Cassazione Civile, Sentenza n. 41585/2021 del 27/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza di merito che aveva confermato la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per presunta soppressione della posizione di Brand Manager-Merchandiser presso la sede di Milano. La ricorrente ha dedotto, a fronte dell'affermazione della chiusura del punto vendita, di aver prodotto prova documentale della risoluzione del contratto di locazione e di aver offerto la prova testimoniale; ha dedotto altresì di avere assolto l'onere di repéchage offrendo il trasferimento alla sede di Spello (rifiutato dalla dipendente). Con secondo motivo la ricorrente censurava la valutazione della Corte secondo cui lo "straordinario forfettizzato" costituiva componente stabile della retribuzione e doveva essere incluso nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti, in contrasto con l'art. 44 del CCNL.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che chiedevano un nuovo esame delle risultanze probatorie (violazione del divieto di riesame in sede di legittimità e principio della "doppia conforme"). Ha inoltre escluso che fosse stata dimostrata l'attivazione dei poteri istruttori del giudice di merito o una loro omissione sollecitata dalle parti tale da consentire il sindacato in Cassazione. Sul punto del repéchage la Corte ha condiviso i giudici di merito nel ritenere non provata la soppressione della posizione e quindi irrilevante il rifiuto del trasferimento. Quanto allo "straordinario forfettizzato", la Corte ha confermato che, nella fattispecie, costituiva componente stabile della retribuzione e pertanto doveva essere inclusa nella base di calcolo degli istituti indiretti (non operando l'esclusione prevista dall'art. 44 del CCNL quando l'elemento è stabile). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 23/2015, art. 3 co. 1
Usato per quantificare l'indennità riconosciuta alla lavoratrice (la sentenza di primo grado aveva liquidato quattro mensilità dell'ultima retribuzione netta in base a questa norma).
legge n. 604/1966, artt. 3 e 5
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla legittimità del licenziamento; la Corte ha ritenuto che le relative censure implicavano un riesame di fatto non consentito in Cassazione.
codice di procedura civile, art. 360 n. 3 e n. 5
Fondamento delle censure in Cassazione (violazione di legge; omissione di un fatto decisivo). La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti perché le doglianze riguardavano soprattutto valutazioni di fatto o non erano state adeguatamente sollecitate in grado di merito.
codice di procedura civile, artt. 115, 116, 420, 421, 437
Norme relative ai mezzi di prova e ai poteri officiosi del giudice. La Corte ha richiamato che l'esercizio di tali poteri è doveroso ma che, per censurare la mancata attivazione in Cassazione, è necessario che la parte abbia previamente sollecitato tale esercizio in sede di merito.
Richiamato in relazione alla possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse; la Corte ha condiviso il giudizio di merito secondo cui non era stata provata l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.
CCNL Tessili Abbigliamento Moda Industria, art. 44 (e artt. 96, 97, 107 richiamati)
gli elementi aggiuntivi della retribuzione nazionale non si calcolano su nessun istituto indiretto o differito, in quanto tali importi e/o maggiorazioni sono comprensivi di eventuali effetti sulla retribuzione indiretta e differita, incluso il trattamento di fine rapporto
La Corte ha ritenuto che, se un elemento (quale lo "straordinario forfettizzato") costituisce una componente stabile della retribuzione, esso non può essere escluso dalla base di calcolo degli istituti indiretti per effetto della disposizione del CCNL: la statuizione di merito aveva infatti accertato la stabilità della componente.
Regola la ripartizione dell'onere della prova. La Corte ha precisato che la violazione sussiste solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa; una diversa valutazione dell'esito probatorio costituisce apprezzamento che, salvo i limiti di cui all'art. 360 n. 5 cpc, non è sindacabile in Cassazione.
codice di procedura civile, art. 348 ter u.c. (principio della "doppia conforme")
Il ricorso è limitato quando i giudici di merito hanno valutato i fatti in modo concorde; la Corte ha applicato tale principio per escludere il riesame delle stesse risultanze probatorie.
Riferimento procedurale relativo al deposito di conclusioni scritte del Procuratore Generale in udienza, fatto agli atti.
DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater
Norma richiamata in relazione all'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato; la Corte ha disposto accertamenti e possibilità di versamento da parte della socità ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame delle prove di fatto: le doglianze devono riguardare errori di diritto o omissioni di fatti decisivi già discussi, e il sindacato è molto limitato quando esiste una "doppia conforme" fra primo e secondo grado.
- Il datore che invoca la soppressione del posto per giustificato motivo oggettivo deve provare non solo la soppressione materiale della posizione ma anche l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni o l'avergli prospettato un reimpiego (repêchage); la mera produzione di documenti o offerte non dettagliate può essere ritenuta insufficiente se i giudici di merito ne valutano la capacità probatoria come carente.
- Se si contesta la mancata attivazione dei poteri istruttori del giudice (artt. 421, 437 cpc), occorre dimostrare che in sede di merito la parte abbia espressamente sollecitato l'esercizio di tali poteri; diversamente la censura risulta inammissibile in Cassazione.
- Gli elementi retributivi che, nella pratica, assumono carattere di stabilità (anche se denominati "forfettizzati"), devono essere inclusi nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti e differiti se dai giudici emerge la loro stabilità, non potendo il CCNL escluderli automaticamente se la realtà li qualifica come componente fissa.
- La ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 cc) non è violata quando il giudice valuta erroneamente l'esito della prova: in tal caso l'errore è sindacabile in Cassazione solo nei limiti previsti dall'art. 360 n. 5 cpc.
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