Cassazione Civile, Ordinanza n. 12359/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un appartamento e di un box da parte di una società poi fallita a due acquirenti intermedi, avvenuta nel periodo sospetto. Il fallimento ha agito per far dichiarare l’inefficacia dell’atto nei confronti della massa dei creditori e, successivamente, anche dell’atto con cui gli acquirenti intermedi avevano rivenduto gli immobili ai ricorrenti, sostenendo che questi ultimi fossero consapevoli della revocabilità dell’acquisto dei loro danti causa. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che aveva confermato l’inefficacia degli atti: con il primo motivo hanno denunciato ultrapetizione, assumendo che il tribunale avesse accolto una revocatoria ordinaria non proposta; con il secondo hanno eccepito la prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria, sostenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere dalla prima compravendita; con il terzo hanno contestato l’accertamento della scientia damni in capo ai subacquirenti; con il quarto hanno riproposto il vizio di motivazione sulla stessa questione; con il quinto hanno censurato la valutazione presuntiva degli indizi posti a base della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e mancata produzione integrale dell’atto di citazione; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria decorre dalla data di compimento dell’atto impugnato; ha respinto il terzo motivo, rilevando che la corte territoriale aveva correttamente valorizzato elementi indiziari idonei a dimostrare la consapevolezza dei subacquirenti delle condizioni di revocabilità degli acquisti; ha dichiarato assorbito il quarto motivo; ha dichiarato inammissibile il quinto perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito della prova presuntiva. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione revocatoria fallimentare relativa al primo atto di compravendita compiuto nel periodo sospetto.
richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento nei confronti dell'atto successivo di rivendita.
richiamato per l'azione revocatoria ordinaria nei confronti dei subacquirenti, la cui consapevolezza della revocabilità dell'acquisto dei danti causa è stata ritenuta sufficiente.
la prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria decorre dalla data di compimento dell'atto impugnato.
menzionati per evidenziare che l'acquisto diretto dal fallito dopo il fallimento sarebbe comunque inopponibile alla massa senza bisogno di azione revocatoria.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'asserita ultrapetizione e alle censure sul processo.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato nei motivi relativi alla prova e alla valutazione degli elementi presuntivi.
richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove e alla prova presuntiva.
richiamato nel primo motivo, insieme alle norme processuali invocate per l'ultrapetizione.
richiamato nel primo motivo in relazione al giudizio d'appello.
richiamato in tema di onere della prova per la dimostrazione della consapevolezza richiesta dall'azione revocatoria.
richiamato nel primo motivo in relazione agli effetti del giudicato e ai limiti della decisione.
richiamato nel secondo motivo per sostenere la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
richiamato nel secondo motivo in tema di prescrizione estintiva.
richiamate per contestare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base della decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di ultrapetizione è inammissibile se non viene riprodotto integralmente l’atto introduttivo e non ne viene indicata con precisione la collocazione processuale, perché la Corte non può verificare il contenuto della domanda senza un adeguato rispetto dell’onere di specificazione.
- L’azione revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dalla data di compimento dell’atto impugnato; non rileva, ai fini della decorrenza, che l’atto successivo sia collegato a un precedente atto inefficace o che la sua revocabilità dipenda da una pregressa vicenda traslativa.
- La consapevolezza richiesta al subacquirente dall’azione revocatoria può essere provata per presunzioni, sulla base di elementi fattuali idonei a dimostrare la conoscenza delle condizioni di revocabilità dell’acquisto del dante causa, anche quando tali elementi siano comuni alla posizione dei diversi acquirenti coinvolti nella sequenza negoziale.
- La critica alla valutazione delle presunzioni è inammissibile in cassazione quando si risolve nella mera richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio, senza individuare specifici errori di diritto nel ragionamento presuntivo del giudice di merito.
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