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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20175/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente di una regione ha agito per ottenere la condanna dell'ente al pagamento di un importo molto elevato, assumendo di avere svolto senza interruzioni, e senza compenso, dal 7 marzo 1995 al 31 dicembre 2008, l'attività di responsabile di una testata giornalistica di proprietà regionale. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ma con motivazione parzialmente diversa: da un lato richiamando il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e il ruolo della contrattazione collettiva per eventuali compensi aggiuntivi ai dirigenti pubblici che svolgano funzioni giornalistiche; dall'altro, soprattutto, rilevando la genericità delle allegazioni del ricorrente, che non aveva indicato con precisione la propria posizione dirigenziale nell'organizzazione dell'ente, i tempi di lavoro dedicati all'attività giornalistica, le mansioni svolte, le responsabilità connesse, la diffusione della testata o la sua eventuale circolazione interna. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) vizio motivazionale e violazione delle norme processuali per avere la Corte d'appello aderito per relationem alla sentenza di primo grado senza esplicitare le ragioni della condivisione; (2) violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato e della disciplina dell'ordinamento giornalistico, sostenendo l'assoluta autonomia dell'incarico di direttore responsabile rispetto al rapporto dirigenziale e la sua prosecuzione anche dopo il pensionamento e in costanza di aspettativa senza assegni; (3) ulteriore violazione motivazionale e dell'art. 9 L. n. 150/2000, assumendo che la Regione non aveva istituito l'ufficio stampa e che quindi quella disciplina non sarebbe stata applicabile; (4) violazione delle norme sul rapporto dirigenziale, della legge sulla stampa e del contratto collettivo giornalistico, sostenendo che il compenso per il direttore responsabile sarebbe determinabile sulla base delle funzioni tipiche dell'incarico, senza bisogno di specificare tempi e modi dell'attività svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva rigettato la domanda non solo sulla base del principio di onnicomprensività della retribuzione e del ruolo della contrattazione collettiva, ma soprattutto per la genericità delle allegazioni fattuali, circostanza non efficacemente censurata. Ha inoltre osservato che, nel censurare una motivazione per relationem, il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente quali passaggi della sentenza di primo grado fossero stati condivisi dal giudice d'appello. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non contrastava in modo specifico la ragione decisiva del difetto di allegazione e prova sulla qualità, quantità e parametri del lavoro svolto, oltre a richiamare norme e un contratto collettivo non adeguatamente riportati e pertinenti. È stato quindi disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto; non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della Regione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta, ma i motivi sono stati ritenuti inidonei a colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio denunciato, ma la censura è stata ritenuta non specifica rispetto alla decisione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza decisività rispetto alla ratio effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato in relazione alla motivazione della sentenza, ma la censura è stata reputata non riferibile al decisum.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione, ma la Corte ha ritenuto necessario individuare specificamente la motivazione condivisa dal giudice d'appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del preteso difetto di motivazione, ma non in modo idoneo a superare la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    È stato richiamato il principio per cui l'attribuzione di trattamenti economici nel pubblico impiego è rimessa alla contrattazione collettiva.

  • art. 9 L. n. 150/2000

    Richiamato per sostenere che eventuali compensi aggiuntivi ai dirigenti che svolgono funzioni giornalistiche sono demandati alla contrattazione collettiva.

  • art. 3 L. n. 47/1948

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'autonomia dell'incarico di direttore responsabile della testata.

  • art. 5 L. n. 47/1948

    Richiamato dal ricorrente quale base della disciplina del direttore responsabile della testata giornalistica.

  • art. 46 L. n. 69/1963

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina professionale del giornalista responsabile di testata.

  • art. 2095 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma non ritenuto idoneo a scalfire la motivazione di inammissibilità.

  • art. 6 CCNL giornalistico

    Richiamato senza trascrizione né indicazione precisa nel ricorso; la Corte ha rilevato la mancata specificazione della fonte contrattuale e dei criteri di determinazione del compenso.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    La mancanza di specificità e di attinenza al decisum è stata assimilata alla mancata enunciazione dei motivi.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    È stato ribadito l'onere di specificare e indicare gli atti e la motivazione rilevanti, soprattutto in caso di censura a sentenza motivata per relationem.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. per l'onere di deposito e specificazione degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228/2012

    Richiamata per la modifica che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e riferito alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che non si confronti con la ragione effettiva della decisione è inammissibile.
  • Quando la sentenza di appello richiama per relationem la decisione di primo grado, il ricorrente che denunci il difetto di motivazione deve indicare puntualmente quali passaggi della motivazione di primo grado siano stati condivisi e perché tale rinvio sarebbe elusivo degli obblighi motivazionali.
  • La mera allegazione dell'esistenza di un incarico autonomo o di una qualifica formale non basta a fondare una pretesa economica: occorre allegare e provare in modo circostanziato la posizione ricoperta, le mansioni svolte, l'impegno lavorativo, le responsabilità e gli elementi utili alla quantificazione del compenso.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato l'attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi è, di regola, rimessa alla contrattazione collettiva; il richiamo alla disciplina di settore non esonera la parte dall'onere di precisare il fondamento normativo e contrattuale della pretesa.
  • Se la domanda di pagamento riguarda un lungo arco temporale, è necessario indicare tempo per tempo le fonti regolative e i criteri di determinazione del corrispettivo, non potendosi rimettere la quantificazione a formule generiche o alla sola qualità astratta dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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