Cassazione Civile, Ordinanza n. 01970/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un licenziamento collettivo intimato nell'ambito di una procedura di mobilità avviata da una società poi in concordato preventivo. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di illegittimità del recesso, con ordine di reintegrazione e condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970; la Corte d'appello aveva confermato la decisione rilevando che la società aveva illegittimamente ristretto la platea dei dipendenti da comparare alla sola sede di L'Aquila, sulla base di una comunicazione di avvio della procedura standardizzata e non adeguatamente correlata alle professionalità effettivamente presenti nelle varie sedi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità per asserita condanna generica non domandata e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) e 3) carenza di interesse ad agire e nullità della sentenza per genericità/indeterminatezza del ricorso introduttivo cumulativo proposto originariamente da più lavoratori; 4) omessa pronuncia sull'istruttoria relativa alle posizioni individuali dei ricorrenti; 5) violazione della disciplina sui licenziamenti collettivi per avere la Corte d'appello escluso la legittimità della comparazione limitata alla sola sede di L'Aquila, nonostante la distanza geografica tra sedi e l'autonomia organizzativa delle stesse; 6) in subordine, erronea applicazione della tutela reintegratoria invece di quella meramente risarcitoria, assumendo che la violazione dei criteri di scelta fosse solo formale. La Cassazione ha ritenuto tutte le censure già esaminate e disattese in precedenti giudizi analoghi e, nel merito, ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: la domanda dei lavoratori era stata correttamente intesa come domanda generica di risarcimento ex art. 18; il ricorso introduttivo conteneva elementi sufficienti a descrivere le posizioni professionali e i criteri di comparazione; la richiesta di ulteriore istruttoria era stata implicitamente respinta; la delimitazione territoriale della platea non era giustificata, perché la legge richiede la comparazione globale salvo specifiche e coerenti esigenze tecnico-produttive adeguatamente indicate e provate; conseguentemente, la violazione dei criteri di scelta integrava il regime sanzionatorio reintegratorio previsto dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 richiamato dall'art. 5 l. n. 223/1991.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la dichiarazione di illegittimità del licenziamento collettivo, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna della società alla tutela risarcitoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. La società è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione del principio dispositivo e corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla pretesa condanna generica.
Invocato per sostenere che il giudice non potesse pronunciare una condanna generica non espressamente richiesta.
Richiamato in relazione alla possibilità di pronunciare una condanna generica sull'an del risarcimento.
Richiamato per contestare l'interesse ad agire dei singoli lavoratori nel giudizio originariamente cumulativo.
Richiamato per censurare la pretesa genericità del ricorso introduttivo dei lavoratori.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per dedurre motivazione apparente o perplessa della sentenza impugnata.
Richiamato quanto al deposito del controricorso e della memoria nel procedimento camerale.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva di motivazione.
art. 5, primo comma, l. n. 223 del 1991
Interpretato nel senso che la comparazione dei lavoratori può essere delimitata solo in presenza di oggettive e coerenti esigenze tecnico-produttive, che devono essere specificamente indicate e provate; non basta la sola collocazione geografica delle sedi.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti del recesso e alla sua giustificazione.
art. 4, nono comma, l. n. 223 del 1991
Richiamato per la disciplina della procedura di licenziamento collettivo e della comunicazione finale.
art. 4, terzo comma, l. n. 223 del 1991
Interpretato nel senso che la comunicazione preventiva deve specificare le ragioni tecnico-produttive e risultare coerente con il progetto di riorganizzazione concretamente perseguito.
art. 18, quarto comma, l. n. 300 del 1970
Applicato quale tutela sanzionatoria nei casi di violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo con effetti reintegratori e risarcitori.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.
Richiamata come intervento modificativo della disciplina dei licenziamenti collettivi e della tutela applicabile.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori da comparare può essere limitata a una sola unità produttiva solo se il datore indica nella comunicazione preventiva specifiche ragioni tecnico-produttive, coerenti con il progetto di riorganizzazione e adeguatamente provate; la mera distanza geografica tra sedi non basta.
- La scelta dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire tenendo conto della fungibilità delle professionalità presenti nelle diverse sedi, salvo che sia dimostrata l'oggettiva incompatibilità di una comparazione più ampia con le esigenze aziendali.
- La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, quando incide sulla corretta individuazione dei lavoratori da espellere, comporta l'applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, come richiamato dalla disciplina speciale.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure nuove o non devolute nei gradi di merito; il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non può limitarsi a riproporre in astratto contestazioni già disattese.
- Una domanda di risarcimento formulata senza specificazione o quantificazione può essere correttamente interpretata dal giudice di merito come domanda di condanna generica all'an del credito risarcitorio, se ciò risulta dal tenore dell'atto introduttivo.
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