Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27761/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva assistito un detenuto ammesso al patrocinio a spese dello Stato proponendo un'istanza ex art. 35-ter ord. pen. davanti al Magistrato di Sorveglianza e depositando una memoria. All'udienza fissata per la discussione dell'istanza, il difensore di fiducia non era comparso ed era stato nominato un difensore d'ufficio ai soli fini dell'udienza. Dopo l'accoglimento parziale dell'istanza, il professionista aveva chiesto la liquidazione dei compensi per le attività di studio e introduttiva, ma la domanda era stata respinta sul presupposto che la presenza di due difensori escludesse il patrocinio ai sensi dell'art. 91 d.P.R. 115/2002. Il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione, proposto ex art. 111 Cost., il difensore ha denunciato l'errata applicazione degli artt. 91 e 82 d.P.R. 115/2002, sostenendo che non vi fossero due difensori, bensì un solo difensore di fiducia sostituito in udienza da un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p.; perciò dovevano essergli liquidati gli onorari per le fasi effettivamente svolte prima dell'udienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 97, comma 4, c.p.p. come norma che prevede la sostituzione del difensore non comparso con un altro difensore immediatamente reperibile, e non l'aggiunta di un secondo difensore a quello di fiducia. Ha quindi escluso che nella specie vi fosse una coesistenza di due difensori ostativa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 91 d.P.R. 115/2002. Inoltre, anche ipotizzando una coesistenza, ha affermato che non potevano essere negati i compensi per l'attività effettivamente svolta prima della sostituzione, ossia le fasi di studio e introduttiva. La Corte ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania senza rinvio e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha condannato il Ministero della giustizia a pagare al ricorrente € 330,00 oltre accessori per l'attività svolta davanti al Magistrato di Sorveglianza; ha inoltre liquidato a favore del ricorrente le spese del giudizio di opposizione e quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

    è stato utilizzato quale base del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza

  • art. 35-ter ord. pen.

    istanza ex art.35 ter Ord. Pen.

    costituisce l'attività difensiva in sede di sorveglianza per la quale è stata chiesta la liquidazione

  • art. 127 c.p.c.

    memoria ex art.127 c.p.c.

    la memoria depositata dal difensore è stata considerata parte dell'attività effettivamente svolta

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio ... non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile

    la nomina del difensore avviene in funzione sostitutiva e non determina l'aggiunta di un ulteriore difensore al difensore di fiducia o d'ufficio già nominato

  • art. 91 d.P.R. 115/2002

    L'ammissione al patrocinio è esclusa: ... b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100

    la disposizione non è applicabile quando il difensore d'ufficio è nominato solo in sostituzione per una specifica udienza; comunque non consente di negare i compensi già maturati per l'attività svolta prima della sostituzione

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    errata applicazione degli art.91 e 82 DPR n.115/2002

    norma richiamata dal ricorrente quale base per la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 384 c.p.c.

    cassata ... senza rinvio perché la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c.

    consente alla Corte di decidere direttamente la domanda dopo la cassazione del provvedimento impugnato

  • art. 15 d.P.R. 150/2011

    giudizio di opposizione al rigetto di liquidazione, svolto ex art.15 DPR n.150/2011

    è la base procedurale del giudizio di opposizione relativo alla liquidazione dei compensi

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la nomina di un difensore d'ufficio ai soli fini della sostituzione del difensore di fiducia non integra la presenza di "più di un difensore" ai sensi dell'art. 91 d.P.R. 115/2002.
  • L'art. 97, comma 4, c.p.p. configura una sostituzione del difensore non comparso, non un cumulo di difese; la nomina del sostituto può essere limitata al compimento dell'attività processuale per la quale la sostituzione è necessaria.
  • Anche quando intervenga una sostituzione del difensore in udienza, il compenso del difensore di fiducia non può essere negato per le attività effettivamente svolte e maturate prima della sostituzione.
  • In sede di liquidazione dei compensi professionali, devono essere riconosciute almeno le fasi di studio e introduttiva quando esse risultino documentate e siano state concretamente espletate nell'interesse dell'assistito.
  • Quando la causa è matura e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento impugnato e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.