Cassazione Civile, Ordinanza n. 31217/2025 del 30/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo relativo a pretese contributive e previdenziali riferite al periodo 1996-2012. Nel giudizio di merito il tribunale aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione per le cartelle e gli avvisi di addebito regolarmente notificati, mentre per i titoli ritualmente notificati aveva accolto l'eccezione di prescrizione. La corte d'appello, in parte riformando, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per un credito INAIL annullato ex art. 4 d.l. n. 119/2018, aveva ritenuto ammissibile l'opposizione anche per le pretese contributive ritualmente notificate, aveva accolto l'eccezione di prescrizione e aveva escluso l'applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, ritenendolo privo di disciplina transitoria retroattiva. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la norma, in quanto processuale, dovesse applicarsi ai giudizi pendenti e imponesse di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, salvo le eccezioni previste dalla stessa disposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'applicabilità nel giudizio pendente dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. In applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, ha affermato che la norma si applica ai processi pendenti e che la corte territoriale dovrà verificare in concreto l'eventuale ricorrenza di una delle eccezioni da a) a f) previste dalla disposizione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021
La norma, avente natura processuale, si applica ai processi pendenti e specifica l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata; il giudice deve verificare le eccezioni previste dal testo normativo.
convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021
Disposizione che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973.
convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018
Richiamato con riferimento all'annullamento del credito INAIL e alla conseguente cessazione della materia del contendere.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale formalmente invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, la disciplina sopravvenuta che introduce limiti o condizioni all'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti quando il legislatore la configuri come specificazione dell'interesse ad agire e non richieda una disciplina transitoria espressa.
- Il giudice di merito che esamini l'impugnazione dell'estratto di ruolo deve applicare la norma sopravvenuta anche ai giudizi non definiti, verificando poi se ricorrano le eccezioni tipizzate dalla stessa disposizione.
- Quando una sentenza di merito esclude l'applicabilità di una norma processuale sopravvenuta per mancanza di retroattività, tale statuizione è cassabile se la norma, secondo l'interpretazione nomofilattica consolidata, è invece destinata ai processi pendenti.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve esaminare solo i profili rimasti aperti dalla cassazione, compresa la verifica concreta delle condizioni ed eccezioni previste dalla norma applicabile.
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