Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48631/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo aveva condannato per omicidio colposo stradale (art.589‑bis c.p.), censurando la mancata applicazione delle garanzie difensive nell'esame del campione di sangue. In particolare sostiene che l'analisi del campione avrebbe dovuto essere eseguita come accertamento tecnico irripetibile ai sensi dell'art.360 c.p.p., con conseguente obbligo di nomina di consulente tecnico per verificarne l'attendibilità, richiamando analogie con giurisprudenza sull'esame del materiale organico per il DNA; inoltre censura la motivazione della corte sull'eventuale ripetibilità degli accertamenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il prelievo del sangue rientri negli accertamenti urgenti sulle persone (art.354 c.p.p. e art.114 disp.att.) e che l'analisi di laboratorio del campione, una volta correttamente prelevato, costituisca un esame tecnico eseguito secondo protocolli sanitari e non un accertamento tecnico irripetibile ex art.360 c.p.p. (salvo ipotesi di alterazione, inquinamento o confusione del campione, non prospettate nel caso). La certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria è acquisibile come documentazione pubblica (art.234 e ss. c.p.p.) e valorizzabile dal giudice, opponibile e contestabile dalle parti ai sensi degli artt.190 e 192 c.p.p. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.589‑bis c.p.

    Norma incriminatrice applicata per l'omicidio colposo stradale; luogo della contestazione di responsabilità e della quantificazione della pena.

  • art.186 c.d.s. comma 2 lett. b)

    Prevede le modalità di accertamento della guida in stato di ebbrezza e l'intervento delle strutture sanitarie per il rilascio della certificazione dell'alcolemia; individua la struttura competente a effettuare gli esami e rilasciare referto.

  • art.354 c.p.p.

    Disciplina gli accertamenti urgenti sulle persone (compreso il prelievo ematico) e le garanzie connesse alla loro esecuzione; il prelievo è ricondotto a questa categoria.

  • art.360 c.p.p.

    Regola gli accertamenti tecnici irripetibili; la Corte ha ritenuto che l'analisi di laboratorio del campione già prelevato non costituisca accertamento irripetibile salvo specifiche circostanze di alterazione/inquinamento non dimostrate.

  • art.114 disp.att. c.p.p.

    Riferimento alle garanzie difensive previste per gli accertamenti urgenti sulle persone; la Corte ha distinto tra prelievo (con garanzie) e successiva analisi di laboratorio.

  • artt.234 e ss. c.p.p.

    Consentono l'acquisizione al processo di documenti e certificazioni prodotti da strutture pubbliche o equiparate; il referto sanitario è acquisibile e utilizzabile come prova documentale.

  • art.190 c.p.p.

    Regola l'eccezione di falsità o inesattezza dei documenti e la contestazione delle prove documentali da parte delle parti processuali.

  • art.192 c.p.p.

    Consente alle parti di chiedere l'esame del documento o di contestarne il contenuto; strumento per la verificazione delle certificazioni sanitarie in giudizio.

  • art.616 c.p.p.

    Prevede gli oneri per il ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso (spese e somma alla Cassa delle Ammende).

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000

    Richiamata nella motivazione relativa all'inammissibilità, in riferimento ai criteri per l'addebito delle spese in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il prelievo ematico eseguito come accertamento urgente sulle persone è soggetto a specifiche garanzie difensive, ma l'analisi di laboratorio successiva su campione correttamente acquisito non è automaticamente un accertamento tecnico irripetibile ai sensi dell'art.360 c.p.p.
  • Il referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o equiparata è documentazione acquisibile al giudizio (art.234 ss.) e può reggere come prova salvo che la difesa non dimostri concrete ipotesi di alterazione, inquinamento o confusione del campione.
  • Per impugnare l'attendibilità di un esame ematico la difesa deve dedurre e, se necessario, provare fatti concreti che facciano sorgere fondati dubbi sulla conservazione o integrità del campione; mere affermazioni generiche sull'assenza di consulenza tecnica non sono sufficienti.
  • Se la parte ritiene che l'esame sia effettivamente irripetibile o che la sua utilizzazione leca garanzie processuali, deve tempestivamente chiedere gli specifici mezzi istruttori (es. consulenza tecnica) e articolare motivi concreti per ottenere l'ammissione di un accertamento peritali.
  • La possibilità di ripetere l'analisi laboratoristica non pregiudica l'utilizzabilità del referto già prodotto: la ripetizione riguarda il campione, ma il dato fondamentale è la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, contestabile mediante gli strumenti probatori ordinari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.