositivo solo per una specifica voce o per un limitato profilo della pretesa, il giudicato non si estende oltre l'oggetto effettivamente deciso e l'amministrazione può riesercitare il potere nei limiti non preclusi.
  • L'interpretazione del giudicato deve essere parametrata alla domanda originaria e alle censure dedotte: l'annullamento dell'atto non implica necessariamente la sua caducazione totale se il giudizio aveva riguardo solo a una parte della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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