Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 41581/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato il 4.11.2016 nei confronti di Luigi Paoletti e aveva condannato la società al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre accessori e regolarizzazione previdenziale. La società aveva giustificato il recesso con un nuovo giustificato motivo oggettivo collegato alla soppressione dell'Ufficio Estero, mentre il lavoratore sosteneva che il secondo licenziamento fosse mera riproposizione di motivi già annullati relativi al precedente licenziamento collettivo (2015) e, pertanto, costituente negozio in frode alla legge finalizzato a eludere l'ordine di reintegrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Fiera di Roma. Ha ritenuto che le doglianze proposte mirassero a una riesamina del merito e della valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito, mentre i motivi addotti non rientravano nei limiti di sindacabilità in cassazione (omesso esame di un fatto controverso e decisivo non provato ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.; doglianza sugli artt. 115 e 116 c.p.c. impropria). Quanto alla questione di merito sulla sussistenza di un negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c., la Corte ha confermato che si tratta di valutazione rimessa al giudice di merito e già motivata adeguatamente dalla Corte territoriale. Conseguentemente il provvedimento impugnato rimane efficace. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 6.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge) e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1344 c.c.

    Disciplina il negozio in frode alla legge: se, pur usando mezzi leciti, si persegue un risultato vietato dalla legge, il fatto è illecito. La Corte territoriale ha ritenuto che il secondo licenziamento costituisse strumento volto a eludere l'ordine di reintegrazione, configurando frode alla legge.

  • art. 1423 c.c.

    Applicata dalla Corte territoriale nella parte in cui esclude che la rinnovazione del negozio possa sanare la nullità del precedente atto: la rinnovazione che ripropone un negozio nullo non produce effetto sanante ex tunc.

  • art. 360 co.1 n.5 c.p.c.

    Limita il sindacato di cassazione all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo in senso storico-naturalistico; non è invocabile per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle argomentazioni giuridiche già esaminate dal giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai limiti di sindacabilità della valutazione probatoria: l'apprezzamento delle prove è rimesso al giudice di merito (art.116), mentre la violazione dell'art.115 può essere denunciata solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte o su fatti ritenuti erroneamente notori.

  • legge n.92/2012 (reclamo)

    Richiamata la possibilità di reclamo ex legge n.92/2012; la Corte ha comunque valutato la materia nelle sue competenze confermando il ruolo del giudice di merito nell'accertamento dei fatti e degli indici di frode.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28/10/2020 n.137 conv. L. 176/2020

    Riferimento procedurale per il deposito delle conclusioni scritte del P.M. nel procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Norma richiamata in relazione all'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca la valutazione di merito e la prova solo entro rigidi limiti: non è luogo per rinnovare la valutazione probatoria o per ottenere una diversa lettura dei fatti, salvo che non si configuri un omesso esame di un fatto controverso e decisivo nel senso storico-naturalistico previsto dall'art. 360 n.5 c.p.c.
  • La qualificazione di un secondo licenziamento come mera riproposizione di un precedente licenziamento già annullato può integrare un negozio in frode alla legge (art. 1344 c.c.), specie se sussistono indici quali la contiguità temporale, la mancata ricostituzione dell'ufficio e la mancata ottemperanza all'ordine di reintegra.
  • Se un datore di lavoro intende procedere a un nuovo licenziamento dopo che un precedente è stato annullato, è fondamentale che documenti e provi nuovi e concreti motivi organizzativi/tecnici diversi e autonomi rispetto al precedente, per evitare la qualificazione come rinnovazione elusiva.
  • La rinnovazione formale di un atto nullo non sana la nullità: il giudice può ritenere la nullità persistente e impedire la sanatoria, ai sensi della disciplina sulla nullità e sui negozi in frode alla legge.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, la parte deve concentrare le doglianze su questioni di diritto e sui limiti formali del sindacato, evitando motivi che chiedano il riconsideramento dei fatti o della valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.