Cassazione Civile, Sentenza n. 41580/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Fiera di Roma impugnava in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale, la quale aveva respinto l'opposizione della datrice di lavoro avverso l'ordinanza ex art. 1 co. 48 legge n. 92/2012 che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di Elisabetta Matticoli (licenziamento collettivo avviato con comunicazione del 20.3.2015 e licenziamento intimato il 23.6.2015), con ordine di reintegra, corresponsione di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione la difesa del ricorrente ha depositato un atto di rinunzia al ricorso, notificato alla controricorrente; la Corte ha ritenuto che tale rinunzia, comunque notificata (sebbene non accettata), produca l'effetto estintivo del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese processuali sono compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso l'esborso di un ulteriore contributo unificato, richiamando il principio secondo cui il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, si applica solo agli esiti di rigetto o inammissibilità e non all'estinzione del giudizio (con riferimento a Cass. n. 3688/2016 e n. 23175/2015). Di fatto, con l'estinzione dell'impugnazione, resta operativa la decisione di merito favorevole a Matticoli.
Norme richiamate
art. 1, comma 48, legge 92/2012
Norma invocata per l'ordinanza che ha dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo e disposto la reintegra e la liquidazione delle somme; la Corte d'appello aveva confermato tale affermazione di illegittimità
La rinunzia al ricorso per cassazione, una volta notificata, produce l'effetto estintivo del processo anche se non risulta accettata dalla controparte
In caso di estinzione del giudizio per rinunzia conseguente a conciliazione, le spese processuali possono essere compensate tra le parti
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Tale disposizione sul contributo unificato opera solo per esiti di rigetto o inammissibilità del ricorso e non per l'estinzione del giudizio; pertanto non è dovuto un ulteriore contributo in caso di estinzione per rinunzia (richiamate Cass. n. 3688/2016 e n. 23175/2015)
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8‑bis (conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Richiamato in ordine alle formalità processuali svolte nel giudizio (deposito delle conclusioni del P.M.); non incide sulla decisione di estinzione ma figura negli atti di causa
Massime di principio
- La rinunzia al ricorso, se debitamente notificata, determina l'estinzione del relativo giudizio anche in assenza di accettazione formale della controparte (art. 391 c.p.c.).
- Un accordo conciliativo che porti alla rinunzia dell'impugnazione estingue il processo e può comportare la compensazione delle spese tra le parti (art. 92 c.p.c.).
- Il contributo unificato previsto dal DPR n. 115/2002 art. 13, comma 1‑quater è dovuto solo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso e non in caso di estinzione per rinunzia; pertanto non vanno automaticamente imposte somme aggiuntive quando il processo si estingue per accordo.
- Quando un ricorrente rinuncia al gravame, il provvedimento di merito rimane efficace nei confronti della parte resistente: nella pratica ciò significa che la parte soccombente in grado d'appello, che rinuncia al ricorso, lascia intatto l'esito favorevole alla controparte.
- In situazioni di possibile transazione tra le parti è prudente formalizzare chiaramente i termini dell'accordo (compresi gli effetti sulla sentenza impugnata e sulla regolazione delle spese) per evitare incertezze esecutive successive.
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